Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2238 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
Società del gruppo RAGIONE_SOCIALE Responsabilità della cessionaria di crediti di imposta.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16064/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE. IN LIQUIDAZIONE RAGIONE_SOCIALE. IN RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
– intimati – nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t.,
-intimata –
avverso la sentenza n. 85/06/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Milano, a seguito di una verifica fiscale che aveva coinvolto l’intero gruppo RAGIONE_SOCIALE recuperò, per gli anni 2002 e 2003, maggiori imposte in capo alla società RAGIONE_SOCIALE che del gruppo faceva parte e che aveva fraudolentemente creato un credito di imposta inesistente, del quale le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano in parte cessionarie.
L’avviso era impugnato da RAGIONE_SOCIALE davanti alla CTP di Milano. RAGIONE_SOCIALE cessionaria di una quota dei crediti di imposta inesistenti contestati alla RAGIONE_SOCIALE, impugnava altresì la cartella n. 068 2009 0091855154/005 emessa nei suoi confronti quale responsabile solidale con RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella n. 068 2008 029686204800 emessa ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 per compensazioni superiori al credito di imposta dichiarato per l’anno di imposta 2004.
La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettava con sentenza n. 47/2011 del 21/02/2011.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento n. 068 2009 0091855154/001 notificatale quale responsabile solidale con RAGIONE_SOCIALE per i crediti ceduti.
La CTP di Milano, con sentenza 85/2011 del 21/03/2011, accoglieva in parte il ricorso, limitando la responsabilità della società alla misura del credito ceduto.
Riuniti gli appelli, proposti dalle società contro la prima sentenza e dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’Agenzia contro la seconda sentenza, i gravami erano decisi dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 13/06/2013, n. 85/2013, con la quale:
-dichiarava inammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE
accoglieva parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. 068 2009 0091855154/005, dichiarandone la responsabilità solidale nei limiti del credito ad essa ceduto da RAGIONE_SOCIALE sull’assunto che gli artt. 43 -bis e 43ter d.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi, e non si estendano all’intero importo accertato nei confronti della cedente;
accoglieva parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE anche essa cessionaria di crediti da RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza della CTP relativa alla cartella n. 068 2009 009855154/001, riconoscendo non solo che la responsabilità solidale della medesima si limitasse all’importo del credito ceduto ma anche che essa non si estendesse a sanzioni e interessi , sull’assunto che gli artt. 43 -bis e 43ter d.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi;
accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. 068 2008 0296862048000 emessa per compensazioni superiori al credito dichiarato per il 2004 e al provvedimento di diniego di autotutela, per il divieto di doppia imposizione, di cui agli artt. 163 t.u.i.r. e 67 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto i crediti di imposta ceduti erano stati recuperati anche con l’altra cartella.
4 . Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi.
E’ stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata a Equitalia RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, parte dei giudizi di merito e la rinnovazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Sono rimaste intimate Agenzia delle Entrate Riscossione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (il ricorso è stato loro notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore costituito in appello).
La causa è stata quindi fissata per l’adunanza camerale del 16/10/2024.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., l’ omesso esame di fatti rilevanti nonché, ai sensi dell’art. 36 0, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43bis e 43ter d.P.R. 29/07/1973, n. 602 , dell’art. 1292 cod. civ. e dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; secondo la ricorrente, i giudici d’appello avrebbero dovuto negare l’applicazione degli artt. 43bis e 43ter d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui limitano la responsabilità del cessionario del credito di imposta al solo importo del credito cedutogli, applicando invece il vincolo solidale di cui all’art. 1292 cod. civ., avuto riguardo al fatto che tutte le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, nella specie, avevano scientemente dato corso all’evasione fiscale da cui traeva origine il recupero del credito di imposta falsamente esposto, in base a plurime circostanze fattuali il cui esame era stato del tutto omesso.
Essendo tali società state costituite al solo scopo di diluire il credito Irpeg originariamente generato in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, tanto determinava l’inapplicabilità del beneficio della limitazione della responsabilità al solo importo ceduto, previsto dagli artt. 43bis e 43ter del d.P.R. n. 602/1973 per le sole ipotesi in cui sia esclusa la fraudolenta creazione di crediti di imposta fittizia
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce l’ omesso esame di circostanze decisive , ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., e, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 t.u.i.r. e dell’ art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che la CTR abbia del tutto omesso di esaminare la circostanza fondante l’emissione della cartella n. 068 2008 0296862048 in sede di controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi del 2004, costituita dall ‘utilizzazione in compensazione di un’eccedenza maggiore rispetto a quella dichiarata nell’anno precedente.
2. Il primo motivo attiene alle statuizioni della CTR relative alle cartelle emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per le quali i giudici di appello hanno ritenuto di limitare la responsabilità entro i limiti dell’importo delle eccedenze Ir peg oggetto di cessione dalla RAGIONE_SOCIALE, escludendo altresì le sanzioni.
Il motivo è fondato.
Come posto a fondamento del ricorso, le cartelle di pagamento impugnate non fanno esplicito riferimento alla limitazione della responsabilità tributaria del cessionario del credito di imposta oggetto di cessione; esse fanno rinvio all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società cedente il credito, nel quale, secondo quanto riportato dalla difesa erariale, vi è altresì un esplicito riferimento alla frode fiscale architettata dalla comune capogruppo RAGIONE_SOCIALE avente per oggetto la creazione di crediti di imposta fittizi, ceduti separatamente alle società controllate, al fine di ottenere illecitamente singoli rimborsi, frode alla quale avrebbero partecipato le predette società.
Tanto determina che la CTR avrebbe dovuto esaminare se il fatto dedotto in lite non fosse la limitazione della responsabilità erariale delle contribuenti all’importo oggetto di cessione, bensì la loro compartecipazione a un disegno illecito finalizzato a frodare le ragioni
del Fisco, ipotesi in cui, con ogni evidenza, la norma applicabile diverrebbe l’art. 1292 cod. civ., come correttamente opina la ricorrente e come già ritenuto per analoga vicenda da Cass. 10/05/2021, n. 12290.
Da ciò segue che, per dirimere la controversia così correttamente inquadrata in diritto, sia necessario l’esame degli elementi fattuali dedotti dall’Agenzia, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata, e quindi un accertamento in fatto, che la CTR non ha compiuto, circa la sussistenza di una solidarietà passiva delle odierne intimate ex delicto .
3. Il secondo motivo attiene alla statuizione relativa alla cartella n. NUMERO_CARTA emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in sede di controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi del 2004, con cui era stato recuperato a tassazione il maggior importo utilizzat o in compensazione dell’eccedenza Irpeg 2003 (dichiarata in euro 202.098,00 e compensata per la maggior somma di euro 3.233.638,00); la CTR ha infatti ritenuto che tale intimazione violasse il divieto di doppia imposizione, evidentemente facendo riferimento alla circostanza che l’eccedenza fosse la medesima recuperata con l’altra cartella emessa nei confronti della società.
Anche tale motivo è fondato.
L’Agenzia evidenzia di aver dedotto, nelle controdeduzioni svolte nei giudizi di appello, debitamente localizzate e integralmente riportate nel ricorso, che la cartella emessa ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 nasceva dalla circostanza fattuale che la società aveva effettuato compensazioni pari a 3.233.638,00 euro, superiori all’eccedenza di imposta riportata dall’anno precedente pari a 202.098,00; solo dopo l’emissione della cartella di pagamento la ricorrente aveva presentato un’istanza di autotutela deducendo la commissione di alcuni errori formali, istanza alla quale l’Agenzia aveva
replicato con atto di diniego evidenziando non solo la predetta circostanza, relativa alla utilizzazione in compensazione di un importo superiore all’eccedenza riportata, ma anche una circostanza ulteriore e cioè che l’ufficio, con l’ avviso di accertamento, aveva radicalmente disconosciuto il credito d’imposta ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (il diniego era stato impugnato nello stesso giudizio ma l’impugnazione era stata respinta dalla CTP).
L’esame di tale circostanza in fatto, del tutto omesso dalla CTR, è evidentemente decisivo perché il presupposto dell ‘ emissione della cartella ex art. 36bis sarebbe dato esclusivamente dall ‘ utilizzazione di una eccedenza di imposta superiore a quella riportata nella precedente dichiarazione, vertendosi quindi su due distinte ragioni di imposizione che non si sovrappongono.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, in entrambi i suoi motivi, per quanto indicato in motivazione; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024.