Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3502 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16064/2014 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE COATTA AMMINISTRATIVA
– intimati – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., -intimata –
avverso la sentenza n. 85/06/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con avviso di accertamento l’Ufficio, a seguito di una verifica fiscale che aveva coinvolto l’intero gruppo RAGIONE_SOCIALE, recuperò, per gli anni 2002 e 2003, maggiori imposte in capo alla società RAGIONE_SOCIALE che del gruppo faceva parte e che aveva fraudolentemente creato un credito di imposta inesistente, del quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano in parte cessionarie, come tali obbligate in solido per il debito erariale.
L’avviso era impugnato da RAGIONE_SOCIALE davanti alla CTP di Milano. RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di una quota dei crediti di imposta inesistenti contestati alla RAGIONE_SOCIALE, impugnava altresì la cartella n. 06820090091855154/005 emessa nei suoi confronti quale responsabile solidale con quest’ultima.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella n. 0692008029686204800 emessa ex art. 36bis d.P.R. n 600 del 1973 emessa per compensazioni superiori al credito di imposta dichiarato.
La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettava con sentenza n. 47/2011 del 21/02/2011.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento n. 06820090091855154/001 notificatale quale responsabile solidale con RAGIONE_SOCIALE per i crediti ceduti.
La CTP di Milano, con sentenza 85/2011 del 21/03/2011, accoglieva in parte il ricorso, limitando la responsabilità della società alla misura del credito ceduto.
Riuniti gli appelli, proposti dalle società contro la prima sentenza e dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE contro la seconda sentenza, i
ricorsi contro le due sentenze erano decisi dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale:
-dichiarava inammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE;
accoglieva parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. 06820090091855154/005, dichiarandone la responsabilità solidale nei limiti del credito ad essa ceduto da RAGIONE_SOCIALE, sull’assunto che gli artt. 43bis e 43ter d.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi, e non si estendano all’intero importo accertato nei confronti della cedente;
accoglieva parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE, anche essa cessionaria di crediti da RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza della C.T.P. relativa alla cartella n. 0682009009855154/001, riconoscendo non solo che la responsabilità solidale della medesima si limitasse all’importo del credito ceduto (come già statuito dalla C .T.P.) ma anche che essa non si estendesse a sanzioni e interessi , sull’assunto che gli artt. 43bis e 43ter d.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi;
accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. NUMERO_CARTA emessa per compensazioni superiori al credito dichiarato per il 2004 e al provvedimento di diniego di autotutela, per il divieto di doppia imposizione, di cui agli artt. 163 t.u.i.r. e 67 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto i crediti di imposta ceduti erano stati recuperati anche con l’altra cartella.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Sono rimaste intimate RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
3. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 1 3/04/2023 al cui esito è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, parte dei giudizi di merito.
L’integrazione del contraddittorio è stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 8/06/2023, presso la sede della stessa e presso l’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata nuovamente fissata per l’adunanza del 24/01/2023.
Considerato che:
1. Con il primo motivo, è dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatti rilevanti e violazione e falsa applicazione degli artt. 43bis e 43ter d.P.R. 29/07/1973, n. 602 , dell’art. 1292 cod. civ. e dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; secondo la ricorrente, i giudici d’appello avrebbero dovuto negare l’applicazione degli artt. 43bis e 43ter d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui limitano la responsabilità del cessionario del credito di imposta al solo importo del credito cedutogli, applicando invece il vincolo solidale di cui all’art. 1292 cod. civ., avuto riguardo al fatto che tutte le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, nella specie, avevano scientemente dato corso all’evasione fiscale donde traeva origine il recupero del credito di imposta falsamente esposto, circostanze il cui esame era stato del tutto omesso.
Con il secondo motivo sono dedotti l’ omesso esame di circostanze rilevanti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 t.u.i.r. e dell’ art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , lamentando che la CTR abbia del tutto omesso di esaminare la
circostanza fondante l’emissione della cartella n. 06820080296862048 in sede di controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi del 2004, costituita dalla utilizzazione in compensazione di un’eccedenza maggiore rispetto a quella dichiarata nell’anno precedente.
L’integrazione è tempestiva (ordinanza comunicata in data 12/05/2023) ma per RAGIONE_SOCIALE vige la sospensione dei termini del controricorso, ex art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022 (sospensione di undici mesi dei termini che scadono tra 1/01/2023 e 31/10/2023).
Inoltre, nel giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza n. 47/42/2011 , riunito all’altro, RAGIONE_SOCIALE era costituita con l’AVV_NOTAIO cui il ricorso non è stato notificato (Cass. 11/06/2012, n. 94409 ).
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, ordinando altresì alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE la rinnovazione della notifica del ricorso a RAGIONE_SOCIALE nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.