Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5347 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5347 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6771/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
(EMAIL)
-controricorrente-
contro COGNOME NOME, in proprio, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO
nonché (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende (EMAIL)
-controricorrente – sul controricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante dell’ RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
(EMAIL)
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 7891/2023 depositata il 29/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio prende origine dai ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE) contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2015, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO RITENUTE 2016 e l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO IVA – e ALTRO anno 2016. Contro i primi due avvisi di accertamento hanno proposto ricorso anche COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di coobbligati in quanto responsabili della RAGIONE_SOCIALE. I sette ricorsi hanno determinato sette giudizi, definiti in primo grado con altrettante sentenze della Commissione tributaria provinciale di Catania (richiamate nell’intestazione della sentenza impugnata), da cui sono scaturiti i giudizi d’appello riuniti nel procedimento definito dalla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 7891/2023 depositata in data 29/09/2023.
La CGT2 ha ritenuto fondati gli appelli proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME e, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato nei loro confronti gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2015 e n. NUMERO_DOCUMENTO RITENUTE 2016 NUMERO_DOCUMENTO. Il giudice di seconde cure ha, poi, rigettato, in parte, l’appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, determinando l’IVA dovuta dall’ASD, in Euro 20.851,00, riducendo conseguentemente le sanzioni relative.
La CGT2, in particolare, ha rilevato che in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 cod. civ. di colui che agisce in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Ha, quindi,
precisato che gli appellanti, seppure componenti del consiglio di amministrazione, avevano escluso di aver mai agito in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, affermando, al contrario, di non aver mai curato la gestione della RAGIONE_SOCIALE, né di aver mai speso il proprio nome in atti di amministrazione , senza che l’ufficio fornisse la prova in senso contrario.
2.1. Secondo la CGT2 il fatto che la responsabilità personale e solidale ex art. 38 cod. civ. di colui che agisce in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta non sia collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto (che si risolva nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi), rileva solo quando questi ultimi abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno posto in essere detta attività negoziale.
Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”. Ne consegue che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.
2.2. La CGT2 ha, invece, ritenuto solo parzialmente fondato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , evidenziando come l’amministrazione finanziaria avesse adeguatamente provato la natura commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE, che aveva dichiarato di essere no profit solo ai fini dell’accesso al regime fiscale agevolato. L’accesso a quest’ultimo dipende, infatti, dalla natura del l’attività svolta, secondo quanto precisato dall’art. 149 t.u.i.r., dove sono indicati i parametri decisivi ai fini della qualificazione della natura dell’attività concretamente esercitata, mentre l”articolo 148
t.u.i.r. detta una disciplina di dettaglio riservata ai soli enti di tipo associativo. Per questi ultimi, in particolare, non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e le somme versate a titolo di quota o contributi non concorrono alla formazione del reddito. Nel caso in esame, tuttavia, è risultato che i fruitori dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE, in realtà, non rivestivano sempre la qualità di soci. Inoltre, l’associa zione non è stata in condizione di documentare adeguatamente il versamento RAGIONE_SOCIALE quote sociali e la pluralità dei soci, la democraticità della vita sociale, la tracciabilità dei movimenti finanziari sopra i limiti di legge e, infine, la regolare tenuta della contabilità separata RAGIONE_SOCIALE scritture contabili.
2.3. La CGT2 aveva, poi, ritenuto infondata la censura relativa alla sanzione applicata, evidenziando che la condotta appare produttiva di un danno all’Erario, in quanto ha inciso sulla base imponibile.
2.4. Infine, con riferimento all’IVA, riscontrato l’atto di autotutela dell’amministrazione, il giudice di seconde cure ha rideterminato in Euro 20.851 l’importo dovuto .
Contro la sentenza della CGT2 l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La NOMEra COGNOME NOME ha resistito con controricorso, mentre il NOME COGNOME, ha proposto controricorso in proprio e, contestualmente, ricorso incidentale con cinque motivi, in proprio e quale legale rappresentante dell’ RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta.
NOME e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre dare atto che la parte ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. La NOMEra COGNOME NOME, sebbene abbia denominato il proprio atto come controricorso incidentale e abbia indicato quattro motivi di controricorso, ha sollevato, in realtà, eccezioni contro i motivi di ricorso proposti dall’RAGIONE_SOCIALE e non specifiche censure relative alla sentenza impugnata. Deve, quindi, ritenersi che l’atto depositato dalla controricorrente, NOMEra COGNOME, non possa essere qualificabile in termini di ricorso incidentale. Ciò trova conferma, del resto, con quanto affermato a pag. 9 del controricorso: « Il presente controricorso, per come sopra già evidenziato, è proposto per confutare le censure mosse dall’A.D.E. alla sentenza n. 7891/2023 con riferimento SOLO alla socia COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME. »
Diversamente, il NOME COGNOME ha proposto controricorso in proprio (con l’indicazione di motivi che integrano eccezioni avverso i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente in via principale) e ricorso incidentale con cinque motivi, in proprio e quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso principale è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (ultrapetizione), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
1.2. La ricorrente rileva come la CGT2 abbia erroneamente accomunato la posizione della NOMEra COGNOME con quella del NOME COGNOME, in assenza di apposita eccezione formulata nel giudizio di primo grado o in quello di appello. Il NOME COGNOME non ha, infatti, mai eccepito il proprio difetto di legittimazione, in perfetta coerenza con la carica di legale rappresentante ricoperta.
1.3. Il motivo, oltre a non incorrere nel difetto di specificità invocato dal controricorrente NOME COGNOME (non essendo possibile trascrivere ciò che
la ricorrente principale non ritiene essere stato eccepito dal coobbligato), è fondato, risultando che le censure svolte dal NOME COGNOME non riguardassero il proprio difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale, i.e. l’assenza di una responsabilità ex art. 38 cod. civ. Difatti, come rilevato in premessa, gli avvisi di accertamento sono stati oggetto di separati ricorsi da parte dell’ADS, del NOME COGNOME e della NOMEra COGNOME. La CGT2 ha accomunato le posizioni di questi ultimi, senza distinguere in relazione alle diverse censure svolte contro gli atti impositivi. D’altra parte, anche la lettura del controricorso (contenente il ricorso incidentale) del NOME COGNOME (v. pag. 7 ss.) conferma come quest’ultimo non avesse prospettato alcuna questione che lo riguardasse in termini di responsabilità personale. Si legge infatti che: « Il NOME COGNOME NOME, nei ricorsi incardinati in proprio recanti R.G.R. 652/2021 e R.G.R. 655/2021 (DOC. 6), con riferimento agli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per responsabilità personale e solidale ex art. 38 del cod. civ., eccepiva una serie di contestazioni vertenti:
sia su questioni pregiudiziali, sulle quali con la sentenza di rigetto di primo grado è intervenuto il giudicato;
sia su questioni di merito, volte a confutare le argomentazioni e motivazioni addotte dall’Ente Impositore, finalizzate a contestare l’asserita commercialità dell’RAGIONE_SOCIALE e la legittimità della sanzioni irrogate. » Il NOME COGNOME prosegue, poi, a pag. 17, evidenziando che: « Che poi nei contenuti dei propri atti di giudizio il COGNOME non abbia approntato una specifica e valida difesa e si sia limitato ad insistere sulla spettanza RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, ciò non vieta ai giudici nelle cause incardinate contro gli avvisi di accertamento notificati ex art. 38 cod. civ. di valutare la sussistenza dei presupposti giuridici, la cui prova deve essere fornita dall’A.D.E., per ritenere il COGNOME responsabile personalmente e in solido dei debiti dell’RAGIONE_SOCIALE. »
Con il secondo motivo di ricorso principale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , nonché la contestuale violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
2.1. Con tale motivo la ricorrente censura l’illegittimità della sentenza impugnata, quanto meno con riferimento alla posizione del NOME COGNOME, legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE , il quale non può, evidentemente, sottrarsi ai doveri derivanti dalla carica ricoperta. Ha quindi richiamato, a pag. 11 del ricorso in cassazione, le controdeduzioni svolte nel giudizio di secondo grado, evidenziando che la NOMEra COGNOME è stata l’unic a consigliera e socia che, con il NOME COGNOME, ha attivamente partecipato alla gestione della ASD e che ha approvato rimborsi e prestiti a terzi operando in nome e per conto della ASD. Il giudice di seconde cure, quindi, nel ritenere che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto correttamente all’onere della prova , ha violato l’art. 2729 cod. civ. Di conseguenza, tale aspetto viene in rilievo anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., quale ulteriore e diverso motivo di censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso principale è fondato, in relazione al vizio evocato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con il conseguente assorbimento della censura svolta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
In via preliminare, occorre dare atto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti in ordine all’accorpamento di due vizi (n. 3 e n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.) nel medesimo motivo di ricorso, dal momento che le censure svolte dalla ricorrente principale sono autonomamente enucleabili (Cass., Sez. U, 06/05/2015, n. 9100). Sempre in via preliminare, occorre rilevare che il motivo di ricorso in esame non incorre nel difetto di specificità denunciato dalla controricorrente, essendo individuabile la parte della decisione
impugnata attinta dalla censura e le argomentazioni giuridiche che fondano il vizio di violazione di legge.
2.3. In base all’art. 38 cod. civ. RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte dall’RAGIONE_SOCIALE (che derivano ex lege al momento del verificarsi dei requisiti per il sorgere dell’obbligazione tributaria) rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE. Secondo questa Corte, infatti, quello che rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta in materia tributaria è, non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia comunque provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità (Cass., 23/02/2018, n. 4478). Tale affermazione -relativa a un precedente in cui si erano avvicendate due diverse persone nella carica sociale di un’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta -deve trovare applicazione, anche nell’ipotesi in esame. Difatti, per quanto l’aspetto formale inerente alla carica ricoperta nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta non implichi, per ciò solo, la responsabilità per i debiti fiscali, non vengono, meno in ogni caso, i doveri inerenti all’ adempimento degli obblighi di natura tributaria, essendo, comunque, necessaria nell’ipote si in cui non vengano espletati personalmente dagli associati che assumono compiti gestori o di rappresentanza la verifica del loro corretto adempimento da parte di terzi. Solo in tale ipotesi è, pertanto, possibile andare esenti da responsabilità ai sensi dell’art. 38 cod. civ. A tal fine, è bene precisare che il riparto dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. non può non tenere conto del principio di vicinanza della prova, tanto più che, in base all’art. 36, primo comma, cod. civ., l’ordinamento int erno e
l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolate da accordi degli associati.
Con riferimento all’adempimento degli obblighi di natura tributaria n on è, pertanto, possibile imporre all’amministrazione finanziaria, a fronte di cariche formalmente ricoperte in termini rappresentativi o gestori, un onere della prova che, a ben vedere, può essere assolto solamente da chi sia chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 38 cod. civ. Spetta, quindi, a chi ricopre formalmente compiti gestori o di rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE dimostrare la presenza di un eventuale riparto di competenze interne tali da consentire di individuare il soggetto preposto all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa tributaria (impregiudicata, in ogni caso, la necessità di verificarne il corretto e puntuale adempimento). Se così non fosse si giungerebbe alla conclusione irragionevole della impossibilità di individuare un responsabile ex art. 38 cod. civ. nell’ipotesi in cui l’RAGIONE_SOCIALE omettesse totalmente di adempiere, tramite le persone che la rappresentano, agli obblighi di natura fiscale, a partire da quelli relativi alla presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni prescritte dalla normativa tributaria.
2.4. La sentenza impugnata non solo non ha tenuto conto di quanto appena precisato, ma ha altresì violato l’art. 2729 cod. civ., in relazione agli elementi indiziari che emergevano dal PVC e riportati a pag. 11 del ricorso in cassazione, dove si legge che: « I verbalizzanti hanno evidenziato: · che la ASD negli anni 2015 e 2016 non aveva il requisito della democraticità in quanto ‘l’Assemblea dei soci era costituita solo ‘da un numero ristretto di soci a base familiare, alias Consiglio direttivo’ (cfr. pag. 20 e 21 del PVC); · che ‘il Consiglio Direttivo è composto da un ristretto nucleo famigliare, alle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo sono presenti sempre e solo gli stessi due soci, il sig COGNOME e la cognata, la signora COGNOME NOME‘ (cfr. pag. 25 del PVC); · che ‘il Consiglio Direttivo è formato da una ristretta base familiare che corrisponde agli unici due soci che partecipano all’Assemblea. Non risulta partecipazione dei soci alle
assemblee, durante le quali si rileva che, oltre ad approvare i rendiconti, si approvano rimborsi al presidente e al vice presidente per € 25.000,00 senza documenti giustificativi di spesa, infine si approvano prestiti già erogati. » La CGT2 non ha infatti tenuto conto che in tema di prova per presunzioni -secondo quanto precisato da questa Corte – il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari (per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria) e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati (per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente), con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi (Cass., 27/03/2025, n. 8115).
2.5. Spetterà quindi al giudice del rinvio valutare la posizione del NOME COGNOME e della NOMEra COGNOME, tenendo conto di quanto appena evidenziato, dovendosi dare atto che le eccezioni sollevate dalla NOMEra COGNOME nel proprio controricorso in ordine alla propria posizione implicano una valutazione di merito che spetta alla CGT2 in sede di rinvio, così come nell’ambito del giudizio oggetto di riassunzione dovranno essere esaminati gli effetti della definizione del procedimento sub R.G. 5665/2024 cui fa riferimento la controricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dal NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, con il primo
motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 148 e 149 del d.p.r. n. 917 del 1986 in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
3.1. Il ricorrente in via incidentale rileva che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto mai alcuna attività commerciale e che già nel corso del giudizio di secondo grado aveva prodotto una relazione concernente l’attività RAGIONE_SOCIALE agonistica svolta dall’RAGIONE_SOCIALE . Ha quindi ripercorso la storia RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, iscritta alla RAGIONE_SOCIALE, contestando la censura relativa all’asserita carenza di democraticità, fondata su una serie di indici, come: 1) l’ appartenenza dei soci fondatori allo stesso nucleo familiare; 2) la restituzione di somme per anticipazioni ricevute; 3) la mancata apposizione della firma degli associati sui verbali d’assemblea .
Nel giudizio di primo grado, è stato rilevato che la presenza all’interno del consiglio direttivo di membri appartenenti allo stesso nucleo familiare non può costituire indice per desumere la carenza di democraticità. La legge, infatti, ai fini del rispetto di tale principio, prevede che lo statuto attribuisca a ciascun socio il diritto di voto senza l’esistenza di categorie di associati privilegiati e senza che sia previsto alcun divieto in merito a ll’appartenenza allo stesso nucleo familiare.
Inoltre, non è possibile contestare il carattere non commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE , in presenza di una partecipazione costante, al suo interno, di atleti/soci che si allenano ogni giorno e che perseguono il fine sportivo per cui è nata l’RAGIONE_SOCIALE stessa.
Anche la contestazione relativa alla scarsa presenza di soci alle assemblee non determina la violazione del principio di democraticità, venendo, comunque, in rilievo l’esercizio di un diritto, come quello di non votare: nessuna norma di legge e/o statutaria, infatti, obbliga il socio a partecipare alle assemblee e/o a votare.
Inoltre, è arbitrario individuare, quale indice di scarsa democraticità, la mancanza RAGIONE_SOCIALE firme degli associati sui verbali assembleari: nessuna norma legale e/o statutaria prescrive che tutti gli associati debbano apporre
la propria firma sui verbali assembleari. Difatti, le uniche firme richieste a pena di invalidità sono quelle del presidente e del segretario. Lo stesso vale per la contestazione afferente la restituzione di somme anticipate: la gestione di una squadra comporta sempre l’anticipazione di spese per rimborsi ad atleti, tecnici e giocatori. Il rimborso di tali somme può attuarsi solo successivamente al momento dell’erogazione del finanziamento regionale o di qualche sponsor. Il rimborso spese non può essere, quindi, sintomo di carenza di democraticità.
3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio di violazione di legge veicola, in realtà, una richiesta di rivalutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove. Nella specie la CGT2 ha escluso che l’attività svolta potesse essere considerata non commerciale, rilevando che: « i fruitori dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE in realtà non rivestivano sempre la qualità di soci. Inoltre l’RAGIONE_SOCIALE non è stata in condizione di documentare adeguatamente il versamento RAGIONE_SOCIALE quote sociali e la pluralità dei soci, la democraticità della vita sociale, la tracciabilità dei movimenti finanziari sopra i limiti di legge, ed infine la regolare tenuta di una necessaria contabilità separata RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. »
Quanto affermato dalla CGT2 attiene non solo alla partecipazione degli associati alla vita dell’ente (secondo un criterio di democraticità richiesto ai sensi dell’art. 148, comma 8, lett. e), t.u.i.r.), ma alla stessa prova del versamento RAGIONE_SOCIALE quote sociali e della pluralità di soci. Peraltro, proprio con riferimento al requisito della cd. democraticità dell’organizzazione interna questa Corte ha affermato che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione, anche con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche (Cass., 04/10/2017, n. 23228).
Con il secondo motivo di ricorso incidentale è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 398 del 1991 in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
4.1. Il ricorrente in via incidentale ha rilevato che un ulteriore elemento su cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva fondato la perdita del requisito di non commercialità era la presunta mancanza di chiarezza e trasparenza del rendiconto finanziario, desunta dalla prima nota compilata sommariamente, dai pagamenti per cassa dei rimborsi spese e dalla mancanza di una certificazione unica su trentaquattro.
Tuttavia, è lo stesso Ufficio negli avvisi di accertamento impugnati ad ammettere che: « non esiste obbligo di istituzione, tenuta e conservazione di alcuni tipi di registri e documenti per le associazioni che beneficiano RAGIONE_SOCIALE disposizioni di favore di cui alla L. 389/91 ». Il ricorrente incidentale evidenzia di aver rilevato l’attendibilità del rendiconto economico finanziario dell’RAGIONE_SOCIALE , sin dal primo grado di giudizio, poiché redatto ed approvato da parte dell’assemblea dei soci in ossequio a quanto prescritto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. 460 del 1997.
Veniva, poi, precisato che l’RAGIONE_SOCIALE era in regime ex legge n. 398 del 1991 e non in contabilità ordinaria. Non era, pertanto, obbligata alla tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e tantomeno ad una prima nota/libro giornale per la rilevazione di movimenti contabili cassa/banca.
Conclude, quindi, evidenziando che: « Alla luce RAGIONE_SOCIALE superiori eccezioni e del chiaro dettato normativo in materia è evidente che la C.G.T. di secondo grado sia incorsa nella violazione di legge sopra rubricata, ritenendo fondate le censure mosse dall’Ufficio, sebbene l’RAGIONE_SOCIALE non fosse tenuta a particolari requisiti o formalismi nel tenere la propria contabilità. »
4.2. Il motivo -a prescindere dal difetto di specificità in ragione della mancata indicazione della parte della sentenza impugnata attinta dal motivo di censura – è inammissibile, in quanto il vizio di violazione di legge veicola
una richiesta di rivalutazione dei fatti operata dalla CGT2 (v. supra, quanto riportato sub 3.2.), sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale è stata denunciata la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997 in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
5.1. Il ricorrente in via incidentale ha rilevato che la distribuzione indiretta di utili è stata contestata dall’Ufficio in ragione della restituzione RAGIONE_SOCIALE somme anticipate da alcuni soci per pagare i rimborsi spese agli atleti ed ai tecnici.
Già in primo grado era stato rilevato che le somme che l’Ufficio aveva ritenuto ‘distribuzione indiretta di utili’ erano state , in realtà, usate per il pagamento degli atleti e dei dirigenti/accompagnatori e per le spese sostenute in occasione RAGIONE_SOCIALE varie partite svolte settimanalmente dalle diverse squadre dell’RAGIONE_SOCIALE, ognuna RAGIONE_SOCIALE quali partecipava ai vari campionati. La contestazione dell’ Ufficio – non supportata da elementi gravi, precisi e concordanti – rappresentava una presunzione semplice che in nessun caso avrebbe potuto costituire prova di una distribuzione indiretta di utili.
5.2. Rileva, quindi, come la CGT2 abbia statuito il carattere ‘ non commerciale ‘ dell’RAGIONE_SOCIALE violando palesemente il contenuto RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge richiamate; l’RAGIONE_SOCIALE aveva tutti i requisiti necessari per poter continuare ad usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali ex legge n. 398 del 1991.
5.3. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa alla violazione di legge sottende, poi, una richiesta di rivalutazione dei fatti avulsa dal sindacato di legittimità.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 t.u.i.r. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
6.1. Il ricorrente incidentale con tale motivo ha censurato la sentenza impugnata, in quanto, pur avendo ritenuto la natura ‘ commerciale ‘ dell’RAGIONE_SOCIALE , non ha riconosciuto costi forfettari in capo alla stessa. Prosegue l’illustrazione del motivo evidenziando che: « Orbene, in seno ad ognuno degli atti di gravame, alla pag. 14, in relazione appunto alla ipotesi in cui alla società fosse risultata negata la natura non commerciale, veniva eccepita l'<> ed all’uopo venivano al legate, con riferimento ad ognuno degli avvisi di accertamento notificati, tre consulenze tecniche di parte (già DOC. 15), che ricostruivano il reddito imponibile effettivo della RAGIONE_SOCIALE.S.D.»
6.2. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità, non essendo riscontrabile se nel giudizio davanti alla CGT2 il ricorrente incidentale avesse proposto un’apposita censura in merito alla questione relativa alla mancata considerazione dei costi (anche in via forfettizzata) , nell’ambito degli appelli proposti in proprio e quale legale rappresentante dell’ASD . A pag. 33-34 del controricorso contenente il ricorso incidentale si legge, infatti, che negli atti di gravame, a pag. 14, veniva contestata l’e rrata ricostruzione del reddito imponibile, per l’ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta la natura non commerciale dell’ASD. Il ricorrente incidentale rileva, quindi, che erano state prodotte tre consulenze di parte e afferma che: « Il regime forfettario previsto dall’art. 145 del T.U.I.R. permette all’ente non commerciale di applicare al reddito prodotto dall’esercizio di attività di natura commerciale, un coefficiente di redditività, in modo da abbattere la base imponibile ai fini della tassazione.
La base imponibile, quindi, ove venisse riconosciuta la natura non commerciale dell’Ente, dovrà essere calcolata sulla base di quanto previsto dall’art. 85 del T.U.I.R., escludendo però i proventi derivanti da attività istituzionale per i quali si può beneficiare della decommercializzazione.
È evidente che, laddove la RAGIONE_SOCIALE ha negato la natura ‘non commerciale’ dell’RAGIONE_SOCIALE e ritenuto corretta la tassazione operata
dall’Ufficio sui redditi prodotti, ha violato l’art. 145 T.U.I.R., in quanto avrebbe dovuto calcolare anche i costi, seppure in via forfettaria.» Richiama, infine, la giurisprudenza di questa Corte.
Ora, considerato che il ricorrente incidentale si era visto rigettare i ricorsi proposti in proprio e quale legale rappresentante dell’ASD davanti al giudice di prime cure (v. pag. 10 controricorso contenente il ricorso incidentale), sarebbe stato necessario indicare se e in quale parte degli atti di appello (proposti in proprio e quale rappresentante dell’ASD ) fosse stata proposta la censura inerente al mancato riconoscimento dei costi in misura forfettizzata. Tale questione non può ritenersi puntualmente ricostruita nel resoconto dell’evoluzione processuale della vicenda attraverso il generico riferiment o all’errata ricostruzione del reddito imponibile, non essendo sufficiente neppure l’altrettanto generico rinvio alle perizie di parte.
Con il quinto motivo ricorso incidentale è stata denunciata la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ. – violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché l’ art. 111, sesto comma, Cost.
7.1. Con tale motivo di ricorso il ricorrente in via incidentale ha censurato la sentenza impugnata per la motivazione insufficiente o apparente in relazione alla natura commerciale dell’ente.
Richiama, quindi, la parte della sentenza impugnata riportata supra, sub 3.2., per rilevare che le risultanze del P.V.C., estrapolate dai giudici e riportate in sentenza, sono errate e/o del tutto estranee alla fattispecie, con particolare riferimento all’affermazione che : « è risultato che i fruitori dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE in realtà non sempre rivestivano la qualità di soci. Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE non è stata in condizione di documentare adeguatamente il versamento RAGIONE_SOCIALE quote sociali e la pluralità dei soci» .
Tali circostanze, infatti, non sono mai state oggetto di contestazione né nel PVC, né negli avvisi di accertamento de quo , né dalle parti in entrambi i gradi di giudizio. È quindi incomprensibile la fonte di provenienza RAGIONE_SOCIALE
circostanze utilizzate dalla CGT2 per negare il carattere non commerciale dell’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente incidentale rileva, quindi, che la sentenza è frutto di un copia incolla di altra sentenza, peraltro, non specificatamente richiamata neppure per relationem .
7.2. In primo luogo, il motivo è infondato, in quanto la motivazione non è apparente, né insufficiente, dal momento che la CGT2 ha indicato gli elementi dai quali ha tratto il convincimento circa il carattere non commerciale dell’ente.
7.3. In secondo luogo, il motivo è anche inammissibile, in quanto l’assenza di contestazioni in merito al fatto (ritenuto in sentenza) che i fruitori dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE non rivestissero sempre la qualifica di soci e che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse documentato il versamento RAGIONE_SOCIALE quote sociali e la pluralità di soci avrebbe dovuto essere fatta valere con il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, 05/03/2024, n. 5792).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso principale è fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla presente motivazione, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato, in quanto infondato.
8.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME