Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9404 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Sanzioni 2009
Art. 7 del d.l. n. 269/2003
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27121 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 560/11/2018, depositata in data 19 febbraio 2018, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
1.La controversia attiene all’impugnativa dell’atto di contestazione NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di commercialista di RAGIONE_SOCIALE e coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni già contestate (in forza degli avvisi NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO) alla società in concorso con NOME COGNOME in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73.
2.L’atto di contestazione traeva origine da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza di Ravenna, nell’ambito di un procedimento penale, avente ad oggetto le annualità 20072009, a carico di RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di ‘Lavori di meccanica gener ale’ che si chiudeva con p.v.c. del 27.2.2015 dal quale emergeva un sistema di frodi ad opera di COGNOME NOME, quale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, in concorso con COGNOME NOME, in qualità di commercialista, che comprendeva: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle ditte RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; compensazione di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti Iva inesistenti; utilizzo dello schermo societario e di soggetti prestanome per l’esercizio dell’attività di impresa da parte di COGNOME NOME, coadiuvato dal commercialista COGNOME NOME; illecita fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE nella società di diritto statunitense RAGIONE_SOCIALE, al fine di cancellare la società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e limitare la responsabilità di COGNOME e COGNOME.
3.Avverso l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, NOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, con sentenza n. 133/01/2017, lo rigettava.
4.La Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, con sentenza n. 560/11/2018, depositata il 19 febbraio 2018, accoglieva l’appello del contribuente.
5 .Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
6.Resiste, con controricorso, il contribuente.
In data 18.12.2023, il controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti R.G. n. 27066/2018 e R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta con questi ultimi alla pubblica udienza già fissata per il giorno 26/3/2024.
Considerato che
-c on il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 7 del d.l. n. 269/2003, 5,9 e 11 del d.lgs. n. 472/97, 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 per avere il giudice a quo ritenuto che la limitazione della responsabilità alla sola persona giuridica, prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003, operasse anche nell’ipotesi di concorso di persone nella violazione di norme tributarie, disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. 18 dicemb re 1997, n. 472, laddove già un’ interpretazione letterale della norma (che parla di ‘ rapporto fiscale ‘) deponeva per l’applicabilità dell’istituto soltanto nell’ambito dei rapporti interni società/legale rappresentante, con una piena compatibilità tra l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e 9 del d.lgs. n. 472/97 . In particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe escluso erroneamente l’applicazione dell’art. 37, comma 3, cit. (in merito al ruolo del COGNOME), sebbene fosse irrilevante la rilevata circostanza della effettiva operatività della società, non coincidendo i concetti di società interposta e società non operativa stante la riferibilità dell’art. 37, comma 3 cit., anche ai casi di interposizione reale. Peraltro, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità a titolo di concorso nell’illecito tributario sarebbe configurabile anche nell’ipotesi in cui il professionista (nella specie, commercialista) non abbia tratto alcun profitto dalla sua realizzazione;
-c on il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse provato il coinvolgimento di COGNOME nelle violazioni fiscali commesse dalla società senza valutare globalmente e reciprocamente gli elementi indiziari portati dall’Ufficio (dichiarazioni rese alla G.d.F. da NOME COGNOME circa il coinvolgimento del contribuente nella vicenda di fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE nella società di diritto statunitense; documentazione acquisita in sede di indagini PG presso il Credito di Romagna; cessione RAGIONE_SOCIALE quote di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in data 29.9.2009, appena un giorno dopo la rinuncia di COGNOME all’incarico professionale; inv erosimiglianza della non conoscenza da parte di COGNOME della indebita compensazione da parte della società, per circa venti mesi, di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti Iva inesistenti, etc.) denotanti la partecipazione del COGNOME alla gestione della società e la sua consapevolezza dell’attività illecita posta in essere dal COGNOME attraverso la società interposta;
-in data 18.12.2023, il controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’AdE e il dott. COGNOME) e R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta con questi ultimi alla pubblica udienza già fissata per il giorno 26/3/2024, rappresentando trattarsi della medesima questione della responsabilità del consulente quale coautore dell’illecito sanzionato (artt. 5, 9, 11 del D.lgs. 472/1997);
che appare opportuno rinviare il presente procedimento a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’RAGIONE_SOCIALE e il dott. COGNOME) e R.G. n. 128/2023 ( tra l’RAGIONE_SOCIALE e il dott. COGNOME ) che allo stato risultano fissati per l’udienza pubblica del 26/03/2024;
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con quelli recanti R.G. n. 27066/2018 e R.G. n. 128/2023; Così deciso in Roma il 18 gennaio 2024