Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 61 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 61 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13733/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, NOMECOGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO n. 765/06/20 depositata il 21/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 765/06/20 del 21/12/2020, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 360/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), che aveva rigettato, per quanto interesse in questa sede, il ricorso dei contribuenti nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2014.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito del disconoscimento, in capo a RAGIONE_SOCIALE, dei benefici di legge previsti per le associazioni sportive, con conseguente riqualificazione dei rapporti di lavoro intrattenuti con i dipendenti. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, indicava i sig.ri NOME quali amministratori di fatto dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La CTR respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE e dei sig.ri COGNOME evidenziando che: a) il vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato doveva ritenersi insussistente, essendo stato l’atto sottoscritto dal funzionario delegato NOME COGNOME e la delega era di firma e non di funzioni; b) RAGIONE_SOCIALE aveva svolto attività esclusivamente commerciale nel settore del wellness e non poteva godere RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali; c) l’operato dell’ufficio di riqualificazione dei contratti di lavoro era, pertanto, corretto; d) i reali amministratori dell’RAGIONE_SOCIALE erano i sig.ri NOME.
NOME e i sig.ri NOME impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME e i sig.ri NOME deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente, illogica e contraddittoria, avendo acriticamente richiamato la sentenza di primo grado e non avendo chiarito l’iter logico -giuridico seguito ai fini di raggiungere la conclusione per la quale l’RAGIONE_SOCIALE svolgerebbe esclusivamente attività commerciale.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza
impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
1.2.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
1.3. Nel caso di specie, la sentenza di appello ha evidenziato di avere maturato, all’esito del giudizio di primo grado, «il convincimento che l’RAGIONE_SOCIALE abbia svolto esclusivamente attività commercial i, utilizzando lo strumento dell’RAGIONE_SOCIALE al solo scopo di avvalersi RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali riconosciute ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e indirette».
1.3.1. Tale circostanza emergerebbe dal processo verbale di constatazione (di seguito PVC) redatto dalla Guardia di finanza e, in particolare, dalle e-mail «intercorse tra il titolare e gli addetti al marketing dell’RAGIONE_SOCIALE, dalle quali emergono precise indicazioni aziendali finalizzate quasi esclusivamente allo sviluppo del wellness, sicuramente in grado di procurare maggiori profitti all’RAGIONE_SOCIALE».
1.4. La superiore motivazione, sicuramente essenziale ma del tutto logica nella sua argomentazione e per nulla contraddittoria, deve ritenersi idonea a far comprendere l’iter logico -giuridico seguito dal giudice di appello nel rendere la propria decisione (i benefici fiscali sono stati legittimamente revocati dall’Ufficio perché RAGIONE_SOCIALE ha svolto attività essenzialmente commerciale nel settore del wellness, come ricavabile dalla sentenza di primo grado e dal PVC redatto dalla Guardia di finanza), sicché la stessa non viola il minimo costituzionale.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al precedente, si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello riguardante il vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. I ricorrenti si dolgono essenzialmente del fatto che la sentenza di appello non avrebbe esaminato i loro rilievi concernenti il difetto di motivazione della sentenza di primo grado. Tuttavia, è noto che la sentenza di primo grado è integralmente sostituita dalla sentenza di secondo grado; ne consegue che è esclusivamente avverso tale ultima sentenza che il ricorrente in sede di legittimità può rivolgere le proprie doglianze, non certo nei confronti della sentenza della CTP.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la sussistenza di profitti laddove l’esistenza di detti profitti sarebbe stata espressamente esclusa dal PVC.
Con l’undicesimo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla costante perdita di esercizio di RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Il due motivi possono essere congiuntamente esaminati, vertendo su questioni connesse, e vanno disattesi.
4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio
compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione » (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016).
4.3. Ciò è sufficiente per ritenere l’inammissibilità del terzo motivo.
4.4. Nel caso di specie, peraltro, non ricorre nemmeno il denunciato travisamento del materiale probatorio esaminato, posto che il riferimento della CTR al conseguimento di maggiori profitti (utili) implica chiaramente la possibilità che, aumentando i ricavi, tali profitti vengano realizzati, ma non esclude che un bilancio si possa essere chiuso in perdita.
4.5. Tale ultima considerazione, i n disparte dall’esistenza di una doppia conforme di merito che farebbe propendere per l’inammissibilità anche dell’undicesimo motivo , mette in evidenza che la CTR ha implicitamente esaminato la questione posta dai ricorrenti; con la conseguenza che la censura è (anche) infondata.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 73, comma 1, lett. b), 75, e 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), nonché dell’art. 4, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR erroneamente ritenuto che dalle email indicate in motivazione, che attesterebbero il tentativo di sviluppo del wellness, si evincerebbe la natura di ente commerciale di RAGIONE_SOCIALE.
5.1. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’atto impositivo sarebbe supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
6.1. È noto che l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
6.2. Nel caso di specie la CTR, ha fatto specifico riferimento sia agli elementi indicati nel PVC (notificato all’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, dalla stessa conosciuto), sia a quanto emergente dalla sentenza di primo grado (allegata al ricorso e facente riferimento alla carenza di democraticità della gestione, nonché alla gestione propriamente commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE) , valorizzando, altresì, il contenuto di alcune e-mail dalle quali si evincerebbe con particolare evidenza
l’intenzione di RAGIONE_SOCIALE di sviluppare il settore del wellness , in grado di arrecare utili per l’RAGIONE_SOCIALE.
6.3. Si tratta di elementi indiziari che, da un lato, giustificano pienamente, sotto il profilo presuntivo , la ripresa di cui all’avviso di accertamento e, dall’altro, implicano l’inversione dell’onere della prova in capo a RAGIONE_SOCIALE e ai suoi legali rappresentanti. E poiché questi ultimi si sono limitati a contestare la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE presunzioni poste alla base dell’accertamento, senza indicare elementi di prova contraria in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo (prova, peraltro, su di loro gravante ab origine : cfr. Cass. n. 23167 del 04/10/2017; Cass. n. 23228 del 04/10/2017; Cass. n. 11048 del 09/05/2018), i motivi proposti vanno senz’altro rigettati.
Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione apparente, illogica e contraddittoria in ordine alla qualifica di amministratori di fatto dei sig.ri NOME.
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. Quanto alla nozione di motivazione apparente o contraddittoria ci si riporta a quanto evidenziato in sede di trattazione del primo motivo di ricorso.
7.3. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto verosimile che i sig.ri NOME e NOME COGNOME siano gli amministratori di fatto di RAGIONE_SOCIALE, sia in ragione dello stretto collegamento di costoro con le società commerciali che si avvalevano RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali concesse all’RAGIONE_SOCIALE, sia in ragione del mutuo concesso da NOME COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE e poi restituito, operazione che camuffava la percezione di utili.
7.4. Trattasi di motivazione sicuramente stringata, ma riguardante entrambi i soggetti, niente affatto contraddittoria o illogica e nemmeno apparente, evidenziando chiaramente le ragioni di fatto e di diritto (sicuramente discutibili nel merito, ma ciò non rileva con riferimento al denunciato vizio) per le quali i predetti sono stati indicati come amministratori di fatto dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione apparente, illogica e contraddittoria in ordine al vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Quanto alla nozione di motivazione apparente o contraddittoria ci si riporta a quanto evidenziato in sede di trattazione del primo motivo di ricorso.
8.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni e la stessa, per quanto illeggibile, è apposta in corrispondenza del funzionario delegato NOME COGNOME, sicché l’atto è allo stesso attribuibile.
8.4. Trattasi, all’evidenza, di motivazione che, per quanto stringata, è logica e non contraddittoria, rendendo con chiarezza la ratio decidendi , nel pieno rispetto del minimo costituzionale. Le contestazioni dei ricorrenti attengono alla legittimità della sottoscrizione illeggibile e dovevano pertanto, essere proposte in termini di violazione di legge e non già di motivazione apparente.
Con l’ottavo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di
pronunciare sul lamentato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, consistente nel mancato esame RAGIONE_SOCIALE osservazioni presentate dai contribuenti.
9.1. Con il nono motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sul vizio di motivazione concernente la mancata allegazione all’atto impositivo dell’avviso di accertamento prodromico contraddistinto con il n. NUMERO_DOCUMENTO.
9.2. Con il decimo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine alle sanzioni comminate.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto implicano la soluzione di identica questione, sono infondati.
10.1. Questa Corte ha più volte precisato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 25710 del 26/09/2024; Cass. n. 12131 del 08/05/2023; Cass. n. 24953 del 06/11/2020; Cass. n. 2083 del 29/01/2021; Cass. n. 452 del 14/01/2015).
10.2. Nel caso di specie, le questioni dedotte da parte ricorrente (vizio di motivazione dell’avviso di accertamento e profilo
sanzionatorio) sono state implicitamente disattese allorquando la CTR ha rigettato integralmente l’appello dei contribuenti; con la conseguenza che non può configurarsi, nella specie, un’omessa pronuncia.
Con il dodicesimo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132 cod. proc., per avere la CTR omesso di motivare in ordine alle questioni oggetto dei motivi secondo, nono e decimo.
11.1. Il motivo va disatteso.
11.2. Come la Corte ha ripetutamente rilevato alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito alla Corte di decidere nel merito RAGIONE_SOCIALE questioni di nullità per omesso esame di domande o eccezioni o per motivazione apparente, qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass. S.U. n. 2731 del 02/02/2017; Cass. n. 6145 del 01/03/2019; Cass. n. 9693 del 19/04/2018; Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 21968 del 28/10/2015; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 15112 del 17/06/2013; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass. n. 2313 del 01/02/2010; Cass. n. 15810 del 28/07/2005; Cass. n. 5962 del 23/04/2001).
11.3. Ciò premesso, la questione posta con il secondo motivo è inammissibile, come già chiarito in sede di esame di detto motivo, al quale si rimanda per brevità.
11.4. La questione posta con il nono motivo è, invece, infondata.
11.4.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che l’avviso di accertamento prodromico, cui fa riferimento l’avviso di accertamento impugnato, non sarebbe stato allegato a tale ultimo atto. Tuttavia, è noto che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del 2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008).
11.4.2. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO è sicuramente conosciuto dalle ricorrenti, che ne fanno più volte riferimento in ricorso alla sua notifica, lo allegano all’atto introduttivo del presente procedimento e lo hanno, addirittura, impugnato nel contesto del presente giudizio, essendo stato esaminato dalla stessa CTP che ha emesso la sentenza poi parzialmente oggetto di gravame davanti alla CTR.
11.5. Infine, la questione posta con il decimo motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto il generico richiamo ai punti da 6.1 a 6.4 del ricorso è del tutto insufficiente a far comprendere quali siano le censure che i contribuenti abbiano proposto in appello, sulle quali la CTR abbia omesso di motivare, e le ragioni per le quali le stesse, nella prospettazione dei contribuenti, siano fondate.
12. Con il tredicesimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR fatto discendere la responsabilità degli amministratori di fatto dal
semplice accertamento della loro qualifica, indipendentemente dalla notificazione nei loro confronti di un atto motivato.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. La CTR non ha espressamente motivato in ordine all’imputabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni agli amministratori di fatto, anche se ha ritenuto tali i sig.ri NOME e , rigettando l’appello, ha implicitamente confermato l’imputazione di responsabilità ai sensi dell’art. 38 cod. civ. operata dalla CTP (si veda pag. 23 del ricorso nonché la motivazione della sentenza della CTP, integralmente riportata).
12.3. Orbene, è noto che la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi ( ex multis , Cass. n. 25650 del 15/10/2018).
12.4. Si è, altresì, precisato, al riguardo, che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege , assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis , Cass. n. 25748 del 24/10/2008; Cass. n. 29733 del 29/12/2011).
12.5. D’altro canto, la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, RAGIONE_SOCIALE persone che hanno agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul
patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente (cfr. Cass. n. 5746 del 12/03/2007).
12.6. Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (cfr., ex plurimis , Cass. n. 26290 del 14/12/2007; Cass. n. 25748 del 24/10/2008).
12.7. Il principio suesposto, in riferimento alla responsabilità solidale, ex art. 38 cod. civ., di coloro che agiscono in nome per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formale dell’ente, la concreta attività negoziale riferibile all’RAGIONE_SOCIALE stessa, è stato, poi, ritenuto da questa Corte applicabile anche ai debiti di natura tributaria (Cass. n. 16344 del 17/06/2008; Cass. n. 19486 del 10/09/2009), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni.
12.8. Si è, infatti, rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege , al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva (Cass. n. 3093 del 09/02/2021; Cass. n. 36470 del 13/12/2022). Ciò nondimeno, il richiamo all’effettività dell’ingerenza, implicito nel riferimento all’aver «agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE», contenuto nell’art. 38 cod. civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni
che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 5746 del 2007, cit. ; Cass. n. 4747 del 24/02/2020).
12.9. Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve ritenersi che la qualifica dei sig.ri NOME come amministratori di fatto giustifica di per sé -in difetto di prova contraria -la loro responsabilità per le imposte e le sanzioni comminate all’RAGIONE_SOCIALE, posto, peraltro, che l’avviso di accertamento è stato notificato a loro personalmente, oltre che a RAGIONE_SOCIALE, così come risulta dall’intestazione dell’avviso di accertamento allegato al ricorso.
In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 65.847,00.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei
ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME