Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1352/2018 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 4719/17 depositata il 25 maggio 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale I di Napoli dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME membro del consiglio direttivo della RAGIONE_SOCIALE,
il RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, breviter , RAGIONE_SOCIALE, un avviso di accertamento con il quale contestava la sua responsabilità per il pagamento dei maggiori tributi a titolo di IRES, IRAP e IVA rideterminati in capo alla predetta associazione per l’anno 2011.
Secondo la tesi dell’Ufficio, la mentovata RAGIONE_SOCIALE era solo fittiziamente un ente senza scopo di lucro, avendo nella sostanza svolto esclusivamente attività commerciale nel periodo d’imposta verificato.
Il contribuente proponeva impugnazione dinanzi alla CTP di Napoli, assumendo di non aver mai partecipato alla gestione dell’ente suindicato.
La CTP accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla CTR della Campania, la quale, con sentenza n. 4719/17 del 25 maggio 2017, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata.
A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: l’RAGIONE_SOCIALE , avendo pacificamente svolto attività commerciale, «doveva ritenersi una società irregolare o di fatto equiparabile alle società in nome collettivo irregolari» ; -andava, conseguentemente, affermata la responsabilità solidale e illimitata verso i terzi di tutti i membri dell’associazione, e non soltanto di quelli che avessero agito in nome e per conto della stessa.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. .
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver qualificato in termini di società di fatto il rapporto fra i partecipanti all’RAGIONE_SOCIALE , basando su tale impostazione il riconoscimento della responsabilità illimitata del COGNOME per le obbligazioni tributarie facenti capo all’ente.
1.2 Così decidendo, i giudici regionali avrebbero , incorrendo nella dedotta violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
1.3 Il motivo è fondato.
1.4 Con l’impugnato avviso di accertamento era stata contestata la responsabilità personale e solidale del COGNOME, ai sensi dell’art. 38, secondo periodo, c.c., per le obbligazioni tributarie (IRES, IRAP, IVA) gravanti sull’RAGIONE_SOCIALE come si ricava dalla stessa ricostruzione fattuale della vicenda contenuta nel controricorso dell’Agenzia delle Entrate.
1.5 Ora, se è pur vero che l’Ufficio aveva predicato la natura commerciale dell’ente, è nondimeno vero che esso non aveva prospettato l’esistenza di una società di fatto, né tantomeno sostenuto che la responsabilità del COGNOME fosse da ravvisare nella sua mera partecipazione a tale supposto sodalizio di fatto, indipendentemente dalla circostanza che egli avesse o meno agito in nome e per conto dell’associazione.
1.6 La decisione assunta dalla CTR appare, pertanto, affetta dalla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto poggia sul riconoscimento di un titolo di responsabilità diverso da quello addotto dall’Amministrazione Finanziaria, incentrato sulla previsione di cui all’art. 38, secondo periodo, c.c..
1.7 Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento di questa
Corte secondo cui la motivazione dell’atto fiscale ha la funzione di delimitare l’àmbito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’ «an» e il «quantum» della pretesa tributaria, al fine di poter approntare un’idonea difesa.
1.8 Ne consegue che l’Ufficio non può, in sede contenziosa, fondare la propria pretesa su ragioni diverse da quelle specificamente definite nella motivazione dell’atto stesso (cfr. Cass. n. 29732/2024, Cass. n. 14570/2018, Cass. n. 4327/2016); né può il giudice porre a base della decisione tali diverse ragioni.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e falsa applicazione degli artt. 2247 e 2697 c.c..
2.1 Si contesta la gravata decisione per aver a torto ritenuto esistente una società di fatto, in mancanza di qualsiasi accertamento circa l’avvenuta esteriorizzazione del vincolo sociale tramite comportamenti rivelatori di una struttura sovraindividuale.
Con il terzo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 38 c.c..
3.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere applicabili ai membri di un’associazione non riconosciuta i princìpi giuridici operanti in materia di società di fatto o irregolari, facendone discendere la loro responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni anche di natura tributaria gravanti sull’ente, a prescindere dal compimento di atti di gestione.
Entrambi i predetti motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento di quello precedentemente scrutinato.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT-2 della Campania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai
princìpi di diritto sopra espressi.
5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione