Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21026 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 13573/2015 proposto da:
COGNOME NOMENOME in proprio e, «per quanto occorrere possa, nella sua qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE in carica sino al 19/4/2007», elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e di fende unitamente all’AVV_NOTAIO,
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
, – resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 1904/2014 depositata il 25/11/2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio de ll’11 luglio 2024.
ires irap iva avviso accertamento responsabilità amministratori
Rilevato che:
L’Ufficio emetteva nei confronti del RAGIONE_SOCIALE quattro avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2002, 2003, 2004 e 2005, di analogo tenore, con i quali contestava, in assenza di dichiarazione, l’esistenza di ricavi che parametrava a quelli esposti nella dichiarazione dell’anno 2001 ed ai quali applicava una percentuale di redditività desunta dalla media di quella riscontrata in imprese del settore; per l’effetto, recuperava maggiori Irpeg-Ires, Irap ed Iva; contestava, altresì, il mancato versamento di ritenute Irpef nella qualità di sostituto di imposta, sempre in ragione di quanto risultante dal Conto Economico del 2001.
L’Ufficio, in particol are, riteneva che il RAGIONE_SOCIALE, al fine di sottrarsi agli obblighi tributari, si fosse posto in liquidazione, avesse trasferito la sede e avesse nominato quale liquidatore tale NOME COGNOMECOGNOME il quale, tuttavia, aveva sporto denuncia per l’illegittimo utilizzo dei suoi dati personali. Con i medesimi atti impositivi l’Ufficio invocava la responsabilità di NOME COGNOME COGNOMEinsieme ad altri soggetti estranei all’odierno contenzioso) quale rappresentante legale del RAGIONE_SOCIALE, per i suddetti anni, in virtù di quanto previsto dall’art. 36 d.P.R n. 602 del 1973.
NOME COGNOME, cui venivano notificati i quattro avvisi di accertamento, proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Padova, contestando sia il debito fiscale del RAGIONE_SOCIALE sia la propria responsabilità ex art. 36 cit.
La C.t.p. confermava sia la ricostruzione induttiva dei redditi del RAGIONE_SOCIALE sia la responsabilità del COGNOME, nella qualità di amministratore, per l’occultamento al Fisco RAGIONE_SOCIALE attività dell’Ente . La sentenza veniva confermata in appello dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe.
Avverso quest’ultima NOME COGNOME propone ricorso per cassazione , limitando espressamente il gravame ai soli capi relativi alla propria responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, con esclusione dei capi relativi all’accertamento di un maggior imponibile in capo al RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’AVV_NOTAIO erariale, ha depositato «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso.
Con ordinanza interlocutoria questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo rilevando che con ordinanza n. 35805 del 2022 era stata rimessa al Primo Presidente la questione di massima di particolare rilevanza – limitrofa al tema del decidere di questa causa se l’azione dell’amministrazione finanziaria nei confronti del liquidatore di una società, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, presuppon ga l’accertamento del debito tributario della società e la sua iscrizione a ruolo.
4. Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 36, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Evidenzia che l’Amministrazione aveva accertato debiti del RAGIONE_SOCIALE, senza spendere alcuna motivazione in ordine alla propria responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973; che l’assoluta carenza di m otivazione dell’atto impositivo era stata già censurata in primo grado; che la C.t.p. non aveva affrontato la questione, limitandosi ad affermare in modo apo dittico la responsabilità dell’a mministratore; che la censura era stata riproposta in appello. Ciò posto, critica la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha negato il vizio di motivazione
degli atti impositivi , affermando che l’Ufficio aveva correttamente motivato facendo riferimento al proprio ruolo, incontestato, di legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE ed aggiungendo che in detta qualità non poteva non essere a conoscenza della responsabilità che questo comportava. Osserva il ricorrente che tale statuizione si pone in violazione e falsa applicazione dell’art. 36 cit. in quanto la qualifica di legale rappresentante è soltanto il presupposto della responsabilità; che, per essere congruamente motivato, l’atto impositivo avrebbe dovuto indicare alcuni elementi, nella specie mancanti, quali il fatto materiale addebitato, la norma di riferimento, in relazione alle diverse fattispecie disciplinate dall’articolo 36 cit. , l’entità RAGIONE_SOCIALE somme che si assumevano sottratte a imposizione, le prove della misura del quantum debeatur , i periodi di imposta ai quali si riferiva l’asserita responsabilità degli amministratori e dei liquidatori.
Precisa, pertanto, che con l’atto impositivo l’Ufficio avrebbe dovuto fornire tutti gli elementi conoscitivi della presunta responsabilità e che lo stesso avrebbe dovuto essere sufficientemente determinato ed intelleg ibile, al fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, commi 1, 2 e 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 182 t.u.i.r., dell’art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il ricorrente articola tre diverse censure.
2.1. Con la prima ascrive al giudice tributario di appello di essersi surrogato all’Ufficio e di avere costruito una motivazione rafforzata in ordine alla propria responsabilità, ritenendo che trovassero ingresso i c ommi 4, 2 ed 1 dell’art. 36 cit .
2.2. Con una seconda censua assume che la C.t.r., con riferimento alla fattispecie di cui al comma 4: a) ha omesso di indicare le operazioni
di liquidazione e le attività sociali occultate; b) non ha limitato l’operatività della responsabilità ai due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione; c) ha erroneamente individuato detti periodi negli anni 2005 e 2006; con riferimento alla previsione di cui al comma 2 a) ha omesso di considerare che la norma si riferisce all’ipotesi in cui non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori; b) non ha tenuto conto che la norma non poteva applicarsi al COGNOME essendo stato nominato un liquidatore; con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1: a) ha arbitrariamente sostituito ai liquidatori gli amministratori; b) non ha tenuto conto che dalla liquidazione non era residuata alcuna posta attiva ; c) non aveva indicato l’importo dei crediti che avrebbero trovato capienza.
2.3. Con la terza censura deduce che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulle seguenti eccezioni contenute nell’atto di appello: a) carenza di motivazione degli avvisi in punto di limiti quantitativi e temporali della responsabilità del contribuente; b) mancanza di prova, da parte dell’ufficio, circa l’entità degli importi che sarebbero stati sottratti al fisco; c) asserita (ma insussistente) riferibilità della responsabilità di cui all’art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito Irpeg-Ires in linea capitale, anche rispetto agli interessi e alle sanzioni, dato che la norma non menziona gli interessi, a differenza di altre disposizioni (artt. 32, 33, 34 e 35) del medesimo decreto, e ostando all’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni a carico del legale rappresentante il principio di legalità ex art. 3, d.lgs. n. 472 del 1997.
Il primo motivo è fondato.
3.1. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur , (ex plurimis, Cass. 12/04/2022, n. 11829, 11/10/2018 n. 25343; Cass.
18/01/2018, n. 1111). Pertanto, la motivazione dell’avviso di accertamento esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria, l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ Ufficio nell’eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva; in particolare, il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento esige, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme in tesi violate e dei fatti che integrerebbero la relativa inosservanza, mentre non è necessaria la formulazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni giuridiche a sostegno dell’atto, né la valutazione critica degli elementi acquisiti, restando la relativa problematica influente nel giudizio d’impugnazione dell’atto, al diverso fine dell’indagine sul fondamento della pretesa impositiva (Cass. n. 11829 del 2022 cit.).
L’art. 36 , quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 ribadisce, con specifico riferimento alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, che queste ultime devono essere accertate con atto motivato.
3.2. L’art. 36 cit. contempla diverse fattispecie di responsabilità.
Il primo comma, nella versione applicabile ratione temporis (anteriore alla sostituzione di cui all’art. 28, comma 5, lett. a), d.lgs. 21 novembre 2014 n. 175) prevede la responsabilità dei liquidatori degli enti soggetti all’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagarle con le attività della liquidazione, per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori e dispone che essi rispondono in proprio se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.
Il secondo comma disciplina la responsabilità degli amministratori in carica al momento dello scioglimento della società, se non si è provveduto alla nomina dei liquidatori.
Il terzo comma, che non viene rileva nella fattispecie in esame, si occupa della posizione dei soci e degli associati.
Il quarto comma, infine, prevede la responsabilità anche per gli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
3.3. Con riferimento agli elementi costitutivi della responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973, così come per quella dell’amministratore (non venendo pacificamente in rilievo nella fattispecie in esame quella dei soci alla quale non vi è cenno alcuno), va evidenziato che, per giurisprudenza del tutto consolidata, la stessa è di nAVV_NOTAIO civilistica, e trova la sua fonte in un’obbligazione, propria, ex lege in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ. Dette condotte -che non hanno nAVV_NOTAIO tributaria perché sono estranee alla realizzazione di fatti indice di capacità contributiva -riguardano l’adempimento degli obblighi pro pri del liquidatore di società, o dell’ amministratore che appartengono alla sfera del diritto civile, sicché si tratta di responsabilità che fa riferimento alla responsabilità risarcitoria verso il creditore che l’art. 1218 cod. civ. pone in capo al debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, e rinvia al parametro della normale diligenza di cui all’art. 1176 cod.civ. (Cass. Sez. U. 27/11/2023, n. 32790).
Non si è in presenza, pertanto, di un’ obbligazione o coobbligazione del debito tributario dell’amministratore e del liquidatore, e nemmeno di successione in quest’ultimo nell’ipotesi in cui la società sia cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese; si è in presenza, piuttosto, di un’autonoma
obbligazione personale. La detta responsabilità, pertanto, è integrata per gli amministratori in carica al momento di scioglimento della società, ed ove non si proceda alla nomina di liquidatori, dal fatto obiettivo della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte; per tutti gli amministratori, anche non in carica all’epoca di scioglimento della società, dal compimento, negli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, di operazioni liquidatorie o di occultamento di attività sociali. Ciascuno dei soggetti contemplati dall’art. 36 cit. è, pertanto, chiamato a rispondere per un fatto proprio ed in forza di un distinto ed autonomo titolo di responsabilità (Cfr. Cass. 31/03/2021, n. 8886).
Sotto i profilo temporale l’art. 36 cit. circoscrive al biennio anteriore alla messa in liquidazione il periodo di compimento RAGIONE_SOCIALE azioni liquidatorie o distrattive rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di responsabilità degli amministratori.
Tale responsabilità, infine, per espressa previsione legislativa, è commisurata all’importo dei debiti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei debiti.
3.3. Ciò posto, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’obbligo di motivazion e gravante sull’Amministrazione potesse ritenersi assolto mediante la mera indicazione negli avvisi di accertamento che gli atti impositivi erano stati notificati all’odierno appellante nella sua qualità di rappresentante legale (cfr. par. 14.3. della sentenza).
L’ assunto, tuttavia, non appare condivisibile in quanto tale motivazione, fondata esclusivamente sulla qualifica soggettiva di rappresentante legale, in carica sino al 19 aprile 2007, non tiene conto della nAVV_NOTAIO autonoma della responsabilità di amministratori e liquidatori rispetto all’obbligazione tributaria e della conseguente necessità, ai fini dell’adeguata motivazione dell’atto impositivo nei
confronti di detti ultimi, della esplicitazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 36 cit. Affermare che la responsabilità dell’amministratore, è intrinseca alla rappresentanza legale, per altro senza alcuna limitazione temporale e nel quantum, si risolve, di fatto, nel costruire una sorta di solidarietà nell’obbligazione tributaria che è esclusa dalla giurisprudenza di legittimità citata.
3.4. Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: «in tema di obblighi e responsabilità degli amministratori, dei liquidatori e de i soci di cui all’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, affinché l’avviso di accertamento assolva all’obbligo generale di motivazione, nonché all’ espressa previsione di cui al quinto comma -ai sensi del quale la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata con atto motivato -occorre che l’Amministrazione individui , tra quelle contemplate dalla disposizione, la specifica fattispecie di responsabilità alla quale intende fare riferimento ed espliciti la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della medesima, come previsti dai commi primo secondo e terzo».
La C.t.r., pertanto, nel valutare s e l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato, avrebbe dovuto verificare che l’avviso di accertamento individuasse la specifica responsabilità attribuita al COGNOME tra quelle previste dall’art. 36 cit., ed esplicitasse tutti gli elementi costitutivi della stessa, senza fermarsi al mero elemento formale della sussistenza della carica di rappresentante legale rivestita alla data del 19 aprile 2007.
Il secondo motivo è in parte assorbito dall’accoglimento del primo motivo ed in parte fondato.
4.1. Restano assorbite le censure con le quali il contribuente assume che la C.t.r. si sarebbe sostituita all’Ufficio nel ricostruire la fattispecie di responsabilità addebitata al COGNOME e non avrebbe tenuto
conto di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all’art. 36 cit.
4.2. Va parzialmente accolta, invece, la terza censura.
4.2.1. In virtù del tenore letterale dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, la peculiare responsabilità ivi prevista, come detto di nAVV_NOTAIO civilistica e non strettamente tributaria, è applicabile solo alle imposte sui redditi e non anche all’Irap (Cass. 05/04/2024, n. 9170, Cass. 20/07/2020, n. 15378).
Sino al 12 dicembre 2014 solo le imposte dirette erano richiamate dall’art. 19, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che includeva l’art. 36 in esame tra le disposizioni afferenti la riscossione, la cui applicazione era limitata a dette imposte, con esclusione quindi dell’Iva e dell’Irap (cfr. art. 19 d.lgs. n. 46 del 1999 «le disposizioni previste dagli articoli 14,15,32,33,34,36,37,38,41,41-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44 bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi»). Il rinvio all’art. 36 è stato però abrogato dall’art. 28, comma 7, lettera a), d.lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, per cui solo da questa data la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci, si estende a tutte le imposte (Cass. n. 14570 del 2021 cit.).
Quanto, invece, ad interessi e sanzioni, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità è esplicitamente riferita al mancato versamento RAGIONE_SOCIALE «imposte dovute» alle quali, tuttavia, vanno aggiunti gli interessi in relazione alla nAVV_NOTAIO stessa della responsabilità; va escluso, invece, che la stessa possa estendersi alle sanzioni eventualmente irrogate (Cass. 05/04/2024, n. 9170).
4.2.2. La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi. Infatti, pur avendo dato atto nello svolgimento del processo, al punto e), che il contribuente aveva contestato che la responsabilità potesse estendersi anche all’Irap o all’Iva, una volta pronunciatasi sulla legittimità, se pure
in misura ridotta, del recupero a tassazione nei confronti dell ‘Ente, ha concluso per la responsabilità del COGNOME per tutte le riprese ritenute legittime, senza limitare la medesima alle sole imposte dirette, nonostante l’accertamento fosse relativo all’anno 2006 e nulla precisando quanto a ll’esclusione della responsabilità per le sanzioni.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e della terza censura di cui al secondo motivo, assorbite le ulteriori censure, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e la terza censura di cui al secondo motivo del ricorso, come in motivazione, assorbite le ulteriori; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, l’11 luglio 2024.