Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18837 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IVA-IRAP 2008.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12250/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1682/19/2015, depositata il 10 novembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, in data 2 aprile 2013 notificava a NOME avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, con i quali l’ente impositore addebitava al suddetto contribuente, quale socio obbligato e responsabile in solido per avere compiuto atti in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio e che era stata sottoposta a verifica fiscale, importi a titolo di IRES, IVA ed IRAP e sanzioni pecuniarie per l’anno 2008 per € 41.554,54, oltre a sanzioni pecuniarie, portate dall’atto di contestazione, per € 3.754,80 .
Avverso i suddetti atti NOME proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 503/03/2014, pronunciata il 12 maggio 2014 e depositata il 23 giugno 2014, li accoglieva, annullando gli atti impugnati.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1682/19/2015, pronunciata il 3 novembre 2015 e depositata in segreteria il 10 novembre 2015, accoglieva l’appello, dichiarando la legittimità dell’accertamento operato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base due motivi (ricorso notificato il 10-12 maggio 2016).
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, e 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, e dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Eccepisce, in particolare, la nullità dell’impugnata sentenza, per tardiva proposizione dell’appello da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ. e degli artt. 2702 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, il ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE aveva errato nell’interpretare la documentazione acquisita agli atti del giudizio, in quanto, nell’unico contratto evidenziato nell’avviso di accertamento, egli avrebbe agito non già in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma in nome proprio, essendo egli il soggetto che aveva sublocato l’immobile a tale RAGIONE_SOCIALE.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Sostiene il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità (per tardività) del
ricorso in appello, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provato la spedizione dell’atto in data 9 febbraio 2015 (ultimo giorno utile), avendo depositato soltanto una ‘distinta’ dell’ufficio postale contenente l’indicazione di tutte le raccomandate spedite quel giorno, e non la ricevuta di spedizione della raccomandata a/r riguardante lo specifico ricorso in appello in questione; tale distinta, pertanto, non sarebbe stata idonea a provare la data di spedizione in quella data. Sostiene ancora il ricor rente che l’avviso di ricevimento conteneva sì, quale data di spedizione, quella del 9 febbraio 2015, ma esso non recava alcun timbro postale, nel mentre l’unica data recante tale timbro era quella dell’11 febbraio 2015, ossia la data di ricevimento da parte del destinatario.
Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. , è validamente fornita dall’elenco di trasmissione RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante il timbro datario RAGIONE_SOCIALE Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all ‘ufficio postale » (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4151).
Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha ritenuto provata la tempestività della presentazione dell’appello sulla base della sola distinta postale, riportante la data di consegna del plico all’Ufficio postale del 9 febbraio 2015 (termine ultimo per la propos izione dell’appello). Peraltro, nel caso di specie, la C.T.R. ha verificato -con accertamento di fatto insindacabile in
questa sede -che l’RAGIONE_SOCIALE aveva depositato in giudizio anche la singola ricevuta di spedizione, contenente anch’essa la data del 9 febbraio 2015.
2.2. Il secondo motivo è invece fondato.
Il ricorrente NOME risulta sì socio della RAGIONE_SOCIALE, ma non ha compiuto alcun atto gestionale per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’unico atto rilevante è un contratto di sublocazione di un immobile, in cui egli risulta però come sublocatore in nome e per conto proprio.
Il RAGIONE_SOCIALE, invero, ha preso in locazione un immobile dalla società RAGIONE_SOCIALE, e successivamente ha sublocato tale immobile all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che è intervenuta nel contratto a mezzo del proprio legale rappresentante COGNOME NOME).
Non risulta, peraltro, ai fini dell’affermazione della responsabilità ex art. 38 cod. civ., che il ricorrente abbia preso in locazione l’immobile ‘spendendo’ il nome dell’RAGIONE_SOCIALE, o abbia assunto obbligazioni in nome e per conto di questa.
Ne consegue, pertanto, che il RAGIONE_SOCIALE non possa essere considerato responsabile in solido con l’RAGIONE_SOCIALE per i debiti tributari di quest’ultima, in applicazione dell’art. 38 cod. civ., non risultando il compimento di atti gestori da parte dello stesso.
3. Il ricorso è quindi fondato; non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente, ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Spese compensate per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dal contribuente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Compensa le spese per i gradi di merito. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.