Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1882 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1882 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31433/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 48/2019, depositata l’ 11 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -In data 8 luglio 2013 e in data 5 novembre 2013, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, quale legale rappresentante dell ‘associazione non riconosciuta RAGIONE_SOCIALE, gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo a IVA per l’ anno d’imposta 2008, TI9070102995/2013, TI9070102997/2013 e TI9070103037/2013 relativi a ritenute alla fonte, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010. In data 20 novembre 2014 l’Agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO, fondata sugli avvisi di accertamento già notificati. In particolare, gli avvisi di accertamento si fondavano sul rilievo in base al quale l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto tenere contabilità ordinaria, non potendo beneficiare del regime di contabilità fiscale agevolato relativo alle società sportive. Conseguentemente, accertava l’omesso versamento IVA e l’omessa presentazione della dichiarazione annuale. Accertava, inoltre, che l’associazione aveva erogato compensi a giocatori, allenatori e collaboratori senza operare le relative ritenute IRPEF. Gli avvisi di accertamento diventavano definitivi con conseguente iscrizione a ruolo a titolo definitivo RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte accertate per una somma complessiva pari ad euro 220.200,48 per imposte, sanzioni e interessi.
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità per insussistenza degli obblighi tributari indicati nel documento allegato alla comunicazione preventiva.
Con sentenza n. 437/2015, la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo non sufficiente, al fine di fondare la responsabilità personale e solidale a norma dell’art. 38 , comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione, la formale carica assunta all’interno dell’ente senza che vi sia prova dell’effettiva attività svolta all’interno dell’associazione.
-Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio .
Resisteva con proprie controdeduzioni il contribuente.
Con sentenza n. 48/2019, depositata in data l’ 11 marzo 2019, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia accoglieva l’appello , ritenendo provato il contributo concretamente reso dal contribuente e l’attività negoziale dallo stesso svolta per conto dell’associazione; nonché la circostanza, rilevante al fine di fondare la responsabilità del legale rappresentante, che lo stesso non avesse adempiuto agli obblighi tributari su di lui incombenti.
-Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste l’Ufficio con controricorso.
4. -Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per deposito tardivo.
Il ricorso è tempestivo in quanto passato per la notifica l’ultimo giorno utile (lunedì 14 ottobre 2019, cadendo di sabato il
giorno 12 ottobre 2019) , ai sensi dell’ art. 155 c.p.c., prevedendosi la proroga al primo giorno seguente non festivo per i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
-Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Commissione tributaria regionale dichiarato la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su avvisi di accertamento inesistenti, in quanto il contenuto degli stessi non menziona la responsabilità solidale del contribuente.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
La Commissione tributaria regionale afferma che gli avvisi di accertamento sono stati notificati anche al ricorrente ex art. 38 c.c. e manca la trascrizione della intestazione degli avvisi. La pronuncia afferma altresì che gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati; dunque, ogni questione in ordine alla responsabilità si sarebbe dovuta far valere in quella sede. Con valutazione in fatto, inoltre, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che degli adempimenti fiscali si occupasse il presidente pro tempore , attuale ricorrente.
-Con il secondo motivo si contesta l’ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, nonché l’omesso o erroneo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie in atti su fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare l’eccezione proposta dal contribuente secondo cui l’Ufficio impositore non aveva proposto alcuna domanda nei suoi confronti volta all’accertamento di una responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di contenzioso tributario, l’iscrizione ipotecaria che fa seguito a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione (Cass. n. 22108/2024).
Ogni questione concernente la responsabilità si sarebbe dovuta far valere in sede di avviso di accertamento regolarmente notificato.
4. -Con il terzo motivo si contesta l ‘ omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non aver la Commissione tributaria regionale statuito sull’eccezione di omessa contestazione della responsabilità ex art. 38 c.c. proposta dal contribuente in primo grado e riproposta in appello.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
Da un lato sussiste un difetto di specificità, non essendoci la prova della notificazione dell’avviso di accertamento solo alla società e non al presidente, dall’altro, la questione prospettata non può essere fatta valere ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. riguardando la disposizione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass. n. 17005/2024).
Non vi è inoltre alcun difetto di motivazione così come prospettato , essendo la pronuncia rispettosa del ‘minimo costituzionale’ di cui all’art. 111 Cost. (Cass. n. 7090/2022)
5. -Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME