Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6264/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME RAGIONE_SOCIALENOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresentano e difendono
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE PUGLIA-SEZ.DIST. FOGGIA n. 2047/2016 depositata il 07/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe si apprende che RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di realizzazione di software e consulenza, sedente in Bottanuco (BG), con ricorso RGR 1591/12 proposto contro RAGIONE_SOCIALE e la DP di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, impugnava tredici intimazioni di pagamento e relative cartelle.
Con ricorso RGR 1592/12 proposto contro RAGIONE_SOCIALE, la medesima DP di RAGIONE_SOCIALE e la DP di RAGIONE_SOCIALE, impugnava la cartella di pagamento NUMERO_CARTA per ires, iva, sanzioni ed interessi, di complessivi € 1.783.352,29, per l’anno 2005, nonché ruolo straordinario presupposto n. 2011NUMERO_DOCUMENTO900014.
Con ricorso RGR 1593/12 proposto contro RAGIONE_SOCIALE, le medesime DDPP di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE e l’Ufficio di Lucera, impugnava la cartella di pagamento n. 04320110006929230 per iva, sanzioni ed interessi, di complessivi € 794.081,64, per l’anno 2007, nonché ruolo straordinario presupposto n. 2011/250266.
1.1. Espone la sentenza in epigrafe quanto segue:
I prefati atti scaturivano da una segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’Ufficio di Manfredonia (competente per l’anno 2006), all’Ufficio di Lucera (competente per l’anno 2007) alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Lombardia (competente per gli anni 2003,2004 e 2005) con la quale veniva reso noto che a carico RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE erano emersi crediti iva fittizi utilizzati per compensare debiti tributari e contributivi. Tale segnalazione veniva
trasmessa anche alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Lazio al fine di controllare la società RAGIONE_SOCIALE costituita in data 14/12/2006 alla quale la società RAGIONE_SOCIALE in data 22/12/06 aveva ceduto un ramo RAGIONE_SOCIALE‘azienda per l’importo di € 100.000,00.
Giova precisare che la società RAGIONE_SOCIALE si era costituita in data 18/07/03, fissando la sede operativa in Cinisello Balsamo (MI) fino al 02/01/07 e operando continui trasferimenti RAGIONE_SOCIALE propria sede legale:
INDIRIZZO fino al 01/08/05
INDIRIZZO fino ai14/0l2/06
San Giovanni Rotondo INDIRIZZO fino al 20/11/07
Roseto Valfortore INDIRIZZO fino al 20/11/07
Dalla data di costituzione e fino al 22/12/06 questa era la compagine societaria:
RAGIONE_SOCIALE con sede a Monza
COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE con sede In Lussemburgo
Legali rappresentanti: COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In data 22/12/06 la RAGIONE_SOCIALE cedeva l’azienda per € 100.000,00 alla RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, ma con sede operativa coincidente con quella RAGIONE_SOCIALE società cedente in Cinisello Balsamo e con uguale legale rappresentante sig. COGNOME NOME. Socio Unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era la società lussemburghese RAGIONE_SOCIALE
Nella stessa data del 22/12/06 la RAGIONE_SOCIALE[,] a seguito di cessione RAGIONE_SOCIALE quote RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, diventava socio unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In data 20/11/07 la RAGIONE_SOCIALE veniva posta in liquidazione nominando liquidatore la sig.ra NOME di Mattinata, RAGIONE_SOCIALE‘età di 82 anni, deceduta poi in data 13/02/08 […].
Ciò premesso, a seguito di controllo sul Mod. Unico RAGIONE_SOCIALE soc. RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2005, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE notificava alla suddetta società l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO[,] con il quale recuperava a tassazione iva per un importo pari ad € 628.000,00 oltre sanzioni ed interessi per l’importo complessivo di € 1.515.614,34[,] e l’avviso di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, che venivano notificati al curatore RAGIONE_SOCIALE soc. RAGIONE_SOCIALE che dal 20/11/07 era stata posta in liquidazione. La notifica veniva effettuata in data 24-25 marzo 2011.
Considerata l’entità RAGIONE_SOCIALE pretesa e la gravità RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sussistendo pericolo per la riscossione, iscriveva a ruolo le somme dovute ex artt. 11 e 15-bis DPR 602/73.
La cartella di pagamento n. 04320110009178618 di € 1.515.614,34 e le conseguenti intimazioni di pagamento, oggi in esame, venivano notificate alla ‘soc. RAGIONE_SOCIALE e per essa alla RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione del ramo d’azienda avvenuta in data 22/12/06′.
La società ricorrente contestava[,] con riferimento alle intimazioni dì pagamento tutte relative a cartelle notificate tra il 2007 e il 2011 solo ed esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per complessivi €11.294.999,66 (e poi notificate da RAGIONE_SOCIALE alla “RAGIONE_SOCIALE e per essa a seguito RAGIONE_SOCIALE cessione del ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE), che la pretesa non era azionabile nei propri confronti per vari motivi di diritto e[,] con particolare riferimento all’art. 14 D.Lgs. 472/97[,] faceva rilevare che ove mai fosse stata accertata una responsabilità RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, la stessa doveva essere limitata, nei liniti temporali previsti, al valore RAGIONE_SOCIALE cessione d’azienda pari ad € 100.000,00.
[…]
La CTP di RAGIONE_SOCIALE[,] con sentenza n. 78/03/13, accoglieva parzialmente i ricorsi, non ritenendo sussistente la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di cessionaria in relazione alle imposte dovute per l’anno 2007, mentre ne limitava la responsabilità alla somma di € 100.000,00 (pari al prezzo RAGIONE_SOCIALE cessione) in relazione alle imposte dovute per gli anni 2004,2005 e 2006 ai sensi del c. 1 RAGIONE_SOCIALE‘art.14 D. Lgs. 472/97.
Avverso la citata sentenza proponevano distinti appelli l’RAGIONE_SOCIALE iscritto al n. 2662/13 e la RAGIONE_SOCIALE, iscritto al n. 2637/13.
RAGIONE_SOCIALE censurava la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D.Lgs. 472/97 contestando l’applicazione da parte del primo giudice del primo comma che limitava la responsabilità del cessionario al valore RAGIONE_SOCIALE cessione, sul presupposto che I’A.F. non aveva contestato né alla RAGIONE_SOCIALE, né alla NOME che la cessione era stata effettuata in frode dei creditori.
Al contrarlo, l’appellante sosteneva applicabili i commi 4 e 5 del citato art. 14, atteso che la responsabilità RAGIONE_SOCIALE cedente è disciplinata dall’art. 2560 cc […].
L’appellante RAGIONE_SOCIALE censurava la sentenza per la mancata estromissione dal giudizio, difetto di giurisdizione per le cartelle relative ai debiti di natura non erariale sulle quali non si era pronunciato il primo giudice, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D.Lgs. 546/92 […].
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, in quanto destinataria RAGIONE_SOCIALE‘appello da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affermando il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stata parte del giudizio di primo grado.
La soc. RAGIONE_SOCIALE, resisteva all’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE, contestando ogni avverso detto e proponendo appello incidentale condizionato.
[…] [In particolare, c]on riferimento alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D. Lgs. 472/97 sosteneva che la responsabilità del cessionario consiste in una coobbligazione solidale del cessionario avente natura parafideiussoria […] restando estranea a tale responsabilità qualsivoglia natura sanzionatoria […].
Dalla natura di responsabilità dipendente, la società sosteneva che l’art. 14 D.Lgs. 472/97 assoggettava la responsabilità del cessionario a precisi limiti sia con riferimento all’importo dei debiti che (alla data del trasferimento) risultano dal certificato che I’A.F. deve rilasciare a richiesta del cessionario, ma in ogni caso la responsabilità non può eccedere il valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda o del ramo d’azienda ceduto salvo il disposto del quarto comma […, d]i cui non è [‘rectius’, ricorre] il caso[,] in quanto il valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda ceduta come dichiarato in atti era stato accertato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Bergamo e ritenuto congruo per il valore di € 100.000,00.
La società adombrava inoltre la violazione [de]l divieto di nuove eccezioni in appello allorché l’appellante RAGIONE_SOCIALE riteneva applicabile alla fattispecie il comma quinto RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 in questione.
Su tale punto richiamava quanto affermato dal primo giudice[:] “non risulta contestato ad alcuna società che la cessione sia stata attuata in frode dei creditori tributari” o che sia stata contestata “una violazione penalmente rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma del cit. art. 14″.
Contestava ancora l’assunto RAGIONE_SOCIALE cessione in frode al creditori in quanto unicamente basata sul rapporto di parentela (padre/figlio) tra COGNOME NOME e COGNOME NOME o sull’identità del soggetto economico RAGIONE_SOCIALE due società formalmente distinte, nella persona del COGNOME NOME.
Ferm[a] restando l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello, la società proponeva appello incidentale condizionato riproponendo alcuni dei motivi di ricorso:
illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per carenza di motivazione[;]
nullità e/o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione esecutiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE società per carenza di valido titolo esecutivo nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesima società e carenza di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ad azionare qualsivoglia pretesa nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE[;]
nullità RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento per mancanza RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto.
Concludeva chiedendo in via principale il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e in subordine accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale con conseguente inefficacia degli atti impugnati.
La società, inoltre, con riferimento all’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE[,] depositava analoghe controdeduzioni ed identico appello incidentale reiterando le stesse conclusioni.
Con la sentenza in epigrafe, la CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così decideva:
[…] in parziale accoglimento degli appelli riuniti e in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria, come da motivazione. Dichiara il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Dichiara illimitata la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le imposte concernenti gli anni d’imposta antecedenti la cessione del ramo d’azienda in applicazione del quarto e quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D.Lgs. 472/97. Rigetta l’appello l’incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Condanna la Società al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio […].
2.1. In motivazione, per quanto di interesse nella presente sede, osservava:
Prima di passare all’esame del terzo motivo di appello, comune a quello contenuto nell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D. Lgs. 472/97, giova fare alcune considerazioni.
Come affermato dal primo giudice il petitum RAGIONE_SOCIALE presente controversia è rappresentato dalla eccepita non azionabilità RAGIONE_SOCIALE pretese sottostanti gli atti impugnati nei confronti del cessionario, per cui tutte le eccezioni analiticamente proposte riconducono la causa petendi a presunti vizi RAGIONE_SOCIALE procedura adottata dall’RAGIONE_SOCIALE e dal Concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione di domandare l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione fiscale al coobbligato solidale dipendente utilizzando solo atti RAGIONE_SOCIALE riscossione, rappresentati nella fattispecie da cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento.
Sia il petitum sia la causa petendi[,] così come delineat[i] dal primo giudice e condivisi da questo Collegio, non sono stati contestati dalle parti in causa, per cui in tale ambito si svolgerà l’effetto devolutivo RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La Corte di Cassazione, nelle stesse sentenze citate dal precedente giudicante[,] ha sempre legittimato tali comportamenti RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore e/o Concessionario riconoscendo in capo al cessionario il diritto di impugnare gli atti notificati sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE propria responsabilità, sia in ordine all’an che al quantum RAGIONE_SOCIALE pretesa, per cui in assenza di contestazioni sull’an e sul quantum RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione originaria, occorre stabilire la misura RAGIONE_SOCIALE responsabilità del concessionario.
[…] [L]a responsabilità del cessionario è disciplinata compiutamente dall’art. 2560 cc, il quale dispone: […].
Tale disciplina civilistica è sufficiente ad escludere ogni responsabilità del cessionario per i debiti sorti successivamente al momento RAGIONE_SOCIALE cessione.
Pertanto merita conferma quanto statuito dalla CTP circa la non sussistenza RAGIONE_SOCIALE responsabilità del cessionario per le imposte concernenti l’anno 2007 e successivi […].
Dal punto di vista fiscale il legislatore ha voluto graduare la responsabilità del cessionario in relazione ai debiti tributari, attraverso i vari commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del D.Lgs. 546/92 distinguendo in sostanza due ipotesi distinte di cessione: una lecita alla quale corrisponde la limitazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità solidale entro i limiti del valore RAGIONE_SOCIALE cessione, regolamentata dai commi 1, 2 e 3; l’altra, in fronde, regolamentata dai commi 4, e 5[,] che non preved[ono] nessun limite di valore.
Pertanto il limite di tale responsabilità a parere del Collegio deve essere valutato soprattutto in base alla condotta tenuta dall’acquirente ovvero valutare se costui ha agito con la dovuta diligenza onde evitare di dover rispondere dei debiti RAGIONE_SOCIALE‘azienda acquistata.
Per quanto concerne il debiti tributari i commi 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE‘art.14 così dispongono: […].
È pacifico tra le parti che la RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto a presentare l’istanza di cui al terzo comma.
Tale negligenza unitamente a tutte le altre circostanze emerse nel corso del giudizio quali:
l’identità degli amministratori RAGIONE_SOCIALE società cedente e cessionaria
il continuo mutare RAGIONE_SOCIALE sede legale
la cessione del ramo d’azienda al prezzo di € 100.000,00 (non valutato dall’Ufficio) comprensivo di avviamento
il fatto che socio unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è una società lussemburghese
la messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
la nomina a commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALE sig.ra NOME, RAGIONE_SOCIALE‘età di 82 anni, deceduta poi in data 13/02/08
la coincidenza RAGIONE_SOCIALE sedi operative
l’accertamento relativo all’anno 2005 a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘omessa comunicazione dei dati RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni d’intento ricevute ex art. 1 c. 1 lettera c DL 746/83 e relative conseguenze
il mancato pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE cedente RAGIONE_SOCIALE imposte poi liquidate ex art. 36-bis RAGIONE_SOCIALE quali l’amministratore non poteva non sapere
concorrono a convincere il Collegio che la cessione d’azienda sia parte di una più ampia strategia elusiva messa in essere ai danni del fisco e degli enti previdenziali, per cui, si ritiene legittima l’applicazione del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 […].
Tale convincimento è corroborato dalla Cassazione che con sentenza n. 5979/14 […].
Merita, pertanto di essere riformata l’impugnata sentenza, allorché, pur pronunciando anteriormente alla citata sentenza delia Cassazione n. 5979/14 e basandosi su sentenze di altre CTR, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D. Lgs. 472/97 sul presupposto che l’ente impositore non aveva contestato a nessuna RAGIONE_SOCIALE due società, la cessione in frode.
Passando all’esame dei motivi d’appello incidentale il Collegio non li ritiene meritevoli di accoglimento, in quanto, in caso di cessione di ramo d’azienda in frode al fisco, la responsabilità del cessionario, per i motivi sopra esposti, diviene illimitata e non beneficia RAGIONE_SOCIALE limitazioni ordinariamente previste in ordine all’an, al quantum ed al quomodo RAGIONE_SOCIALE pretesa, nella fattispecie inteso nel senso più ampio e, comprendente, quindi, anche il beneficio RAGIONE_SOCIALE preventiva escussione del cedente, con la conseguenza che il cessionario risponde in solido con il cedente, con tutto il suo patrimonio, per tutte le passività fiscali anche se anteriori al triennio del trasferimento ed anche se accertate in epoca successiva alla cessione, senza limitazione al valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda ceduta e senza il beneficio RAGIONE_SOCIALE preventiva escussione […].
Devono, quindi, ritenersi legittimi i comportamenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del Concessionario di richiedere l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria al coobbligato solidale utilizzando solo atti di riscossione in quanto bilanciata dalla possibilità riconosciuta al cessionario di impugnare gli atti notificati
sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE propria responsabilità che in ordine all’esistenza e alla misura del debito.
Propone ricorso per cassazione la contribuente, in persona RAGIONE_SOCIALE‘ex liquidatore, essendo ‘medio tempore’ la contribuente fallita, con sei motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, succeduta ad RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE di avvocato del libero foro.
Resiste con controricorso altresì l’RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Preliminarmente deve rilevarsi – a differenza di quanto eccepito dalle controricorrenti -che il ricorso è ammissibile, ancorché presentato dal liquidatore RAGIONE_SOCIALE contribuente.
1.1. Soccorre sul punto il recente insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Suprema Corte, secondo cui, ‘qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto RAGIONE_SOCIALE capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo’ (Sez. U, n. 11287 del 28/04/2023, Rv. 667457 -01).
La dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALE contribuente risale al 27 giugno 2016.
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘essere stata la sentenza impugnata deliberata il 10 giugno 2016 e depositata il 7 settembre successivo, non consta avere il Curatore del fallimento proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art.
360, co. 1, no. 4, CPC, per non essersi dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per estraneità dei motivi di appello alla ‘ratio decidendi’ RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata’.
2.1. ‘ La sentenza no. 78 RAGIONE_SOCIALE CTP RAGIONE_SOCIALE aveva annullato parzialmente gli atti impugnati, rilevando che non era mai stato ‘… contestato ad alcuna società che la cessione [fosse] stata attuata in frode dei crediti tributari, né che [era] ipotizzabile, allo stato di causa, alcuna avvenuta (presunta) constatazione, nei sei mesi precedenti la cessione, di una violazione penalmente rilevante …’ (pag. 7-Doc. 1). L’appello RAGIONE_SOCIALE DP RAGIONE_SOCIALE, invece, con l’unico motivo rubricato ‘Sulla violazione del disposto normativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del D.Lgs. 472/1997” (da pag. 6 a pag. 9 -Doc. 2), si era doluta esclusivamente di ciò che il Primo Giudice non avesse rilevato l’esistenza dei presupposti di fatto costituenti una cessione in frode dei crediti tributari ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997’. ‘La RAGIONE_SOCIALE, dal canto suo, aveva svolto motivi analoghi a quelli RAGIONE_SOCIALE DP RAGIONE_SOCIALE in merito all’esistenza RAGIONE_SOCIALE frode, solamente aggiungendo che nessuna norma prevede la necessità di un autonomo atto di accertamento e contestazione, ben potendo l’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertare la frode direttamente in sede di riscossione […] La DP AVV_NOTAIO contestava, ancora, la necessità RAGIONE_SOCIALE propria evocazione in giudizio, visto che il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE frode si sarebbe verificato successivamente agli atti predisposti dagli Uffici […]’. ‘Sembra, allora, evidente che gli appelli avversari fraintesero la ‘ratio decidendi’ RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e, formulando motivi di gravame disancorati dalla sua architettura logica, esorbitarono dai limiti posti dall’art. 53, D.Lgs. 546/1992. Il ragionamento contenuto nella sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP, infatti, non si basava (a) né sull’inesistenza sostanziale RAGIONE_SOCIALE frode di cui all’art. 14, c. 4, D.Lgs. 472/1997 (non vi è infatti alcun accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dì una cessione in frode dei creditori) […], (b) né sulla mancata emissione di un autonomo atto di
contestazione da emettersi prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di riscossione, come ritenuto dalla RAGIONE_SOCIALE […]. Secondo il percorso logico del Collegio di primo grado, invece, l’obbligo di contestazione discende esclusivamente dalla mancata esplicitazione nelle cartelle e nelle intimazioni di pagamento impugnate RAGIONE_SOCIALE ragioni in fatto (fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE frode) e in diritto (applicabilità nel caso di specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co. 4, D.Lgs. 47211997) per le quali la pretesa azionata veniva avanzata illimitatamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. In altre parole, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado non era il frutto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997 […] e bensì RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, L. 212/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘obbligo generale di motivazione degli atti tributari gravante sugli enti impositori e sull’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
2.2. Il motivo -che di per sé soggiace a rilievi di inammissibilità, perché non riproduce per intero la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado onde consentirne un compiuto apprezzamento al cospetto del tenore degli appelli, essi pure citati (quantunque più ampiamente) solo per stralci – è – altresì e comunque – manifestamente infondato.
A fronte RAGIONE_SOCIALE recriminazione, di cui al motivo, di non avere gli appelli agenziali colto l’effettiva ‘ratio decidendi’ RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, basandosi questa sul difetto di previa contestazione RAGIONE_SOCIALE frode in sede amministrativa [come leggesi in ricorso, ‘sub’ punto 16, p. 20, ‘la decisione RAGIONE_SOCIALE CTP era fondata sulla considerazione che ‘ … non risulta[va] contestato ad alcuna società che la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, né che sia ipotizzabile, allo stato di causa, alcuna avvenuta (presunta) constatazione, nei sei mesi precedenti la cessione, di una violazione penalmente rilevante’], v’è da osservare, al contrario, che gli stessi si sono pertinentemente confrontati con il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP, confutandolo sulla base RAGIONE_SOCIALE‘assunto (che, come si dirà ‘amplius’ in seguito, si rivela conforme a diritto)
secondo cui siffatta previa contestazione, rivolta al cessionario, in realtà non è affatto necessaria: talché il ‘thema’ RAGIONE_SOCIALE sussistenza, o meno, RAGIONE_SOCIALE fattispecie RAGIONE_SOCIALE cessione in frode ben può e deve trovare sfogo in sede giurisdizionale, ove la parte pubblica è per l’effetto legittimata a far valere i presupposti RAGIONE_SOCIALE responsabilità senza limiti del cessionario (segnatamente, nella specie, in appello, con pieno effetto devolutivo sul merito RAGIONE_SOCIALE piattaforma indiziaria addotta a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘assunto, previa impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado siccome erroneamente, come detto, intesa a valorizzare un preteso ma inesistente vuoto contestativo negli atti attingenti la contribuente).
Un tanto vale di per sé ad escludere la dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992.
3. Secondo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del D.Lgs. no. 427/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 CPC e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, par. 2, no. 3, del D.Lgs. no. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, no. 4, CPC, per omessa pronuncia sull’eccezione di novità RAGIONE_SOCIALE questioni proposte in appello dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, per non essersi dichiarata l’inammissibilità dei relativi motivi’.
3.1. ‘[N]ell’atto di controdeduzioni RAGIONE_SOCIALE‘08.11.2013 relativo all’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE eccepiva che ‘… il motivo di appello si rivela anzitutto palesemente inammissibile, e come tale dovrà essere senz’altro rigettato. E ciò in quanto, introducendo per la prima volta il tema di una presunta cessione in frode ai creditori, l’Ufficio inserisce nel contenzioso motivazioni dei recuperi diverse ed ulteriori sia rispetto a quelle contenute nelle motivazioni dei vari atti di riscossione, sia rispetto a quanto contestato nell’ambito di tutto il giudizio di primo grado, e dunque si viola il divieto di nuove eccezioni …’ (Pag. 14 -Doc. 4). RAGIONE_SOCIALE sollevava la medesima eccezione nell’atto di controdeduzioni RAGIONE_SOCIALE‘08.11.2013 relativo all’appello proposto dalla DP RAGIONE_SOCIALE (Pag.
29Doc. 5)’. ‘Ritiene, allora, parte ricorrente che la sentenza impugnata abbia errato nel non considerare l’eccezione da sé sollevata e, comunque, nel non dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi in appello proposti dalle DP di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, in quanto entrambi richiedevano la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado sulla base di contestazioni in fatto e in diritto non contenute negli atti impugnati’.
3.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile perché cumulativo, sia in rubrica che nello sviluppo argomentativo, senza identificare le singole censure e raccordarle alle corrispondenti violazioni denunciate, presupponendo per l’effetto un non consentito intervento supplettivo di questa Suprema Corte.
Lo è, inoltre, perché, in violazione dei principi di precisione ed autosufficienza, non riproduce nelle parti rilevanti gli atti processuali di tutte le parti del giudizio in primo grado, rendendo dunque impossibile verificare la protesta di novità del ‘ tema di una presunta cessione in frode ai creditori’ declinata nell”atto di controdeduzioni RAGIONE_SOCIALE‘08.11.2013 relativo all’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE‘, esso pure riprodotto in sì breve stralcio da non consentire alcune effettiva contestualizzazione: profilo, quest’ultimo, di per sé non formale, sol che si consideri che, di fronte all’asserto RAGIONE_SOCIALE CTR secondo cui ‘la società adombrava’, e dunque non eccepiva, ‘[…] la violazione [de]l divieto di nuove eccezioni in appello allorché l’appellante RAGIONE_SOCIALE riteneva applicabile alla fattispecie il comma quinto RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 in questione’, il motivo avrebbe dovuto farsi carico di un’esplicita e precisa devoluzione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione, in guise pur non sacramentali, ma sufficientemente chiare da fondare sul punto il dovere decisorio RAGIONE_SOCIALE CTR.
È – altresì e comunque -manifestamente infondato.
Valgono le considerazioni già espresse a proposito del motivo precedente, rispetto alle quali pare solo il caso di aggiungere che è lo stesso ricorso a dar atto
–RAGIONE_SOCIALE‘essere il suddetto ‘ tema di una presunta cessione in frode ai creditori’ introdotto in primo grado nientemeno che dalla contribuente [lett. ag), p. 8; lett. bg), p. 9; lett. g), ‘recte’, cg), p. 10];
–RAGIONE_SOCIALE‘avere la CTP scritto che ‘ … non risulta[va] contestato ad alcuna società che la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari.
Sotto altro profilo, nel medesimo senso RAGIONE_SOCIALE manifesta infondatezza del motivo, non sfugge che la sentenza impugnata, avuto giust’appunto presente che ‘la società adombrava […] la violazione al divieto di nuove eccezioni in appello’, ben lungi dal pretermettere la questione di cui al motivo, l’ha invece implicitamente superata, affermando che la CTP aveva errato nel ritenere ‘applicabile alla fattispecie il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D. Lgs. 472/97 sul presupposto che l’ente impositore non aveva contestato a nessuna RAGIONE_SOCIALE due società, la cessione in frode’, atteso che, ‘dal punto di vista fiscale[,] il legislatore ha voluto graduare la responsabilità del cessionario in relazione ai debiti tributari, attraverso i vari commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del D.Lgs. [472]/9[7] […]’: talché, nella (condivisibile, come si vedrà) logica RAGIONE_SOCIALE CTR, la responsabilità del cessionario ex art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 è unitaria, meramente ‘articolata’ nei vari commi di detto articolo, tra cui, ovviamente, il quarto.
Terzo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE L. 241/1990 e degli artt. 7 e 14 RAGIONE_SOCIALE L. 212/2000 in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3, CPC, per essersi negato l’obbligo di motivare l’intento frodatorio RAGIONE_SOCIALE cessione del ramo d’azienda e i fatti costituitivi RAGIONE_SOCIALE frode’.
4.1. La sentenza impugnata viola le disposizioni rubricate. ‘Gli atti ricevuti dall’odierna ricorrente e da lei impugnati non erano stati motivati con la specifica contestazione RAGIONE_SOCIALE realizzazione di una cessione in frode dei crediti tributari. Segnatamente, in essi non si chiarisce[:] a) la base giuridica assunta a fondamento RAGIONE_SOCIALE illimitazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità del cessionario (ex art. 14, co. 4, del D.Lgs. 472/1997, b) che il debito era sorto in capo al cedente, c) che se ne richiedeva il pagamento, poiché si riteneva l’operazione di cessione del ramo avvenuta in frode dei crediti tributari, e d) quali erano i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE frode medesima’.
4.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile a misura che non riproduce specificamente le doglianze rassegnate in primo grado, e reiterate in appello, in modo da dimostrare ‘a monte’ che il difetto motivazionale degli atti notificati alla contribuente fosse dedotto sotto il profilo in sé RAGIONE_SOCIALE mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE tipologia di responsabilità attribuitale, con precipuo riguardo a quella conseguente a cessione in frode.
Ed invero (stando al ricorso) gli atti introduttivi dei giudizi recriminavano la ‘nullità degli atti impugnati per’ mera, sia consentito di osservare -‘carenza assoluta di motivazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7.1 RAGIONE_SOCIALE L. 212/2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.1 RAGIONE_SOCIALE L. 241/1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697.1 CC (pagg. 7-9). Con tale motivo veniva eccepita la carenza di motivazione degli atti e l’impossibilità di comprendere le ragioni RAGIONE_SOCIALE loro notifica alla ricorrente, rilevandosi che nessuna RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento ivi indicate era mai stata notificata o in altro modo conosciuta’ [lett. aa), p. 7; analogamente: lett. bb), p. 8 e lett. cb), p. 9].
Relativamente, poi, all’appello incidentale, il ricorso riferisce: ‘Con il primo motivo la sentenza di primo grado veniva censurata
nel capo in cui aveva affermato la correttezza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella 2005, in quanto da quest’ultima non era dato comprendere su quali presupposti di fatto e ragioni di diritto RAGIONE_SOCIALE avesse avanzato la sua pretesa nei confronti RAGIONE_SOCIALE ricorrente’ (punto 27, p. 13; punto 33, lett. a), p. 14′.
Ora, nonostante l’eccepito totale difetto motivazionale di tutti gli atti, tale da (asseritamente) non render conto RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE‘attingimento RAGIONE_SOCIALE contribuente, è proprio quest’ultima, negli atti introduttivi degli originari tre giudizi, a denunciare la nullità dei medesimi ‘per insussistenza RAGIONE_SOCIALE frode di cui all’art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997′.
Donde emerge un difetto di precisione, oltreché di autosufficienza, del motivo, tanto più spiccato perché (a stretto tenore di ricorso) suggestivo di un’incoerenza RAGIONE_SOCIALEo stesso rispetto alle posizioni difensive assunte nei gradi di merito: ciò che conferma l’anticipata inammissibilità.
Il motivo, ad ogni buon conto, è altresì manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, che tuttavia fa corpo unico con quella specificamente dedicata ai motivi RAGIONE_SOCIALE decisioni, è chiarissima nel rilevare che ‘la cartella dì pagamento n. NUMERO_CARTA di € 1.515.614,34 e le conseguenti intimazioni di pagamento, oggi in esame, venivano notificate alla ‘soc. RAGIONE_SOCIALE e per essa alla RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione del ramo d’azienda avvenuta in data 22/12/06”.
Tale asserto, ben lungi dall’essere contestato in ricorso, vi trova anzi conferma, leggendovisi che ‘RAGIONE_SOCIALE provvedeva a notificare i predetti atti indirizzandoli come segue: ‘… Spett.le RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO e per essa, a seguito RAGIONE_SOCIALE cessione del ramo di azienda del 22/12/2006[,] alla RAGIONE_SOCIALE C/09250821007 INDIRIZZO …” (punto 7, p. 5).
Ne consegue allora che era ben chiaro alla contribuente il titolo RAGIONE_SOCIALE pretesa azionato nei suoi confronti, tanto che, come ripetutamente detto, ha essa avuto agio di contestare la legittimità degli atti (anche) sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997.
Sicché -come ricordato in motivazione da Sez. 5, n. 10377 del 10/01/2022 – ‘la circostanza che, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, cit., è estesa al cessionario la responsabilità solidale nel pagamento, assume rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE questione relativa all’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento’; tuttavia,
è nei confronti del cedente che deve essere svolta l’attività accertativa, essendo questi il soggetto passivo, poiché è nei suoi confronti che si è realizzato il presupposto impositivo, in particolare la cessione del bene, il che implica che è nei confronti del medesimo che deve essere notificato, eventualmente, un avviso di accertamento contenente la motivazione nella quale deve specificamente essere contestata la sussistenza dei presupposti per la pretesa impositiva;
nei confronti del cessionario, non essendo il soggetto passivo, correttamente l’amministrazione finanziaria provvede alla mera iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE‘importo non versato dal cedente, in forza RAGIONE_SOCIALE responsabilità solidale configurata dalla previsione di cui all’art. 14, cit.;
quel che dunque rileva, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento allo stesso notificato, è che in essa sia riportata la ragione RAGIONE_SOCIALE pretesa, cioè la estensione, a titolo di responsabilità solidale, RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento del tributo di cui è soggetto passivo il cedente, potendo, sotto tale profilo, ritenersi assolto l’onere di motivazione mediante il mero riferimento alla previsione di cui all’art. 14, cit. […];
né può valere, pertanto, l’ulteriore profilo relativo alla mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE specifiche ragioni per le quali [il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica] è identificat[o] quale responsabile in via solidale, posto che tale profilo deriva dalla messa a conoscenza RAGIONE_SOCIALE circostanza che la pretesa è fatta valere proprio in considerazione RAGIONE_SOCIALE estensione nei confronti RAGIONE_SOCIALE cessionaria, in via solidale, RAGIONE_SOCIALE responsabilità già gravante sulla cedente per il pagamento dei debiti tributari.
In buona sostanza, così esplicitandosi, con più precipuo riguardo alla fattispecie oggetto di giudizio, un principio già immanente nella giurisprudenza di legittimità, gli atti RAGIONE_SOCIALE riscossione notificati al cessionario di un’azienda quale debitore solidale del cedente per l’interezza RAGIONE_SOCIALE pretese formate nei confronti di questi sono correttamente motivati laddove, dall’intestazione degli stessi al cessionario, ovvero da elementi concorrenti, tra cui la notificazione al medesimo diretta, possa evincersi il riferimento alla cessione in sé quale titolo legittimante .
Tale principio, valga rilevare, è coerente con la considerazione che la fonte RAGIONE_SOCIALE responsabilità del cessionario è l’art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede in capo al medesimo un’unica forma di responsabilità, meramente articolata in funzione RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui ai suoi singoli commi.
Quarto motivo: ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co. 1 e 4, del D.Lgs. 472/1997 in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3, CPC, per essersi ritenuta sussistente la frode (e, quindi, applicabile ad RAGIONE_SOCIALE il co. 4 piuttosto che il co. 1 del D.Lgs. 472/19997). In subordine, un profilo di possibile illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co. 4 del D.Lgs. 472/1997, in relazione art. 3 co. 133, RAGIONE_SOCIALE Legge 662/1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 Cost.’.
5.1. ‘[N]on potranno considerarsi elementi sufficienti per configurare la cessione in frode ai crediti tributari a) la mera cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda o del ramo d’azienda da parte del cedente ovvero la ‘deminutio patrimonii’ del cedente (elemento comune anche alle fattispecie di cui ai co. 1, 2 e 3); b) la mera consapevolezza nel cessionario RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei debiti tributari RAGIONE_SOCIALE cedente (elemento che può sussistere nel caso disciplinato dal co. 1 ed è addirittura un presupposto RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui ai co. 2 e 3). Affinché la corresponsabilità solidale del cessionario divenga illimitata, è necessaria la presenza di un ‘quid pluris’ oggettivo, vale
a dire, di uno o più fatti, che abbiano avuto come conseguenza di rendere impossibile o più difficoltosa la riscossione tributaria. In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha violato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997, laddove ha qualificato come frodatoria la cessione, nonostante [che] da essa non sia conseguito alcun danno per l’azione riscossiva erariale […. N]essuna RAGIONE_SOCIALE controparti, né la sentenza impugnata, hanno a) negato la correttezza del valore attribuito all’azienda ceduta e del prezzo concordato per la cessione, b) ipotizzato la possibilità un maggiore ricavo in sede di esecuzione forzata, c) affermato che il prezzo incassato dalla cedente sarebbe stato occultato od altrimenti sottratto alla riscossione erariale, né d) lamentato azioni riscossive successive alla cessione conclusesi con merito negativo […]. L’assenza di un danno oggettivamente riconoscibile a carico RAGIONE_SOCIALE‘erario sotto forma di impossibilità o maggior difficoltà RAGIONE_SOCIALE riscossione, impedisce di connotare negativamente gli elementi di fatto che la CTR RAGIONE_SOCIALE ha, invece, a torto ritenuto sufficienti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co. 4, del D.Lgs. 42711997. In tal senso, si consideri che a) l’identità di alcuni membri del ‘management’ RAGIONE_SOCIALE due società non è da sola idonea a dimostrare la volontà di ledere l’interesse erariale, potendo al più giustificare la consapevolezza nella cessionaria dei debiti RAGIONE_SOCIALE cedente; b) i cambi di sede cui fa riferimento la sentenza impugnata (peraltro, tutti anteriori alla cessione e, comunque, sempre in territorio nazionale) hanno interessato la sede legale e non quella operativa: trattasi, pertanto, di modifiche che non potevano avere né hanno avuto effetti sulla riscossione (anche perché non sono mai state lamentate difficoltà in merito alla notifica degli atti di accertamento e riscossione) e che rimangono, pertanto, irrilevanti […]; c) il fatto che un socio RAGIONE_SOCIALE cedente sia una società di capitali lussemburghese (dunque, di nazionalità di uno RAGIONE_SOCIALE Membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione) è sicuramente inidoneo a connotare in senso negativo
l’operato RAGIONE_SOCIALE cedente stessa; sotto questo profilo, il percorso logico RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE è puramente e semplicemente discriminatorio […]; d) irrilevante è anche la messa in liquidazione di NOME e la scelta di nominare liquidatore la Sig.ra NOMECOGNOME]: questa decisione ha trovato esecuzione ben un anno dopo la cessione e dimostra solo la legittima volontà di interrompere l’attività imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE cedente e non già di frodare gli interessi erariali […]; e) inconferente è anche la circostanza che cedente e cessionaria abbiano avuto sedi operative coincidenti: ciò era inevitabile, poiché l’azienda principale di entrambe le società era quella oggetto RAGIONE_SOCIALE cessione […]; f) del tutto inconferente […] è, infine, anche il richiamo alle violazioni fiscali asseritamente commesse da RAGIONE_SOCIALE, se non altro, perché si tratta di materia contestata con la cartella 2007, in relazione alla quale la stessa CTR RAGIONE_SOCIALE ha negato alcuna responsabilità a carico RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente’.
In subordine, ‘Il D.Lgs. 472/1997 costituisce norma delegata, la cui fonte legittimante è costituita RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, co. 133, RAGIONE_SOCIALE Legge 662/1996′. ‘[I]l criterio direttivo -di natura oggettiva e necessariamente da verificarsi ‘ex post’ – del giovamento arrecato al cessionario RAGIONE_SOCIALE‘azienda dalla violazione ascritta al cedente, ovvero degli effetti economici favorevoli prodottisi nel patrimonio del cessionario, previsto dalla norma delegante (lett. c) del co. 133 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE Legge 662/1996) è del tutto assente dall’architettura RAGIONE_SOCIALE norma delegata (co. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art 14 del D.Lgs. 472/1997) […]’.
5.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile perché, a dispetto RAGIONE_SOCIALE solo formalmente denunciate violazioni di legge, è in realtà teso a sollecitare a questa Suprema Corte un nuovo e, per la contribuente, più favorevole giudizio di merito, in spregio di natura e limiti del giudizio di
cassazione come momento di controllo RAGIONE_SOCIALE sola legalità, e quindi legittimità, RAGIONE_SOCIALE pronunce oggetto di ricorso.
È comunque manifestamente infondato.
Il quadro in fatto accertato dalla CTR descrive in capo alla cedente NOME -a carico RAGIONE_SOCIALE quale ‘erano emersi crediti iva fittizi utilizzati per compensare debiti tributari e contributivi’: circostanza che perspicuamente la CTR ricorda aver costituito fonte di innesco RAGIONE_SOCIALE indagini altresì condotte nei confronti RAGIONE_SOCIALE contribuente -una condizione di insostenibilità dei carichi fiscali, a fronte di una sostanziale sovrapponibilità alla medesima RAGIONE_SOCIALE cessionaria, per la medesima attività, la medesima compagine amministrativa e la medesima sede operativa: ne consegue che logicamente e coerentemente con le risultanze documentali la CTR -altresì valutata, sia consentito di così dire, la non immediata verificabilità RAGIONE_SOCIALE compagini sociali per la componente lussemburghese -ha tratto la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘essere stata la cessione un mero espediente per consentire ad NOME di disfarsi dei suddetti carichi. La conferma di tale conclusione si evince dal fatto che -giustamente sottolineato dalla CTR che il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE cessione non è mai stato ‘valutato dall’Ufficio’, non potendo dunque la contribuente trarre argomenti a sé favorevoli sul punto –RAGIONE_SOCIALE, di per sé instradata su un binario morto con la designazione a legale rappresentante di una persona anziana, in effetti poco dopo ceduta -‘dal 20/11/07′ (come da sentenza impugnata: ossia meno di un anno dopo la cessione) era stata posta in liquidazione’.
Ed allora trova spazio il principio -già recentemente affermato da questa Suprema Corte, che il Collegio intende espressamente ribadire -a termini del quale, ‘in tema di responsabilità solidale del concessionario di azienda o di un ramo di azienda e di “beneficium excussionis”, la cancellazione RAGIONE_SOCIALE società cedente dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e la sua conseguente estinzione costituiscono
dimostrazione certa RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito, con conseguente immediata operatività RAGIONE_SOCIALE responsabilità sussidiaria RAGIONE_SOCIALE società cessionaria’ (Sez. 5, n. 7545 del 17/03/2021, Rv. 660850 -02).
Né hanno fondamento i sospetti di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 avanzati in subordine nel motivo per eccesso di delega.
L’art 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 è stato emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 133, lett. c), l.n. 662 del 1996, che recita:
Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie non penali, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
c) previsione di obbligazione solidale a carico RAGIONE_SOCIALE persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici RAGIONE_SOCIALE violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi RAGIONE_SOCIALE morte RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALE violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione.
Sostiene la contribuente che nell’art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 non vi sarebbe traccia del criterio del ‘giovamento’ di cui alla previsione di delega.
Così non è.
Vero è che l’art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 non parla, letteralmente, di ‘giovamento’; ma è anche vero che l’intera sua disciplina è strutturalmente improntata ad ossequiare i criteri di delega – che, in realtà, al ‘giovamento’ affiancano la più comprensiva ‘ricaduta’ sul patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘interessato degli ‘effetti economici RAGIONE_SOCIALE violazione’ laddove articola la responsabilità solidale del cessionario in varie guise , a seconda RAGIONE_SOCIALE diligenza e buona fede di questi nell’appurare la consistenza dei
debiti fiscali del cedente, in funzione RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE‘estensione di detta sua responsabilità.
Più precisamente.
È il cessionario che, in una logica di massima trasparenza (comma 3) e comunque di normalità economica (commi 1 e 2), calibrando il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE cessione all’entità dei debiti del cedente, accetta di farsene carico, beneficiando di una corrispondente diminuzione del corrispettivo; di contro, a misura che il cessionario, con la sua condotta, abbia reso possibile una ‘frode dei crediti tributari’ (comma 4, che si completa con la presunzione del comma 5), avendo scelto di dismettere l’impiego di alcun criterio di diligenza per porsi in una condizione di illiceità condivisa con il cedente, si vede semplicemente estesi gli ‘effetti economici’ – menzionati dall’art. 3, comma 133, lett. c), l.n. 662 del 1996 di quella medesima ‘violazione’ cui, in uno schema concorsuale (cfr. già Sez. 5, n. 5979 del 14/03/2014, Rv. 630640 -01, in motiv., par. 7.6, p. 17: ‘La ‘ratio legis’ RAGIONE_SOCIALE disposizione del comma 4 appare chiara: il ‘consilium fraudis’ tra cedente e cessionario di azienda è in danno RAGIONE_SOCIALE‘Erario e si attua attraverso il trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà dei beni aziendali del cedente riducendo in tal modo la garanzia patrimoniale del debitore a soddisfazione dei crediti tributari. Il concorso RAGIONE_SOCIALE parti contraenti nell’illecito fiscale esclude ogni ragione di tutela del soggetto cessionario (quale parte RAGIONE_SOCIALE‘accordo fraudolento in danno RAGIONE_SOCIALE‘Erario) in ordine al legittimo affidamento sulla situazione debitoria del cedente […], con la conseguenza che, venuti meno i limiti previsti nei precedenti commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, la responsabilità solidale di cui al comma 4 non potrà che essere considerata illimitata […]’) , ha contribuito a dar causa .
Ne consegue che il sospetto di illegittimità costituzionale avanzato nella seconda parte del motivo deve essere disatteso.
Con il quinto motivo si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 CPC e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D. Lgs. no. 546/1992, nonché degli artt. 3 RAGIONE_SOCIALE L. 241/1990, 7 e 14 RAGIONE_SOCIALE L. 212/2000 e 12, co. 2, del DPR 602/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 4) CPC, per non avere la sentenza impugnata esaminato la doglianza incidentale relativa alla eccepita nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per carenza di motivazione’.
6.1. ‘Nella sentenza impugnata, la CTR ha trascurato di considerare che l’odierna ricorrente aveva eccepito nel giudizio di gravame di avere avuto cognizione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie avanzate dall’Ufficio soltanto al momento RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE tredici intimazioni di pagamento e RAGIONE_SOCIALE due cartelle, avvenuta in data 16.03.2012, non preceduta – come invece avrebbe dovuto – dalla notifica di avvisi di accertamento o di rettifica, ovvero di atti di irrigazione di sanzioni’. ‘ In particolare, la CTR di RAGIONE_SOCIALE ha trascurato di considerare che, con riferimento alla cartella 2005[:] a) non era stato allegato l’avviso di accertamento no. NUMERO_DOCUMENTO ivi menzionato, contenente le ragioni del debito di RAGIONE_SOCIALE. Invero, tale avviso di accertamento non era stato né previamente notificato né sintetizzato nei suoi elementi essenziali ovvero in altro modo reso conoscibile dalla ricorrente; b) non erano stati esplicitati i pur menzionati fatti gravi che avevano condotto all’iscrizione a ruolo straordinaria (fatti tutt’ora ignoti); c) non vi era alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni in fatto e in diritto, per cui sarebbe stato superato il limite quantitativo (il prezzo di 100.000 Euro pagato per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘azienda) ed il beneficio di previa escussione del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE previsti dall’art. 14, co. 1, D.Lgs. 472/1997 sarebbe venuto meno. Parimenti, con riferimento alle intimazioni di pagamento, il Giudice del gravame ha
mancato di prendere in considerazione[:] a) l’insussistenza di qualsiasi spiegazione circa le ragioni fondanti la pretesa fiscale avanzata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; b) l’assenza di indicazioni in ordine ad eventuali avvisi di accertamento emessi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; c) la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche menzionate negli avvisi di intimazione; d) l’insussistenza di indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui le intimazioni di pagamento erano state notificate all’odierna ricorrente […]; e) l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni in fatto e in diritto, per cui erano sarebbe stato superato il limite quantitativo e sarebbe venuto meno il beneficio di previa escussione del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, previsti dall’art. 14, co. 1, D.Lgs. 472/1997. A tal proposito, l’odierna ricorrente aveva altresì precisato nel grado ‘a quo’ che la laconica formula contenuta negli atti impugnati (‘… RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e per essa, a seguito RAGIONE_SOCIALE cessione del ramo d’azienda del22.12.2006, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE …’) nulla di più rappresentava che una assertiva chiamata a responsabilità.
6.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile in quanto cumulativo e viepiù contraddittorio, non essendo evidentemente configurabili né affezioni RAGIONE_SOCIALE motivazione né violazioni di legge in caso di omessa pronuncia.
Il motivo è comunque manifestamente infondato.
Valgono le considerazioni già illustrate a proposito del terzo motivo, che qui si richiamano, sembrando opportuna soltanto aggiungere che la CTR, dopo aver fatto espressamente menzione, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, del motivo d’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE contribuente (‘[…] la società proponeva appello incidentale condizionato riproponendo […l’]illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per carenza di motivazione’), altrettanto espressamente, e motivatamente, lo confuta,
affermando: ‘Passando all’esame dei motivi d’appello incidentale il Collegio non li ritiene meritevoli di accoglimento, in quanto, in caso di cessione di ramo d’azienda in frode al fisco, la responsabilità del cessionario, per i motivi sopra esposti, diviene illimitata […], con la conseguenza che il cessionario risponde in solido con il cedente […] per tutte le passività fiscali anche se anteriori al triennio del trasferimento ed anche se accertate in epoca successiva alla cessione’.
In sostanza -secondo la CTR, che si allinea agli insegnamenti di questa S.C. -la responsabilità solidale del cessionario trova fonte -e giustificazione motivazionale negli atti direttigli (cfr. Sez. 5, n. 10377 del 2022, cit.) -nel fatto in sé RAGIONE_SOCIALE cessione. Donde la CTR ha fornito una giustificazione effettiva ed altresì adeguata alla questione agitata dalla contribuente.
Sesto motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, co. 2, 49 e 50, DPR 602/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, co. 1, D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3, CPC, per avere la sentenza impugnata omesso di annullare le intimazioni di pagamento in assenza di notifica di apposita cartella di pagamento ad RAGIONE_SOCIALE, come prospettato nel gravame incidentale’.
7.1. ‘[L]’odierna ricorrente aveva eccepito con autonomo motivo incidentale, che nessun ruolo e nessuna cartella di pagamento erano stati formati direttamente a proprio carico, o comunque a sé notificati’. ‘[L]a questione non è di mera forma, ed è invece di centrale rilievo nella presente causa, atteso che la (eventuale) obbligazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co. 4, del D.Lgs no. 472/1997 andrebbe comunque ricostruita in termini di obbligazione solidale dipendente, non essendo RAGIONE_SOCIALE incontestabilmente l’aut[rice] RAGIONE_SOCIALE violazione fiscale sanzionata, in quanto chiamata a rispondere del pagamento di imposte solamente per effetto RAGIONE_SOCIALE intervenuta cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda. L’Amministrazione avrebbe, allora, dovuto procedere
all’accertamento ed alla formazione del titolo esecutivo in modo autonomo per ogni singolo coobbligato. In ogni caso, anche se si volesse accedere alla tesi ‘quod non’ – secondo la quale non sarebbe necessaria la formazione di un autonomo ruolo per il coobbigato solidale, risulterebbe comunque violato l’art. 25 del DPR 602/1973 che, nell’individuare due macro-categorie di debitori tributari, principale e coobbligato solidale dipendente, impone che la cartella debba essere notificata ad ambedue qualora l’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intenda procedere esecutivamente anche nei confronti del secondo […]’.
7.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Valga richiamare nuovamente Sez. 5, n. 10377 del 2022, cit., l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE quale, valido quanto al rapporto cartella -pregresso avviso di accertamento, è all’evidenza estensibile, per identità di ‘ratio’, altresì quanto al rapporto intimazione di pagamento -atti pregressi.
Aggiungasi -giusta, ad es., Sez. 5, n. 26480 del 20/11/2020, Rv. 659507 -02 – che ‘l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede la responsabilità solidale del cessionario d’azienda per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE sanzioni dovute dal cedente, distinguendo l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE cessione lecita, in cui la responsabilità del cessionario è sussidiaria e limitata (commi da 1 a 3), dalla cessione in frode al fisco, in cui la responsabilità è paritaria e illimitata (comma 4); in nessuno dei due casi, tuttavia, l’avviso di accertamento [- ma identicamente è a dirsi per la cartella – ] diretto al cedente deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l’avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta accertata’.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 31.000, oltre spese prenotate a debito.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 31.000, oltre esborsi per euro 200, contributo forfettario pari al 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 9 ottobre 2024.