Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34708 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34708 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 977/2017 proposto da:
NOME, assistito, difeso e domiciliato, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, n. 872/2016, depositata in data 12 maggio 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
NOME COGNOME aveva proposto appello avverso la sentenza n. 303/01/2014 del 18 novembre 2014 con cui la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, in parziale accoglimento del ricorso, proposto contro l’ avviso di accertamento avente ad oggetto la somma richiesta ai sensi dell’art. 36, commi terzo e quarto, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella sue qualità di amministratore della società « RAGIONE_SOCIALE » per l’anno 2007, società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 22 novembre 2010, aveva annullato i rilievi relativamente alle imposte Iva e Irap, compensando le spese processuali.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, ritenendo operante la presunzione che le somme evase fossero state percepite dai soci della società di capitali cui faceva formalmente capo l’abuso e che tale presunzione consentiva anche di affermare che chi aveva amministrato la società non aveva provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte pur avendo la società le disponibilità patrimoniali per provvedere; era, quindi, giustificata la richiesta RAGIONE_SOCIALE imposte ai contribuenti che erano responsabili in quanto percettori di somme da parte della società e cattivi gestori del patrimonio sociale.
NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso per la sua mancata notifica al ricorrente. L’RAGIONE_SOCIALE, infatti, che ha anche depositato, con modalità telematiche, nota di omesso deposito, in data 7 settembre 2023, risulta avere consegnato l’atto per
la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 23 gennaio 217, che vi ha provveduto a mezzo del servizio postale di Roma ai sensi dell’art. 149 c.p.c.; risulta, altresì, in atti, che non vi era corrispondenza con il numero del CAP e della località indicate e che notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Il primo ed unico mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, commi terzo e quarto, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., sull’onere della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria nella sua qualità di creditore procedente. La sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto operante, anche nei confronti dell’organo amministrativo, la presunzione che le somme evase fossero state percepite dai soci, in quanto era specifico onere del creditore procedente provare che i soci avessero percepito le somme nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione ovvero durante il tempo della liquidazione e la loro entità. Nel caso in esame, l’Ufficio non aveva mai allegato e provato il fatto che gli ex soci avevano realmente percepito le somme, né la loro entità. Inoltre, la presunzione invocata dall’Ufficio non integrava la prova dell’assegnazione dei beni prevista al terzo comma dell’art. 36 richiamato, assegnazione dei beni che devono essere diversi dagli utili distribuiti. In ogni caso, l’Ufficio aveva emesso nei confronti del ricorrente un successivo atto di accertamento che aveva parzialmente sostituito quello oggetto del presente procedimento relativamente alla contestazione riguardante la responsabilità dell’amministratore.
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.2 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che
ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
Il conseguente corollario è che è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALE dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
2.3 Così, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha rigettato il gravame affermando che operava la presunzione che le somme evase fossero state percepite dai soci della società di capitali cui faceva formalmente capo l’abuso e che tale presunzione consentiva anche di affermare che chi aveva amministrato la società non aveva provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte pur avendo la società le disponibilità patrimoniali per provvedere; i giudici di secondo grado, inoltre, hanno evidenziato che era giustificata la richiesta RAGIONE_SOCIALE imposte ai contribuenti che erano responsabili in quanto percettori di somme da parte della società e cattivi gestori del patrimonio sociale (cfr . pag. 2 della sentenza impugnata).
2.4 Poiché queste affermazioni, che integrano autonome ragioni del decidere, non sono state fatta oggetto di alcuna contestazione, ne deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che il ricorrente non ha interesse a dolersi del profilo qui impugnato, poiché, quand’anche se ne riscontrasse la fondatezza, l’impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all’affermazione non censurata.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.
3.1 Nessuna determinazione va assunta sulle spese, stante la dichiarata inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 3 ottobre 2023.