Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28869 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 6457/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME , come da procura speciale a margine del controricorso (PEC: EMAIL; EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 287/01/2016, depositata il 27.09.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– La CTP di Cagliari rigettava i ricorsi riuniti proposti da NOME COGNOME avverso due avvisi di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO/2012 e n. NUMERO_DOCUMENTO/2012), in materia di IRES, IRAP, IVA e ritenute,
Oggetto:
Tributi
relativi all’anno di imposta 2006, emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e notificati al predetto contribuente in qualità di responsabile solidale;
con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sardegna accoglieva l’appello proposto dal contribuente osservando, per quanto qui rileva, che non solo non era provata la partecipazione del contribuente al consiglio direttivo dell’RAGIONE_SOCIALE, ma non era dimostrata neppure la sua responsabilità nella gestione dell’ associazione;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce l ‘omesso esame di fatto controverso e decisivo, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il verbale di assemblea del consiglio direttivo della RAGIONE_SOCIALE del 20.10.2005 era un atto proprio di detta associazione e che nel medesimo verbale si dava atto della ‘regolarità formale RAGIONE_SOCIALE convocazioni, comprovata dalla ‘presenza della totalità dei soci’ , fra cui il RAGIONE_SOCIALE che aveva partecipato alla gestione dell’associazione per l’anno 2006;
con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per non essersi la CTR pronuncia ta sulla ulteriore domanda proposta dall’Ufficio in ordine all ‘ulteriore titolo di responsabilità del COGNOME, in qualità di socio, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1972 ;
preliminarmente occorre acquisire informazioni dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di verificare se il ricorrente COGNOME NOME sia un coobbligato in relazione alla pretesa oggetto RAGIONE_SOCIALE domande di
definizione agevolata, presentate da COGNOME NOME ai sensi della l. n. 197 del 2022 per analoghi avvisi di accertamento, come si evince dagli atti di altro ricorso (R.G.N. 28452/2016), proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, trattato alla medesima udienza;
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e onera l’RAGIONE_SOCIALE di fornire entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME