Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16754 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2830/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 3089/16/21 depositata il 21/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3089/16/21 del 21/06/2021 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha respinto l’appello
proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 887/17/18 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES e IVA relativa all’anno d’imposta 20 11.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della ricorrente quale consigliere dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ. del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte facenti capo all’ RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La CTR respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE osservando , per quanto ancora interessa in questa sede, che la responsabilità personale di NOME COGNOME si giustificava in ragione dell’avere la stessa assunto tutte le decisioni rilevanti dell’ RAGIONE_SOCIALE, sottoscrivendo i relativi verbali del Consiglio di amministrazione.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente attribuito alla ricorrente la responsabilità personale e solidale per i debiti d’imposta accertati da AE in capo all’RAGIONE_SOCIALE, in ragione della carica di consigliere di amministrazione rivestita nella società nell’anno d’imposta 2011 e in ragione della indicazione della stessa quale amministratore nel modello EAS compilato per l’Amministrazione finanziaria.
1.1. In buona sostanza, la ricorrente sostiene che la responsabilità ex art. 38 cod. civ. non è riconnessa al ruolo formale ricoperto dal rappresentante dell’associazione, quanto all’attività esterna da lui effettivamente svolta, in modo tale che i creditori dell’ente (ivi compresa l’Amministrazione finanziaria) possano fare affidamento anche sul patrimonio personale di tale soggetto.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell’associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell’associazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione stessa, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura » (Cass. n. 36470 del 13/12/2022; Cass n. 1602 del 22/01/2019).
2.2. In particolare, se è vero che la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi, ciò non esclude che, in materia tributaria, « per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione
complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura » (Cass. n. 25650 del 15/10/2018).
2.3. La CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, evidenziando che la ricorrente ha fatto parte del Consiglio di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE nell’anno d’imposta di riferimento, abbia preso tutte le decisioni rilevanti per la vita dell’RAGIONE_SOCIALE e sia stata indicata da quest’ultima, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, quale suo amministratore.
2.4. La ricorrente finisce per contestare la legittima ricostruzione in fatto fornita dal giudice di appello, sicché, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.1. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 146.347,00.
3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/11/2023.