Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17948 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 24599/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
. (già RAGIONE_SOCIALE) -intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1468/29/2016, depositata il 14.03.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 1° marzo 2024.
Oggetto:
Tributi – Sanzioni
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto alla CTR della Lombardia, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione della sentenza n. 1643/28/2015, con la quale la stessa Commissione regionale aveva rigettato l’appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza n. 72/3/2014 della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente avverso una cartella di pagamento per imposte dirette, IVA e sanzioni, in relazione all’anno 2008;
con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia accoglieva in sede rescissoria il ricorso per revocazione, ma rigettava in sede rescindente l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto ancora qui interessa, che:
-le allegazioni in fatto circa l’asserito comportamento fraudolento della professionista incaricata della presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, finalizzate a giustificare quanto meno l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni, erano generiche, non avendo la contribuente neppure precisato di quali errori si sarebbe trattato, e non vi erano elementi concreti da cui desumere la mancanza di colpa da parte della contribuente sulla quale gravava comunque il dovere di vigilanza e di controllo, essendo il contribuente direttamente responsabile della dichiarazione presentata e a lui riferibile;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva all’impugnazione con controricorso .
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CTR omesso di considerare che la professionista, incaricata della tenuta della
contabilità della contribuente, aveva commesso gravi errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, avendo indicato maggiori ricavi rispetto a quelli effettivamente conseguiti dalla società, in relazione ai quali si configurava un comportamento di tipo fraudolento, denunciato in sede penale e disciplinare; precisa che il relativo procedimento penale era ancora pendente in appello, a seguito del gravame proposto dalla professionista, condannata in primo grado, e che il rifiuto di restituire alla contribuente la documentazione contabile impediva a quest’ultima di esercitare il dovuto controllo sulla corretta tenuta della contabilità;
il motivo è infondato;
occorre premettere che, secondo un orientamento consolidato di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, dimostrare l’assenza assoluta di colpa , con conseguente esclusione della sua rilevabilità d’ufficio, dovendo a tal fine provare di essersi trovato in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. n. 12901 del 15/05/2019);
-se da un lato non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente, dall’altro lato è, tuttavia, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, presunta fino alla prova della sua assenza, che, come si è detto, deve essere offerta dal contribuente e che va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei
presupposti dell’illecito e non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. n. 2139 del 30/01/2020);
-per quanto riguarda poi l’affidamento ad un commercialista degli adempimenti fiscali a cui è tenuto il contribuente, questa Corte ha condivisibilmente affermato che ‘In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante. (Nella specie, in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento)’ (Cass. n. 19422 del 20/07/2018);
il contribuente, dunque, non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo egli sempre tenuto a vigilare, affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass. n. 11832 del 9/06/2016);
la CTR si è attenuta ai suindicati principi, in quanto ha accertato -con una verifica in fatto non censurabile in sede di legittimità – che la contribuente non aveva adempiuto all’obbligo di controllo
sull’esecuzione del mandato conferito al terzo, non avendo indicato elementi concreti da cui desumere che il comportamento di quest’ultimo fosse stato fraudolento e, quindi, idoneo ad impedire alla contribuente di vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico;
la stessa contribuente, peraltro, ha riportato nel testo del ricorso per cassazione alcuni passi del ricorso introduttivo e del l’atto di appello, in cui si era limitata ad evidenziare presunti errori commessi dalla commercialista nella compilazione della dichiarazione IVA, senza specificare, tuttavia, sulla base di quali elementi gli evidenziati errori integravano un comportamento fraudolento, non essendo certamente sufficiente a tal fine allegare di avere presentato una denuncia nei confronti del professionista;
-dall’estratto dell”atto di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari’ , riportato sempre nel testo del ricorso per cassazione, poi, si evince solamente che alla commercialista è stato contestato il reato di appropriazione indebita, essendosi la stessa rifiutata di restituire alla contribuente la documentazione contabile, dopo la revoca dell’incarico, ma nulla viene indicato con riferimento a condotte pregresse della predetta professionista, al fine di comprendere se sia stato ipotizzato un comportamento fraudolento nell’adempimento degli obblighi fiscali;
in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in complessivi € 5.800,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° marzo 2024.