Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Bari, che ha indicato recapito EMAIL, non avendo il controricorrente eletto domicilio fisico;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2667, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 22.9.2022, e pubblicata il 17.10.2022;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Sanzioni 2012 –
Atti
dell’intermediario –
Elemento
psicologico –
Culpa in eligendo ed in vigilando .
L’RAGIONE_SOCIALE a seguito di attività di verifica conclusa con Processo Verbale di Costatazione regolarmente consegnato al contribuente, notificava a COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, mediante i quali contestava un maggior reddito ai fini Irpef, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2012, ed irrogava sanzioni con entrambi gli atti. In particolare era ritenuta accertata l’utilizzazione in compensazione di crediti fiscali inesistenti e la dichiarazione di ritenute per importi non congrui.
Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, proponendo plurime censure e censurando in primo luogo di non essere responsabile RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie, le quali erano state commesse dagli intermediari che aveva nominato. La CTP riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente, annullando le sanzioni per ritenuto difetto dell’elemento psicologico.
L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, nella parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, ed il contribuente proponeva ricorso incidentale. La CTR rigettava sia il ricorso principale sia l’impugnazione incidentale.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso.
4.1. In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. La ricorrente presentava allora istanza di trattazione del ricorso, e si è perciò proceduto alla fissazione dell’udienza.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria contesta la violazione dell’art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 472 del 1997, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto non sussistere la responsabilità del contribuente e pertanto aver negato la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate.
Il controricorrente ha eccepito plurime ragioni di inammissibilità del ricorso introdotto dall’Ente impositore. Ha contestato, in proposito, che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di riportare elementi rilevanti per la ricostruzione dei fatti di causa, in particolare non trascrivendo le difese proposte dal contribuente. Inoltre, lamenta il controricorrente, il ricorso domanda inammissibilmente di riesaminare il giudizio sul fatto espresso dal giudice del merito.
Invero il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria espone con chiarezza i fatti di causa, e propone un’impugnazione correttamente circoscritta a domandare di valutare se sia conforme al diritto applicabile la decisione del giudice dell’appello che ha ritenuto di poter escludere ogni responsabilità del contribuente in ordine alle violazioni tributarie commesse dagli intermediari che aveva scelto. Un giudizio di diritto, pertanto.
La CTR ha motivato la sua pronuncia ricordando come l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, preveda che ‘non è punibile il contribuente che dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’Autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. La norma richiede che debbano ricorrere congiuntamente due condizioni per la non punibilità: che il fatto sia stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e che il comportamento sia addebitabile esclusivamente a terzi. Nel caso di specie, secondo l’appellante’ RAGIONE_SOCIALE finanziaria ‘l’irrogazione della sanzione è legittima perché il contribuente non
avrebbe dimostrato di aver posto in essere un’adeguata attività di controllo dell’effettivo assolvimento dell’obbligo tributario da parte del consulente … tali prove sono state adeguatamente fornite, nel caso di specie, atteso che l’atteggiamento fraudolento del professionista è stato oggetto di tempestiva denuncia da parte del contribuente’. Quest’ultimo, inoltre, ‘si è attivato immediatamente per contattare i professionisti, ottenendo rassicurazioni dagli stessi … attivandosi per procurarsi la documentazione fiscale che lo riguardava, chiedendola, inutilmente, agli stessi consulenti, e successivamente, traendola dal proprio cassetto fiscale … vi è da considerare che i Giudici di prime cure correttamente hanno considerato che proprio il rapporto fiduciario instauratosi tra consulente ed appellato, unito all’incapacità di questi di verificare la correttezza dell’operato del consulente, in ragione del titolo di studio conseguito dallo stesso, non idoneo a consentirgli un penetrante controllo e capacità di verifica del corretto operato del professionista cui aveva affidato il mandato, hanno determinato la sua inconsapevolezza sulle operazioni fiscali oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio’ (sent. CTR, p. 3 ss.).
3.1. Sembra innanzitutto opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, ‘ 3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi’ (evidenza aggiunta).
3.2. Tanto premesso, questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che ‘in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l’intermediario cui è stato attribuito l’incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, di
provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando “, Cass. sez. V, 7.11.2018, n. 28359 (evidenza aggiunta).
Non si è neppure mancato di precisare che ‘in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante. (Nella specie, in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento)’, Cass. sez. V, 20.7.2018.
Sebbene non sia stato l’autore materiale RAGIONE_SOCIALE condotte, pertanto, ai fini fiscali il contribuente risponde RAGIONE_SOCIALE condotte evasive attuate in suo nome dai consulenti che si è scelto, a meno che non provi l’assenza della propria colpa, in eligendo così come in vigilando .
3.3. Tanto premesso la valutazione espressa dal giudice del gravame non si è attenuta a questi criteri.
Come evidenziato anche dalla ricorrente, la CTR sottolinea che il contribuente ha sporto denunzia penale nei confronti dei suoi consulenti, come richiesto dalla norma citata, ma non appare adeguatamente spiegata l’affermazione del giudice di secondo
grado secondo cui lo avrebbe fatto ‘tempestivamente’. Infatti NOME COGNOME ha pacificamente ricevuto la notificazione del Processo Verbale di Costatazione, che già indicava gli addebiti contestati al contribuente, il 12.12.2014, ed ha sporto la sua denuncia solo il 6.5.2016.
Il giudice dell’appello scrive che il contribuente si è sollecitamente attivato richiedendo informazioni e documentazione ai suoi consulenti, ma la CTR non chiarisce quando il contribuente si sia in realtà attivato, e come sia stata fornita la prova di queste attività.
Il giudice del gravame, ancora, sottolinea la difficoltà del contribuente a confrontarsi con i propri consulenti in considerazione della complessità della materia e del suo titolo di studio. NOME COGNOME, però, è ‘titolare di scuola secondaria superiore di perito meccanico’ (controric., p. 16), e chi esercita attività imprenditoriale risponde degli adempimenti fiscali anche se non è un esperto degli stessi.
La CTR, peraltro, non evidenzia quali siano i comportamenti fraudolenti tenuti dai suoi consulenti, finalizzati a mascherare il loro inadempimento, mediante modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante.
In definitiva, in considerazione della normativa applicabile come interpretata da questa Corte di legittimità, il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria risulta fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia perché, in diversa composizione e nel
rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2024.