Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
Cart. Pag. IRPEF 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8573/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO.
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore.
-intimata -n.
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO 5735/14/2016, depositata in data 3 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di commercio al RAGIONE_SOCIALE e all’ingrosso di beni mobili di arredamento, proponeva ricorso alla C.t.p. di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720110013748281, contenente la richiesta di pagamento della somma di € 54.592,15, notificatale, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, quale cessionaria (responsabile solidalmente) di ramo d’azienda, ceduto dalla società “RAGIONE_SOCIALE“. Tale cartella recava il ruolo derivante dall’attività di liquidazione, ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO -annualità 2007 – presentata appunto dalla società RAGIONE_SOCIALE; l’attività di liquidazione aveva evidenziato l’omesso versamento, sebbene dichiarate, RAGIONE_SOCIALE ritenute alla fonte dovute per un importo complessivo di € 42.648,05.
Si costituiva in giudizio sia l’RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma del relativo operato.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 6283/07/2015, accoglieva integralmente il ricorso della società.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio anche l’agente della riscossione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 5735/14/2016, depositata in data 3 ottobre 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre il contribuente ha resistito con controricorso e l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’ Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., lungi dal porre a fondamento della propria pronuncia una costruzione normativa diversa da quella proposta dalle parti, ha ritenuto rilevante ai fini del giudizio una questione di fatto (cartella di pagamento notificata in relazione a violazioni commesse in un’annualità asseritamente non compresa tra quelle per cui la contribuente era responsabile solidalmente) mai prospettata ed eccepita dalle parti in causa, esorbitante, quindi, dall’originario thema decidendum .
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello nonostante con la cartella venisse richiesto il pagamento al cessionario in merito a violazioni sì riferite a più di tre anni prima della cessione del ramo di azienda, ma contestate alla cedente, per mezzo di comunicazione di irregolarità, nell’anno in cui tale cessione avveniva (2010).
Ragioni di logicità e sistematicità suggeriscono di partire proprio dall’esame di quest’ultimo motivo di ricorso; esso, in particolare, risulta fondato.
2.1. Il quadro normativo di riferimento in tema di responsabilità del cessionario dell’azienda per debiti inerenti l’esercizio dell’azienda è costituito dall’art. 2560 cod. civ., che disciplina gli effetti in sede civile della cessione di azienda sui debiti, e dall’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997, esclusivamente destinato alla materia tributaria. Le due
disposizioni si differenziano per i distinti ambiti naturali di applicazione.
2.2. Infatti, l’art. 2560 cod. civ., nel prevedere, al secondo comma, che «nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti (inerenti all’esercizio dell’azienda) anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori», è finalizzato a regolare la responsabilità solidale per i debiti fiscali conseguenti alla normale attività dichiarativa e prevede un accollo cumulativo ex lege dei debiti aziendali anteriori all’alienazione (Cass. n. 4367/1998 e Cass. n. 8786/2017) -a tutela dei creditori aziendali che subirebbero altrimenti la sottrazione della garanzia costituita dai beni dell’azienda ed una conseguente solidarietà passiva, tra cedente e cessionario, ma a condizione che i debiti tributari, al pari degli altri debiti, risultino dai libri contabili obbligatori.
2.3. La ratio della disposizione di cui all’art. 2560 cod. civ., secondo comma, come precisato da questa Corte, non è solo quella di tutelare i terzi creditori, che sono peraltro già garantiti dalla disposizione di cui al medesimo art., comma 1, (secondo cui il cedente non è liberato dai debiti se non vi abbiano consentito i creditori), ma anche quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa quando i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti (Cass. n. 23828/2012).
2.4. L’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 prevede, al comma 1, che «Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e RAGIONE_SOCIALE sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore»; al comma 2, che
«L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza»; al comma 3, che «Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta». La disposizione, evidentemente, disciplina la responsabilità per i debiti conseguenti alle violazioni tributarie compiute dal cedente non risultanti dai libri contabili, in ordine alle quali l’amministrazione finanziaria deve avviare una attività accertativa e, per tale motivo, essa prescinde dalla condizione prevista dall’art. 2560 cod. civ., secondo comma, ossia dall’annotazione del debito sui libri contabili obbligatori.
2.5. La finalità perseguita è quella di evitare che, attraverso le diverse forme negoziali di trasferimento dei beni costituenti il complesso aziendale, venga ad essere sottratta al Fisco l’originaria garanzia patrimoniale dei crediti tributari vantati nei confronti del cedente; proprio al fine di scongiurare un eventuale pregiudizio all’interesse pubblico conseguente alla diminuzione della garanzia patrimoniale del cedente si prescinde dalla condizione formale richiesta dall’art. 2560 cod. civ., dell’iscrizione del debito fiscale nelle scritture contabili obbligatorie della società cedente (così da estendere la disciplina anche alle imprese non commerciali, e si distingue poi l’ipotesi lecita di cessione dell’azienda (art. 14, commi 1, 2 e 3) dall’ipotesi illecita (art. 14, comma 4), introducendo una presunzione legale iuris tantum di cessione in frode «quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante».
2.6. Va qui puntualizzato che i crediti tributari hanno una marcata connotazione di specialità in ragione RAGIONE_SOCIALE stretto rapporto di derivazione dal precetto dell’art. 53, primo comma, Cost. -secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in proporzione alla loro capacità contributiva – e poi perché vanno ad alimentare la finanza pubblica; conseguentemente, affinchè sia assicurato il prescritto equilibrio di bilancio tra entrate e spese siccome elevato a vincolo costituzionale dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (come ben evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 90/2018) – la loro tutela, a fronte di violazioni poste in essere dal cedente, viene quindi attuata con una normativa speciale rispetto a quella codicistica quanto alla sorte dei debiti relativi all’azienda ceduta, consentendo all’amministrazione finanziaria di farla valere nei confronti di entrambi i soggetti, in ragione della garanzia patrimoniale che deriva dalla disponibilità dell’azienda, in via solidale; la disposizione segna, quindi, lo scostamento dalla disciplina ordinaria quale condizione di maggior favore per l’amministrazione finanziaria.
2.7. Con riguardo alla solidarietà passiva, poi, questa Corte ha avuto modo di spiegare che non si tratta di una responsabilità solidale paritetica, bensì di una solidarietà dipendente (cd. responsabilità di imposta), che si realizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggetto che, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva, risulta collegato al fatto imponibile, ovvero al contribuente, sulla base di un rapporto (nella specie la cessione di azienda) al quale il Fisco rimane estraneo (Cass. n. 255/2012); trattasi, comunque, di fattispecie che ha una portata più ampia di quella che deriva dall’art. 2560 cod. civ., poiché è volta ad estendere al cessionario la responsabilità solidale per il debito del cedente relativo a violazione ‘commessa’ nel triennio, ma accertata in esito a procedimento definito anche in epoca successiva al trasferimento dell’azienda.
Dunque, «tale disposizione introduce una disciplina speciale in tema di cessione di azienda quanto ai rapporti tributari -Cass., sez. 5, 14/03/2014, n. 5979 -, regolando diversamente gli effetti della cessione sui debiti del cedente rispetto alla normativa codicistica che, nelle parti in cui non viene derogata, deve comunque ritenersi pienamente operante» (Cass. n. 11972/2015).
2.8. Ora, dalla lettura dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 risulta che la disciplina riguarda, oltre che le violazioni commesse nell’anno della cessione e i due precedenti, anche quelle commesse più di due anni prima della cessione, a patto che vengano contestate nell’anno della cessione stessa.
È proprio quest’ultima l’ipotesi che ricorre nel caso qui in esame, avente ad oggetto un debito d’imposta – derivante dall’attività di liquidazione, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, della dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO per l’annualità 2007, presentata dalla cedente RAGIONE_SOCIALE – che veniva contestato e richiesto in pagamento a quest’ultima società per mezzo della Comunicazione di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO, predisposta in data 21/12/2009 e notificata in data 29/01/2010 (anno della cessione).
2.9. In particolare, con riferimento all’affermazione dell’odierna controricorrente in merito all’inidoneità della detta comunicazione di irregolarità ( ex art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973) ad assolvere alla funzione di contestazione del debito tributario, trattandosi di un atto di mera comunicazione interna privo di rilevanza esterna, va ricordato che questa Corte, mutando proprio precedente orientamento, ha statuito della possibilità (per il contribuente) di proporre ricorso avverso il c.d. avviso bonario proprio in quanto, in realtà, si tratta di atto adottato dall’ente impositore che porta, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni fattuali e giuridiche ad essa sottese, non essendo necessaria la manifestazione in forma autoritativa ( ex plurimis ,
Cass. n. 18974/2021 e Cass. n. 12133/2019). Né generiche contestazioni (sempre proposte dalla controricorrente) in ordine alla mancata prova dell’avvenuta notifica alla società cedente della comunicazione di irregolarità suddetta, possono far venir meno tutto quanto detto: dalla cartella di pagamento in oggetto, infatti, risulta l’avvenuta consegna dell’avviso bonario n. 20556620811 in data 29/01/2010, mentre parte controricorrente nulla adduce per dimostrare che ciò non corrisponde alla realtà dei fatti.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, e assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024.