Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
AVV_NOTAIO IRES 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10575/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente – contro
COGNOME e COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in INDIRIZZO.
-controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in INDIRIZZO ;
-controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 8679/2018, depositata in data 10 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale III RAGIONE_SOCIALE Roma notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2010, individuando quali destinatari dell’atto anche tutti i membri del Consiglio Direttivo (i Sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME). Il tutto avveniva in considerazione RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali del p.v.c. del 9/2/2015 che conteneva una verifica che raccoglieva le dichiarazioni di numerosi frequentatori RAGIONE_SOCIALE struttura gestita dalla RAGIONE_SOCIALE indicava come l’Associazione avesse esercitato una vera e propria attività imprenditoriale consistente nella gestione di piscine, perdendo, pertanto, i requisiti di ente no profit e rendendosi conseguentemente inadempiente agli obblighi contabili e dichiarativi prescritti per le società commerciali. Più nel dettaglio, la verifica in questione aveva raccolto le dichiarazioni di numerosi frequentatori RAGIONE_SOCIALE struttura gestita dalla ASD, dalle quali era emerso che i soci: non conoscevano gli scopi istituzionali dell’associazione; non avevano mai partecipato ad alcuna attività istituzionale o ad alcuna RAGIONE_SOCIALE assemblee dei soci; manifestavano quale unico interesse l’ingresso alle piscine, in funzione del quale si erano tesserati come aderenti alla RAGIONE_SOCIALE. Considerato che dall’esame dei documenti acquisiti in sede di verifica era emerso che l’Associazione, a fronte dei ricavi ottenuti, assommanti ad € 115.332,00, aveva sostenuto costi pari ad € 37.510, 00, suscettibili di deduzione ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR, si giungeva a determinare il reddito d’impresa in misura pari a € 77.822,00.
Avverso tale atto impositivo ricorrevano innanzi alla C.t.p. di Roma l’RAGIONE_SOCIALE e i singoli soci membri del Consiglio Direttivo, contestando la fondatezza del recupero e asserendo di aver sempre mantenuto i requisiti per fruire del regime fiscale proprio degli enti non commerciali; l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di primo grado, replicando alle censure e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 24325/10/2016, la RAGIONE_SOCIALE.t.p. accoglieva il ricorso.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello innanzi alla C.T.R. del Lazio la quale, con sentenza n. 8679/2018 depositata in data 10 dicembre 2018, lo accoglieva parzialmente, confermando la fondatezza del recupero in capo all’Associazione e annullando quello diretto agli associati. Osservava, in particolare, il giudice di appello che l’Amministrazione Finanziaria non aveva fornito la prova che gli associati nei cui confronti era stato emesso l’atto impugnato avessero agito in nome e per conto dell’Associazione, non essendo rilevante la mera titolarità RAGIONE_SOCIALE rappresentanza RAGIONE_SOCIALE stessa o la carica sociale ricoperta, bensì l’attività negoziale svolta per conto RAGIONE_SOCIALE stessa.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei soli confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 15337/2022, questa Corte, preso atto che il giudizio di merito si era svolto anche nei confronti degli altri associati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ordinava all’RAGIONE_SOCIALE l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro rinviando la causa a nuovo ruolo.
Con atto di integrazione del contraddittorio ritualmente notificato e depositato, l’ente erariale provvedeva a tale adempimento ed i soci
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso.
Il ricorso veniva avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c. in camera di consiglio, in prossimità RAGIONE_SOCIALE quale i controricorrenti depositavano memorie.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 c.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere necessaria da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’attività negoziale svolta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, non essendo sufficiente dimostrare il solo ruolo rivestito dal soggetto all’interno dell’ente ed il mancato adempimento degli obblighi fiscali. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata era erronea laddove aveva escluso la legittimazione passiva dei sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, affermando che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe comprovato il ruolo dai medesimi svolto nell’Associazione.
Preliminarmente va disattesa sic come infondata l’eccezione di tardività del ricorso avanzata dai controricorrenti nei controricorsi, e ribadita nelle memorie, attesa l’operatività normativa RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini di nove mesi ex art. 6 d.l. n. 119/2018 (così Cass. 27/10/2021, n. 30397).
La censura, esplicitamente rivolta alle sole posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, essendo stato il ricorso notificato agli altri controricorrenti solo per rispettare il litisconsorzio processuale, è fondata.
Costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte (illustrata e compendiata, tra altre, da Cass. 20/01/2023, n. 1793) quella secondo la quale, in subiecta materia, debba operarsi una distinzione tra i rapporti dell’associazione di carattere privatistico e contrattuale e le obbligazioni tributarie.
Nel primo caso, viene confermato il principio RAGIONE_SOCIALE secondo cui la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione sia legata non solo alla titolarità RAGIONE_SOCIALE rappresentanza dell’associazione, ma anche all’attività negoziale concretamente svolta a mente dell’art. 38 cod. civ. Pertanto, chi agisce in giudizio per far valere tale responsabilità deve dimostrare l’effettiva attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione.
Nel secondo caso, ossia in ambito tributario, viene chiarito che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (in termini v. anche Cass.13/12/2022 n.36470, in termini).
3.1. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. si è discostata da tali principi laddove ha erroneamente ritenuto non fosse sufficiente la qualità di Presidente dell’Associazione rivestita da NOME COGNOME e di membro del consiglio direttivo, attivamente coinvolto nell’operare RAGIONE_SOCIALE stessa Associazione, di NOME COGNOME al fine di fondare la responsabilità personale e solidale degli stessi.
In conclusione, il ricorso va, in detti termini, accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così decisa in data 9 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME