Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21742 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13141/2015 R.G. proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente/ricorrente in via incidentaleavverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 2380/13/14 depositata il 21 novembre 2014
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l l’8 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME quattro distinte cartelle esattoriali emesse all’esito di controllo automatizzato ex artt. 36 –
bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del D.P.R. n. 633 del 1972 eseguito sulle dichiarazioni da lui presentate ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA in relazione agli anni 2007 e 2008.
Con tali atti impoesattivi veniva intimato al contribuente il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte liquidate dall’Ufficio in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni oggetto di verifica, con l’aggiunta degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni di legge.
Il COGNOME contestava la pretesa erariale proponendo quattro separati ricorsi, uno per ogni singola cartella notificatagli, dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Bari.
A fondamento dell’impugnazione deduceva quanto segue: -le dichiarazioni sottoposte a controllo automatizzato erano state dal professionista incaricato di presentarle al Fisco, il quale, a sua insaputa, aveva fatto uso di fatture false per operazioni inesistenti; -nei confronti del menzionato professionista esso ricorrente aveva sporto denuncia all’autorità giudiziaria; -intendeva , siccome a lui non riferibili.
La Commissione adìta, riuniti i procedimenti, accoglieva, per quanto di ragione, i ricorsi proposti dal contribuente, annullando le sanzioni amministrative irrogate e ordinando all’Ufficio la «rideterminazione del reddito imponibile sulla base della documentazione reale» .
Riteneva il giudice provinciale che l’unico responsabile dell’accertata violazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie fosse da individuare nel professionista incaricato dal contribuente e che non potessero essere sottoposti a tassazione i redditi da questi dichiarati in modo non veritiero.
La decisione veniva appellata da ambo le parti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale, con sentenza n. 2380/13/14 del 21 novembre 2014, accoglieva il gravame principale dell’Amministrazione Finanziaria e respingeva
quello incidentale proposto dal contribuente, affermando, in motivazione, che «le cartelle esattoriali impugnate, immuni da vizi propri, conseguenti a iscrizioni a ruolo legittimamente effettuate» , andavano «confermate» .
Contro tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Esame dei motivi di impugnazione
(A)Ricorso principale
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..
1.1 Si rimprovera alla CTR l’inosservanza del giudicato interno asseritamente formatosi, in difetto di specifica impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla statuizione con la quale il primo giudice aveva riconosciuto operante in favore del COGNOME la causa di non punibilità contemplata dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997.
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 Dalla stessa lettura del ricorso (pag. 9, ultimi due periodi) emerge che il punto della sentenza di cui si discute era stato impugnato dalla parte erariale, la quale, con l’atto di appello, aveva contestato l’applicabilità al caso di specie della disposizione normativa innanzi citata.
1.4 Ne discende che la cennata questione, in quanto rientrante nel «devolutum» in appello, non poteva ritenersi coperta dal giudicato, non rilevando in contrario che l’impugnante avesse offerto un’interpretazione del testo normativo ritenuta implausibile (se non
del tutto erronea) dall’odierno ricorrente.
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997.
2.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nell’affermare, in adesione alla tesi ermeneutica sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE, che la causa di non punibilità prevista dalla predetta norma era da ritenersi operante «solo ed esclusivamente in relazione a eventuali imposte determinate in eccedenza a quelle rivenienti dalla dichiarazione realmente imputabile al contribuente» .
2.2 La doglianza è infondata.
2.3 Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997, «il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi».
2.4 Per giurisprudenza di questa Corte, in caso di mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte conseguente alla condotta del professionista infedele, non si sottrae a responsabilità il contribuente che non fornisca prova dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato del professionista, nonchè del comportamento fraudolento dallo stesso tenuto al fine di mascherare il proprio inadempimento all’incarico, estrinsecatosi nella falsificazione dei modelli F24 o RAGIONE_SOCIALE ricevute di trasmissione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni telematiche o in altri espedienti ingannevoli di difficile riconoscibilità da parte del mandante (cfr. Cass. n. 40922/2021, Cass. n. 30729/2021, Cass. n. 16291/2021, Cass. n. 19422/2018).
2.5 Applicando gli esposti princìpi di diritto alla fattispecie di causa, come ricostruita in ricorso, la prova liberatoria richiesta al contribuente consisteva nel dimostrare che:
(a)il professionista infedele gli avesse consegnato false ricevute di
presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2007 e 2008;
(b)le suddette dichiarazioni indicassero i redditi da lui effettivamente conseguiti nei periodi di riferimento;
(c)tali redditi fossero di importo diverso da quello risultante dalle dichiarazioni e realmente presentate al Fisco dal professionista;
(d)quest’ultimo gli avesse rilasciato copia di falsi modelli F24 apparentemente utilizzati per il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute in base alle dichiarazioni veritiere.
2.6 In termini sostanzialmente analoghi si è espressa la CTR laddove ha affermato che «la norma… può trovare accoglimento solo ed esclusivamente in relazione a eventuali imposte determinate in eccedenza a quelle rivenienti dalla dichiarazione realmente imputabile al contribuente» (pag. 7 della sentenza, quinto periodo).
2.7 Rettamente, pertanto, il collegio di secondo grado, a fronte di allegazioni della parte privata ritenute del tutto generiche e prive del necessario supporto probatorio, ha escluso che al caso in esame fosse applicabile l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997.
2.8 Di qui l’inesistenza del preteso «error in iudicando» .
Con il terzo mezzo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
3.1 Si censura la sentenza d’appello per aver omesso di pronunciare sulla domanda subordinata dell’RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere la rideterminazione del reddito imponibile in misura diversa da quella accertata dall’Ufficio.
3.2 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, non essendo configurabile soccombenza in capo al ricorrente che deduca il vizio di omessa pronuncia in ordine a una domanda o
eccezione proposta dalla controparte, in quanto nessun concreto pregiudizio può derivargli da una siffatta carenza di decisione (cfr. Cass. n. 2047/2017, Cass. n. 11012/2013, Cass. n. 8905/1996).
3.3 Riguardo, poi, alla doglianza inerente alla mancata ammissione della c.t.u. sollecitata da ambo le parti, giova rammentare che il vizio di omessa pronuncia, suscettibile di determinare la nullità della sentenza per violazione dell’ art. 112 c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 19721/2017, Cass. n. 13716/2016, Cass. n. 6715/2013, Cass. n. 3357/2009).
Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
4.1 Si contesta alla CTR di non aver tenuto conto dei documenti (decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Trani nei confronti del COGNOME; verbale dell’interrogatorio reso dall’indagato davanti al Pubblico Ministero; conto economico riportante il reddito d’impresa correttamente rideterminato; alcune RAGIONE_SOCIALE fatture denunciate come e di quelle attinenti, invece, a operazioni realmente poste in essere) prodotti dal contribuente a dimostrazione della propria estraneità alla condotta fraudolenta del professionista infedele.
4.2 Il motivo è inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui:
-la violazione dell’art. 115 c.p.c. si configura allorchè il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale norma, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche quando il medesimo, nel valutare le
prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo quest’attività consentita dall’art. 116 del codice di rito (cfr., ex multis , Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020);
-una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso RAGIONE_SOCIALE prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020);
-non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, degradano, in realtà, verso l’inammissibile richiesta di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (cfr. Cass. n. 4247/2023; nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019).
Con il quinto motivo, pure introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
5.1 Si rimprovera alla CTR di non aver disposto l’espletamento di una c.t.u., mediante la quale sarebbe stato possibile .
5.2 Il motivo è infondato.
5.3 Anche nel processo tributario la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere
discrezionale rientra la valutazione dell’opportunità di avvalersi di un ausiliario.
L’eventuale diniego del mezzo in questione può essere motivato anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. n. 25253/2019).
5.4 Peraltro, se è pur vero che il giudice di merito, al fine di essere coadiuvato nella soluzione di questioni richiedenti una specifica conoscenza tecnica, può disporre l’espletamento di una consulenza tecnica o di altre indagini delegabili d’ufficio, è nondimeno vero che il ricorso a tali mezzi non può esonerare le parti dall’onere probatorio relativo ai fatti da loro allegati (cfr. Cass. n. 404/2016, Cass. n. 6328/2013).
5.5 Sulla scia dei suenunciati princìpi di diritto, la Commissione regionale ha ritenuto di non dover dare ingresso alla sollecitata indagine peritale, ravvisando alla base della richiesta di ammissione del mezzo istruttorio un «indubbio intento dilatorio del contribuente» , il quale si era «asten (uto) dal fornire gli elementi necessari affinchè il collegio, avvalendosi dei poteri istruttori, po (te) ss (e) verificare l’attendibilità di quanto dichiarato» .
(B)Ricorso incidentale
Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., nonché dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997.
6.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe connotata da una motivazione irriducibilmente contraddittoria, poichè .
Con il secondo motivo, parimenti inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., nonché dell’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
7.1 Si contesta la sentenza d’appello per avere così statuito nella parte motiva: «Il collegio, in ogni modo, dispone che l’ufficio provveda alla verifica di quanto lamentato, pur in assenza di elementi di prova ; ove ne rilevi la fondatezza, deve, comunque, ottemperare agli adempimenti consequenziali» .
7.2 Viene obiettato, sul punto: -che il dictum giudiziale è , in quanto ; – che, .
7.3 Le due censure possono essere esaminate insieme per la loro intima connessione, siccome entrambe volte a denunciare una grave anomalia motivazionale suscettibile di determinare la nullità parziale della sentenza gravata.
7.4 Esse appaiono fondate, nei termini che ci si accinge a precisare. 7.5 A pag. 8 della sentenza, penultimo periodo, si legge quanto esattoriali impugnate, immuni da vizi propri, conseguenti a iscrizioni a ruolo
segue: «L’appello dell’ufficio è fondato, le cartelle legittimamente effettuate, sono confermate» .
7.6 Il dispositivo finale della decisione appare in linea con tale conclusiva affermazione, sostanziandosi in una pronuncia di accoglimento dell’appello principale dell’Amministrazione e di rigetto di quello incidentale del contribuente.
7.7 Sennonchè, in un passaggio motivazionale immediatamente precedente, la CTR si è così espressa: «Riguardo all’eccepita duplicazione dell’imposta IRAP, dovuta per l’anno 2007, iscritta a ruolo, il collegio rileva che gli importi evidenziati nelle due cartelle sono afferenti a due distinte iscrizioni a ruolo, gli importi riportati non sono perfettamente coincidenti. Il contribuente si è astenuto dal dedurre per quanto attiene l’imposta dovuta, scaturente dalla dichiarazione dei redditi. Il collegio, in ogni modo, dispone che l’ufficio provveda alla verifica di quanto lamentato, pur in assenza di elementi di prova; ove ne rilevi la fondatezza deve, comunque, ottemperare agli adempimenti consequenziali» .
7.8 Con un simile provvedimento il giudice d’appello ha in tutta evidenza voluto investire l’Ufficio del còmpito di verificare la fondatezza di «quanto lamentato» dal contribuente, e cioè se effettivamente vi fosse stata un’indebita «duplicazione dell’imposta IRAP dovuta per l’anno 2007» , precisando che, in caso di esito positivo di tale verifica, si sarebbe reso necessario dare corso agli «adempimenti consequenziali» , agevolmente individuabili nell’emissione di un eventuale provvedimento di sgravio della cartella.
7.9 Ora, a prescindere dal rilievo che spettava alla stessa CTR compiere un siffatto accertamento, appare evidente come la statuizione in esame, consistente in un vero e proprio comando giudiziale rivolto all’Ufficio, contrasti insanabilmente con quanto disposto immediatamente dopo dal giudice a quo , e cioè che « le cartelle esattoriali impugnate, immuni da vizi propri, conseguenti a iscrizioni a ruolo legittimamente effettuate, sono confermate» .
7.10 Essendosi, pertanto, al cospetto di un’irriducibile
contraddittorietà fra affermazioni inconciliabili, deve ritenersi sussistente, per questa parte, la dedotta nullità della sentenza per violazione del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, segnante il limite entro il quale è tuttora ammesso il controllo di legittimità sulla motivazione a sèguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
C)Statuizioni conclusive
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, deve essere respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale.
8.1 Va, conseguentemente, disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, limitatamente alle censure accolte, fornendo congrua motivazione.
8.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
Stante l’esito dell’impugnazione principale, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale; cassa la sentenza impugnata, limitatamente alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione