Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9414 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Sanzioni 2009-2010
Art. 7 del d.l. n. 269/2003
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27064 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 562/11/2018, depositata in data 19 febbraio 2018, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
1.La controversia attiene all’impugnativa degli atti di contestazione NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di commercialista di RAGIONE_SOCIALE e assunto coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate alla società e ad NOME COGNOME, in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società.
2.L’atto di contestazione traeva origine da un’attività ispettiva iniziata con indagini finanziarie svolte nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE (emittente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di fatture per operazioni inesistenti) e proseguita dalla Guardia di Finanza di Ravenna nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, conclusasi con p.v.c. del 28 aprile 2015 dal quale emergeva, attraverso l’operato dell’amministratore di fatto COGNOME NOME e del commercialista NOME COGNOME, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operaz ioni inesistenti da parte della società, al fine della creazione di crediti Iva fittizi da utilizzare per compensare indebitamente imposte e contributi. Dal controllo effettuato in capo a RAGIONE_SOCIALE, emergeva, altresì, la modifica, in poco meno di due anni, della compagine sociale (il rappresentante legale NOME COGNOME cedeva, il 12.5.2010, le proprie quote a NOME COGNOME il quale, a sua volta, cedeva le proprie quote in data 18.7.2011 a NOME COGNOME, di nazionalità rumena) e, dunque, la fittizietà dello strumento societario utilizzato al fine di evadere il fisco attraverso l’occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e lo spostamento degli obblighi dichiarativi in capo a soggetti prestanome.
3.Avverso gli atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, NOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, con sentenza n. 135/01/2017, lo rigettava.
4.La Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, con sentenza n. 562/11/2018, depositata il 19 febbraio 2018, accoglieva l’appello del contribuente.
5 .Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
6.Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che
-c on il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 7 del d.l. n. 269/2003, 5,9 e 11 del d.lgs. n. 472/97, 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 per avere il giudice a quo ritenuto che la limitazione della responsabilità alla sola persona giuridica, prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003, operasse anche nell’ipotesi di concorso di persone nella violazione di norme tributarie, disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. 18 dicemb re 1997, n. 472, laddove già un’ interpretazione letterale della norma (che parla di ‘ rapporto fiscale ‘) deponeva per l’applicabilità dell’istituto soltanto nell’ambito dei rapporti interni società/legale rappresentante, con una piena compatibilità tra l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e 9 del d.lgs. n. 472/97 . In particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe escluso erroneamente l’applicazione dell’art. 37, comma 3, cit. (in merito al ruolo del COGNOME), sebbene fosse irrilevante la rilevata circostanza della effettiva operatività della società, non coincidendo i concetti di società interposta e società non operativa stante la riferibilità dell’art. 37, comma 3 cit., anche ai casi di interposizione reale. Peraltro, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità a titolo di concorso nell’illecito tributario sarebbe configurabile anche nell’ipotesi in cui il professionista (nella specie, commercialista) non abbia tratto alcun profitto dalla sua realizzazione;
-c on il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto
che l’Ufficio non avesse provato il coinvolgimento di COGNOME nelle violazioni fiscali commesse dalla società senza valutare globalmente e reciprocamente gli elementi indiziari portati dall’Ufficio (dichiarazioni del COGNOME ai militari verificatori circa la predisposizione anticipata da parte del COGNOME degli atti relativi alle operazioni di cessione RAGIONE_SOCIALE quote societarie della RAGIONE_SOCIALE in vista del mutamento della compagine sociale; conoscenza del COGNOME NOME, legale rappresentante e supposto prestanome nella compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE, da parte del COGNOME, essendo cliente storico dello studio del commercialista; ruolo del COGNOME di depositario e intermediario di società riconducibili a COGNOME; individuazione ad opera del COGNOME del consulente del lavoro COGNOME NOME al fine della domiciliazione della RAGIONE_SOCIALE e degli adempimenti IMPS e INAIL; documentazione rinvenuta presso lo studio del COGNOME; cessione RAGIONE_SOCIALE quote societarie in data 18.7.2011 e rinuncia al mandato professionale da parte del COGNOME in data 8.7.2011, soltanto 10 giorni prima della cessione RAGIONE_SOCIALE quote societarie di RAGIONE_SOCIALE da COGNOME NOME al rumeno NOME COGNOME) denotanti la partecipazione del COGNOME alla gestione della società e la sua consapevolezza dell’attività illecita po sta in essere dal COGNOME attraverso la società interposta;
-in data 18.12.2023, il controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’AdE e il dott. COGNOME) e R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta con questi ultimi alla pubblica udienza già fissata per il giorno 26/3/2024, rappresentando trattarsi della medesima questione della responsabilità del consulente quale coautore dell’illecito sanzionato (artt. 5, 9, 11 del D.lgs. 472/1997) ;
che appare opportuno rinviare il presente procedimento a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’RAGIONE_SOCIALE e il dott. COGNOME) e R.G. n. 128/2023 (tra l’RAGIONE_SOCIALE e il dott. COGNOME ) già fissati per l’udienza pubblica del 26/03/2024;
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con quelli recanti R.G. n. 27066/2018 e R.G. n. 128/2023;
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2024
NOME COGNOME