Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20086 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17105/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIACATANZARO n. 25/2022 depositata il 03/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe emerge quanto segue:
Il ricorrente COGNOME NOME , nella qualità di ex legale rappresentante dell’Associazione RAGIONE_SOCIALE Martelletto (cancellata dal REA in data 9.9.2011), impugnava innanzi alla C.T.P. di Catanzaro l’avviso di accertamento n. TDY04T400659/15 (emesso a carico dell’associazione e notificato in data 7.7.2015), con il quale l’Agenzia delle Entrate – preso atto della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, della totale inattendibilità delle scritture contabili e dell’inapplicabilità del regime agevolativo di cui alla l. n. 398/91 – aveva determinato induttivamente ex art. 39 comma 2 D.P.R. 600/73, per l’anno di imposta 2009, il reddito dell’Associazione in euro 367.500,01.
Il contribuente deduceva:
A. la sussistenza di un difetto di legittimazione passiva ; B. nel merito, l’infondatezza della pretesa tributaria.
La CTP di Catanzaro, con sentenza n. 1914/5/2018, accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente l’allegato difetto di legittimazione passiva.
L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
, si mostra assorbente il motivo di opposizione relativo all’illegittimità dell’avviso in quanto notificato ad associazione già estinta.
In proposito, deve ritenersi acquisito agli atti che l’RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata dal REA in data 09/09/2011.
Né può dubitarsi che, prima della detta cancellazione, l’associazione abbia proceduto alle attività di liquidazione secondo le modalità previste dallo statuto.
Ne deriva che la predetta ASD, al momento della notifica dell’avviso di accertamento (avvenut in data 07/07/2015), aveva cessato da tempo ogni attività (almeno dal settembre 2011).
E poiché da tale cessazione non risultano (come appare pacifico) esserci state più cariche sociali, deve ritenersi che si sia verificato lo scioglimento dell’ente.
Al riguardo, deve rilevarsi che l’associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ‘ipso facto’, con il verificarsi di una delle cause di estinzione .
Insomma, coerentemente con l’indirizzo espresso dalla Corte di legittimità , deve ritenersi che la disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4) non è estensibile alle vicende estintive del soggetto non iscritto nel registro .
el caso di specie, la notifica dell’accertamento intervenuta allorquando si era già estinta almeno a partire dal 07/07/2011.
Né può dirsi che l’avviso sia stato notificato al Catanzariti quale obbligato solidale dell’associazione ex art. 38 c.c.
Invero, l’atto impositivo gli risulta spedito nella sua qualità di legale rappresentante (e, quindi, in sostanza, quale organo rappresentativo dell’Associazione), non quale coobbligato.
D’altra parte, il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta non è ‘ex se’ chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte dll’ente (infatti, in tal caso, i terzi devono valersi sul fondo comune: crr. Art. 38 prima parte c.c.), ma lo è solo ed esclusivamente se ha abbia ‘agito in nome per conto dell’associazione’ (cfr. art. 38 seconda parte c.c.).
Nel caso di specie, non vi è prova che il COGNOME abbia posto in essere le attività sottese al maggior reddito accertato.
Propone il ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi. Il contribuente resta intimato. Con requisitoria in data 7 maggio 2025 il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NOME COGNOME insta per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi due motivi, per sostanziale sovrapponibilità di censure, possono essere illustrati e trattati congiuntamente.
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), per avere la CTR radicalmente omesso di pronunciarsi su specifica censura formulata dall’appellante Agenzia’.
2.1. ‘el proprio appello chi oggi ricorre per cassazione aveva espressamente censurato la sentenza di primo grado per violazione del giudicato contenuto nella sentenza emessa dalla C.T.P. di Catanzaro n. 2069/02/2016, depositata in data 1° giugno 2016 e passata in giudicato il 02.01.2017 . La pronuncia in commento aveva definito il giudizio vertente tra le medesime parti processuali ed avente ad oggetto un ulteriore avviso di accertamento (per altra annualità) intestato alla ASD Tiriolo Martelletto 2000 e ugualmente notificato al COGNOME, quale ultimo rappresentante legale dell’ente. Anche in questa sede la controparte aveva impugnato l’atto sostenendo la propria estraneità, giustificata dal proprio difetto di legittimazione passiva. Eccezione questa specificamente rigettata dal Giudice tributario, in quell’occasione. Ed invero, sul punto, si legge testualmente in sentenza che ‘. La CTR non ha restituito pronuncia sulla questione.
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la CTR violato il giudicato esterno eccepito dall’appellante Agenzia).
3.1. Il motivo riprende il precedente, sotto il profilo della violazione di legge,
I motivi di cui si tratta sono nel complesso infondati e devono essere disattesi.
4.1. È indubbio che, graficamente, la CTR abbia omesso di prendere in considerazione, ed ‘a fortiori’ di statuire’, sulla questione, dedotta in appello dall’Agenzia, del giudicato esterno.
Tuttavia, è noto che ‘nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del
processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto’ (cfr. tra le innumerevoli Cass. nn. 16171 del 2017; 21968 del 2015; 21257 del 2014).
4.2. Sovviene dunque l’infondatezza in sé dell’eccezione agenziale di giudicato esterno, su cui peraltro impinge direttamente il secondo motivo.
4.2.1. Questa S.C. (Cass. n. 17068 del 2013) ha già avuto modo di affermare che,
proposto ricorso per cassazione con il quale il ricorrente, nel contestare la propria legittimazione passiva, ponga in discussione, in realtà, l’esistenza stessa dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione, alla fattispecie oggetto del giudizio, della normativa cui essa è stata, invece, sussunta nella sentenza impugnata, deve escludersi che ogni altra questione diversa da quella specificamente sollevata dal ricorrente sia coperta da giudicato interno, costituendo potere -dovere del giudice, anche di legittimità, quello di individuare l’esatta disciplina applicabile al caso concreto.
4.2.2. Pertanto, qualora la questione in ordine alla legittimazione passiva involga, in realtà, l’ esistenza stessa dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione , alla fattispecie oggetto del giudizio, di una certa qual normativa , non si configura alcuna idoneità della relativa statuizione al giudicato, né interno , come nel caso del precedente evocato, né esterno , come nel caso che ne occupa, in quanto l’applicabilità di una disciplina ad una fattispecie è attività qualificatoria di mero diritto (‘in iure’) cui ogni giudice è tenuto in forza del principio ‘iura novit curia’, scevra da delibazioni vertite sul merito del rapporto dedotto in giudizio, esse sole suscettive di assurgere a cosa giudicata .
Un tanto consente di procedere alla disamina del terzo motivo.
Vi si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione art. 38 c.c. (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)’.
6.1. In estrema sintesi, secondo l’Agenzia ricorrente, ‘la sentenza è stata emessa in violazione delle norme che disciplinano la responsabilità del rappresentante delle associazioni non riconosciute’.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
7.1. Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità è inteso ad affermare la cd. ‘ultrattività’ dell’associazione non riconosciuta estinta.
7.1.1. Nella motivazione di Cass. n. 899 del 2022, par. 11, p. 3, ricca di citazioni giurisprudenziali cui pertanto ci si consente di rinviare, si legge, ad esempio, quanto segue:
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ‘ex lege’ dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass., Sez. 6^ -5, 24 febbraio 2020, n. 4747; Cass., Sez. 6^ -5, 25 maggio 2021, n. 14280; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2021, n. 22113). In ogni caso, lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (c.d. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta) tramite i
precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogati° (Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2018, n. 12528; Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2018, n. 30606; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16549; Cass., Sez. 1^, 5 giugno 2020, n. 10768; Cass., Sez. 1^, 2 luglio 2021, n. 18792).
Pertanto, non essendo applicabili alla associazione non riconosciuta le norme del procedimento di liquidazione previsto inderogabilmente per le associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica (art. 30 cod. civ.) come fase necessaria per pervenire alla cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche (art. 20 disp. att. cod. civ.), sia in considerazione della mera eventualità -rimessa agli accordi tra gli associati -che tale fase liquidatoria allo scioglimento della associazione non riconosciuta (non essendo estendibile analogicamente la norma dell’art. 30 cod. civ., non richiamata, né riprodotta dall’art. 42 cod. civ.), sia in considerazione dell’assenza di un regime di pubblicità legale previsto per le associazioni non riconosciute (Cass. Sez. 2^, 21 maggio 2018, n. 12528), deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui -salva la ipotesi, come visto meramente eventuale, della nomina dei liquidatori -l’associazione continuerà ad essere rappresentata in giudizio, attivamente e passivamente, dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 3^, 10 marzo 2009, n. 5738).
Per cui, la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 cod. civ., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all’estinzione dell’ente rappresentato.
7.1.2. Il principio dell’ultrattività trovasi ribadito anche in Cass. n. 26284 del 2022, terzo cpv., p. 4, la quale scrive:
-in primo luogo è inconferente il richiamo all’art. 2495 cod. civ. che disciplina il diverso caso dell’estinzione della società, anche di persone, a seguito della cancellazione della stessa dal registro delle imprese (Cass. Sez. U. 22.02.2010, n. 4062);
-nella specie, infatti, non si è in presenza di una società di persone iscritta nel registro delle imprese, atteso che l’Associazione RAGIONE_SOCIALE è stata considerata dall’Agenzia delle Entrate alla stregua di una società commerciale ai soli fini fiscali, avendo svolto attività commerciale senza rispettare le prescrizioni previste dall’art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999 (tracciabilità finanziaria dei pagamenti e degli incassi superiori ad € 516,46), con conseguente perdita del beneficio delle agevolazioni previste dalla l. n. 398 del 1991;
-pertanto, in assenza della iscrizione dell’associazione nel registro delle imprese, non può applicarsi l’art. 2495 cod. civ., secondo il quale l’estinzione della società si realizza al momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese (Cass. 21.10.2021, n. 29481);
-per quanto riguarda l’asserito difetto di legittimazione passiva dell’associazione e dell’ex legale rappresentante , secondo il consolidato insegnamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 27.11.2018, n. 30606), l’evento estintivo dell’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, fermo il divieto del compimento di nuove operazioni, essendo venuto meno il perseguimento dello scopo, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta), tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di ‘prorogatio’ (Cass. 21.05.2018, n. 12528; Cass. 27.11.2018, n. 30606) .
7.1.3. In aggiunta – in una recente pronuncia di ampio respiro sistematico: Cass. n. 25451 del 2021, cui fa da ‘pendant’ la gemella, non massimata, Cass. n. 25452 del 2021) – questa S.C. ha affermato il seguente condivisibile principio di diritto:
È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare, nella motivazione di Cass. n. 25451 del 2021, parr. 2.3 e 2.4, pp. 4 e 5, specificasi:
2.3. deriva che, in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che “hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e, dunque, nei confronti, in particolare, dell'”ultimo”
legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale.
2.4. Da tale premessa emerge chiaramente che la pretesa può essere legittimamente fatta valere, una volta estinta l’associazione non riconosciuta, direttamente nei confronti del legale rappresentante, al quale l’atto, pur intestato all’associazione, deve essere notificato.
L’irrilevanza della intestazione dell’atto al soggetto cessato e la necessità, invece, che l’atto sia notificato agli “eredi” trova, del resto, un preciso riscontro normativo nell’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 .
Occorre infine precisare, sul punto, che, in questa evenienza, tale soggetto può essere destinatario della pretesa e dell’avviso sotto la duplice veste di responsabile diretto e solidale e, in via “successoria”, di ex legale rappresentante dell’associazione stessa.
7.1.4. Lo stato della giurisprudenza può dunque così sintetizzarsi: l’evento estintivo di un’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della soggettività passiva tributaria, giacché l’associazione permane in vita, quale mero centro di imputazione di effetti giuridici , in relazione a tutti i rapporti tributari alla medesima facenti capo, ancorché per il tramite dei titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di ‘ prorogatio ‘ ; di conseguenza, legittimamente la pretesa tributaria può essere fatta valere, una volta estinta l’associazione, nei confronti, non già della medesima, che oggettivamente non esiste più, ma dell’ ex legale rappresentante , al quale l’atto, pur intestato all’associazione, deve essere notificato , fermo restando che il predetto può essere attinto in avviso sotto la duplice veste, giust’appunto, di ex legale rappresentante , ex art. 38 cod. civ., ed eventualmente altresì di responsabile diretto e solidale , ex art. 65, comma 4, DPR n. 600 del 1973.
7.1.5. La CTR ha fatto patente malgoverno dei superiori insegnamenti.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame e, all’esito, altresì per la definitiva regolazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due.
Per l’effetto, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 29 maggio 2025.