Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28281 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
Avv. Acc. IRPEF, IVA,
IRAP 2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20706/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di NOME.
-intimati -Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZIONE DISTACCATA CATANIA n. 1041/13/2022, depositata in data 7 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. In data 27 ottobre 2016 NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, ricevevano notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, mediante cui l’RAGIONE_SOCIALE direzione
provinciale di Catania – accertava una maggiore imposta dovuta ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno di imposta 2011 di € 229.405,00, oltre sanzioni ed interessi, per omessa dichiarazione dell’attività di trasporto di merci su strada.
Avverso l’avviso di accertamento, i contribuenti presentavano ricorso dinanzi la C.t.p. di Catania; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato.
La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 4652/10/2018, rigettava il ricorso dei contribuenti e confermava l’operato dell’Amministrazione finanziaria.
Avverso tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi la C.t.r. della Sicilia, nel cui giudizio resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
Con sentenza n. 1041/2022, depositata in data 7 febbraio 2022, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure con riguardo ai contribuenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, relativamente all’annullamento totale dell’accertamento nei confronti della legataria NOME COGNOME.
I contribuenti non hanno svolto attività difensiva, rimanendo, pertanto, intimati.
Con ordinanza interlocutoria del 29/09/2023, n. 27683, la Corte riteneva necessario ed opportuno acquisire i fascicoli dei gradi di merito, al fine di riscontrare la sussistenza o meno dell’invocato vizio processuale di ultrapetizione, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.
La causa, successivamente, è stata trattata nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato in toto l’accertamento a carico della sig.ra COGNOME, sebbene questa avesse solo chiesto di rispondere nei limiti del proprio legato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., art. 118 disp. attuazione cod. proc. civ. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione perché articolata in assunti giuridicamente e logicamente inconciliabili, e dunque, perplessa ed incomprensibile (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. afferma prima che la contribuente potrebbe rispondere nei soli limiti del proprio legato, per poi annullare integralmente il debito fiscale a suo carico.
I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione oggettiva, sono fondati.
Con essi la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione apparente e breve, i giudici di seconde cure hanno annullato integralmente la pretesa impositiva nei confronti della contribuente NOME COGNOME, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché in violazione di legge (art. 671 cod. civ.).
2.1. Il vizio di ultrapetizione, secondo giurisprudenza di questa Corte, ricorre quando «quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALE parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e RAGIONE_SOCIALE eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla
parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta (…) deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti RAGIONE_SOCIALE pretese avanzate o RAGIONE_SOCIALE eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime». (Cass. civ., n. 21745/2006; conf. Cass. civ., n. 2297/2011).
2.2. Nel caso di specie, il secondo motivo di appello della contribuente, relativo al vizio di omessa pronuncia della C.t.p., era volto ad ottenere il riconoscimento del debito fiscale della contribuente NOME COGNOME nei soli limiti di quanto ricevuto a titolo di legato; la C.t.r., tuttavia, senza alcuna esplicazione della ratio decidendi , accoglieva il motivo di gravame di parte ricorrente annullando integralmente la pretesa impositiva nei confronti della detta contribuente; come si evince dal dato normativo, invero, «il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata».
2.3. La C.t.r., pertanto, è incorsa non solo nella violazione di legge ma anche nel difetto di motivazione, laddove ha annullato in toto la pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria nei confronti della contribuente; conseguentemente, si palesa evidente un insanabile contrasto logico-giuridico tra tale conclusione e le premesse argomentative ossia che la legataria ‘ non può rispondere di tutte le obbligazioni tributarie ma soltanto di quelle eventualmente connesse all’oggetto del legato ‘.
2.4. Infine, secondo giurisprudenza di questa Corte, «la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011)».
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2024.