Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4453 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4453 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
Oggetto: cartella di pagamento – legale rappresentante di associazione sportiva – obbligazione solidale
ORDINANZA
ed , sul ricorso iscritto al n. 17832/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila alla INDIRIZZO
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata
-controricorrente – proposto avverso la sentenza n. 303/2024, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, depositata il 25 gennaio 2024; U dita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari il ruolo e la cartella di pagamento n. 014 2017 NUMERO_DOCUMENTO, a lui notificata in qualità di coobbligato, recante somme iscritte a ruolo a seguito della definitività del giudizio promosso avverso il pregresso avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO emesso, per il recupero di Ires, Iva e Irap dell’anno 2004, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, di cui egli era stato legale rappresentante fino al 10 luglio 2006, data di estinzione dell’associazione.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso sul rilievo della tardività dell’accertamento fiscale.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, investita dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, accolse il gravame, evidenziando, per quanto qui maggiormente rileva, che i motivi di ricorso svolti dal contribuente attenevano non già alla cartella di pagamento, bensì al prodromico avviso di accertamento, che però non era stato mai impugnato dal COGNOME, con conseguente definitività della pretesa impositiva in esso contenuta. Rilevò, poi, a ulteriore fondamento della decisione, che, una volta estinta l’associazione, l’unico soggetto obbligato per le obbligazioni contenute nella cartella di
pagamento impugnata rimaneva il COGNOME ai sensi dell’art. 38 cod. civ., essendo stato egli il legale rappresentante dell’ente fino al momento della sua estinzione.
Avverso la pronuncia del secondo Giudice AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui l ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., « violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni sull’intangibilità del giudicato art. n. 2909 e artt. 310 e 324 c.p.c. ». Secondo il ricorrente il Giudice d’appello ha erroneamente ritenuto la definitività dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento qui impugnata, richiamando una sentenza passata in giudicato pronunciata dal medesimo ufficio (la sentenza n. 884/2016) che, nell’ambito del giudizio di impugnazione avverso il predetto avviso, aveva dichiarato l’ improponibilità del ricorso introduttivo poiché proposto dall’associazione sportiva già estinta . La sentenza richiamata, invece, limitandosi ad una declaratoria di carattere processuale, non ha affatto sancito la definitività della pretesa fiscale, e, anzi, l’unico giudicato che da essa consegue è quello attinente all’accertamento dell’incapacità dell’associazione estinta a ricevere la notifica dell’atto impositivo e alla conseguente inesistenza della notifica stessa.
2. Il motivo è inammissibile poiché esso non intercetta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, pur avendo fatto cenno alla sentenza passata in giudicato della CTR della Puglia n. 884/2016, ha respinto tutte le censure mosse dal COGNOME avverso l’atto impositivo per la dirimente ragione che egli, nonostante fosse stato regolarmente attinto dalla notifica dell’avviso di accertamento presupposto, emesso a suo carico nella duplice veste di ex legale rappresentante dell’associazione sportiva e di autore RAGIONE_SOCIALE violazioni
contestate, non lo aveva tempestivamente impugnato, essendosi limitato ad impugnare soltanto la susseguente cartella di pagamento, che tuttavia, giusta il disposto dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, era sindacabile esclusivamente per vizi propri.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 41, 49, 50 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto valida la notificazione nei suoi confronti del l’avviso di accertamento presupposto sebbene tale notificazione fosse avvenuta nel domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO li, sito nel Comune di Rutigliano, domicilio eletto che però non poteva rilevare ai fini della notificazione, ricadendo esso, in contrasto con il disposto dell’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in un Comune diverso da quello in cui esso ricorrente ha la propria residenza anagrafica e, in virtù della presunzione di corrispondenza di cui all’art. 58 del medesimo d.P.R., anche il proprio domicilio fiscale ; ne sarebbe derivata l’inesistenza giuridica della notificazione siccome eseguita median te consegna dell’atto a persona priva di relazione con il destinatario, inesistenza giuridica non sanabile neppure in virtù del principio di raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, nella specie comunque non configurabile.
Il motivo è infondato.
4.1. La sentenza impugnata ha accertato che l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO è stato ritualmente notificato il 18 ottobre 2013 ad NOME COGNOME nel domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Rutigliano alla INDIRIZZO. L’accertamento giudiziale della regolarità della notificazione viene qui contestato dal ricorrente sotto uno specifico profilo, quello dell’ubicazione del domiciliatario in un Comune (Rutigliano) diverso da quello (RAGIONE_SOCIALE) in cui si trova la residenza
anagrafica e il domicilio fiscale di esso contribuente, ciò che contrasterebbe con il disposto dell’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 -secondo cui è « in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano » -e determinerebbe, di conseguenza, l’invalidità ( rectius , l’inesistenza giuridica) della notifica stessa.
4.2. Deve tuttavia osservarsi che il rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni stabilite dal citato art. 60, comma 1, lett. d) per l’elezione di domicilio da parte del contribuente (individuazione del domiciliatario nel comune del proprio domicilio fiscale, comunicazione del domicilio eletto da effettuare al competente ufficio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica) ha il solo scopo di rendere obbligatoria per l’amministrazione finanziaria la notificazione degli atti impositivi riguardanti il contribuente presso il domicilio da lui eletto, con esclusione della validità di altre modalità di notificazione (in questo senso cfr. Cass. n. 6113/2011; v anche Cass. n. 18318/2017).
È allora chiaro che un’elezione di domicilio effettuata dal contribuente senza rispettare le condizioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, pur non essendo idonea a rendere obbligatoria per l’amministrazione la notificazione al domicilio eletto, non impedisce certo all’Ufficio di procedere alla notificazione presso tale domicilio ai sensi della più generale regola di cui a ll’art. 141 cod. proc. civ., disposizione la cui applicabilità alle notificazioni degli atti impositivi non è esclusa dalla lett. f) del primo comma del ridetto art. 60.
4.3. Non può mancarsi di rilevare, del resto, che una diversa soluzione finirebbe per consentire al contribuente di avvantaggiarsi di una nullità a cui lui stesso ha dato causa, ciò che non può ammettersi stante la generale preclusione in tale senso stabil ita dall’art. 15 7, comma 3, cod. prov. civ.
4.4 . In definitiva, il fatto che l’elezione di domicilio da parte del COGNOME sia stata effettuata presso un luogo posto al di fuori del suo comune di domicilio fiscale non vale di per sé a rendere invalida (tantomeno inesistente) la notificazione dell’avviso di accertamento presso il domiciliatario indicato dal contribuente; sicché la sentenza impugnata va esente dalla censura mossale.
5. Da ultimo va rimarcato che, anche ove i motivi fossero stati fondati, il ricorso per cassazione non avrebbe potuto comunque essere accolto, essendo rimasta incensurata l’ulteriore (e autonoma) ratio decidendi su cui la sentenza impugnata si fonda: quella rappresentata dall’accertata responsabilità di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 38 cod. civ. e quale legale rappresentante dell’estinta associazione, per le obbligazioni contenute nella cartella di pagamento.
Un’eventuale mancata notificazione dell’avviso di accertamento presupposto non avrebbe infatti impedito al COGNOME, quale obbligato solidale ex art. 38 cit., di impugnare, unitamente alla cartella, per ipotesi recante per la prima volta la notizia della pretesa impositiva, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati personalmente, contestando, eventualmente, la stessa esistenza o entità del debito principale (v. Cass. n. 10572/2011; Cass. n. 9553/1993; Cass. n. 11228/2007; Cass. n. 20704/2014; Cass. 21763/2015).
L’accertamento della responsabilità del COGNOME ai sensi dell’art. 38 cod. civ. -accertamento contenuto nella sentenza d’appello quale ratio ulteriore della decisione rispetto a quella basata sulla definitività del prodromico avviso siccome non tempestivamente impugnato -non ha formato oggetto di specifica censura con il ricorso per cassazione, ed è da solo idoneo a sorreggere la pronuncia de l Giudice d’appello.
Va allora data continuità al principio per cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome
rationes decidendi , ognuna RAGIONE_SOCIALE quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n. 10815/2019).
Concludendo, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME