Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11658 Anno 2024
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Art. 11 del d.lgs. n. 472/97 Art. 7 del d.l n. 269 del 2003
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11658 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7834 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): EMAIL
-ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrRAGIONE_SOCIALE –
per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3649/2022, depositata in data 26 settembre 2022 non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.Previo p.v.c. della Guardia di FinanzaGruppo di Lecco, con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperava, per l’anno 2014 , nei confronti di RAGIONE_SOCIALE– quale società c.d. cartiera risultata interposta in un ampio sistema di frode Iva nel settore dei prodotti consumabili (cartucce) maggiore Iva oltre interessi e sanzioni, in relazione all’emissione di fatture ritenute afferenti ad operazioni soggettivamRAGIONE_SOCIALE inesistenti, notificandolo oltre che al legale rappresentante anche, per quanto di interesse, a NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della società e obbligato in solido con quest’ultima al pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 472/97.
Avverso il suddetto atto impositivo, NOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di Milano che lo rigettava con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 3157/2021 confermata in sede di appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sRAGIONE_SOCIALEnza indicata in epigrafe.
5.Avverso la suddetta sRAGIONE_SOCIALEnza il contribuRAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a un motivo.
6.Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., comma 6, 112 c.p.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR rigettato l’appello del contribuRAGIONE_SOCIALE con una
motivazione apparRAGIONE_SOCIALE senza esplicitare il ragionamento logico-giuridico a sostegno della propria decisione (‘ nel tentare di sopperire all’inapplicabilità normativa del d.lgs. n. 472/97 attraverso una errata interpretazione fattuale e normativa offrendo per l’effetto una motivazione parvRAGIONE_SOCIALE‘ ); 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 472/97 e 269/2003 per avere la CTR ritenuto responsabile il contribuRAGIONE_SOCIALE, quale amministratore di fatto di Bic s.r.l., ex art. 11 del d.lgs. n. 472/97, sebbene ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica fossero esclusivamRAGIONE_SOCIALE a carico della persona giuridica anche nel caso di gestione di quest’ultima da parte di un amministratore di fatto. Né tantomeno, ad avviso del ricorrRAGIONE_SOCIALE, ai fini della non operatività, nella specie, dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, poteva ritenersi che la società fosse una mera fictio creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, essendo stata costituita in data 3.10.1983 molto prima RAGIONE_SOCIALE condotte fiscali contestate.
2.Il motivo si espone, in primo luogo, a profili di inammissibilità.
3.Invero, esso prospetta congiuntamRAGIONE_SOCIALE mezzi di impugnazione eterogenei (vizio di error in procedendo per motivazione apparRAGIONE_SOCIALE e vizio di violazione di legge), senza che, nell’ambito della formulazione unitaria del motivo, sia agevole delimitare in modo netto i vari profili di censura, con l’effetto di riversare impropriamRAGIONE_SOCIALE su questa Corte il compito di individuare, all’interno dell’unica esposizione, i segmenti riconducibili alle distinte ipotesi di impugnazione disciplinate dal codice di rito (Cass. 18/04/2018, n. 9486). Al riguardo, costituisce ius receptum di questa Corte il principio per cui “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso”, ciascuno dei quali assume – “anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006” – “una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore”, non risultando perciò ammissibile una censura che cumuli, in un unico motivo, “una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmRAGIONE_SOCIALE combinati” (ex multis, Cass. sez. III,
n. 18202/08; sez. V, n. 19959/2014; conf., da ultimo, nn. 6735/16, 7656/16 e 12926/16), articolati in plurime censure, in modo tale che ne risulti assegnato alla Corte di legittimità il compito (che non le spetta) di interpretare, enucleare, integrare ed e splicitare i profili d’impugnazione (ex plurimis, Cass. nn. 1906 e 9470 del 2008, nn. 9793 e 12248 del 2013, nn. 19959, 25332 e 26018 del 2014, nn. 5964 del 2015; conf. da ultimo, sent. nn. 3605, 3606, 3843, 5696, 7215 e 7857 del 2016); cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2 – , SRAGIONE_SOCIALEnza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 39169 del 09/12/2021).
4.In ogni caso, nel merito, il motivo è infondato sotto RAGIONE_SOCIALEmbe le sub censure prospettate.
4.1.Quanto al denunciato vizio di motivazione apparRAGIONE_SOCIALE della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, va rammentato che, per costante orientamento di questa Corte, tale vizio ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmRAGIONE_SOCIALE imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell ‘ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l ‘ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consRAGIONE_SOCIALEndo di verificare se abbia effettivamRAGIONE_SOCIALE giudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sRAGIONE_SOCIALEnze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamRAGIONE_SOCIALE incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramRAGIONE_SOCIALE apparRAGIONE_SOCIALE, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consRAGIONE_SOCIALE di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi ” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come
questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparRAGIONE_SOCIALE – e la sRAGIONE_SOCIALEnza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamRAGIONE_SOCIALE esistRAGIONE_SOCIALE, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamRAGIONE_SOCIALE inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021). Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata sia carRAGIONE_SOCIALE o incoerRAGIONE_SOCIALE sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiRAGIONE_SOCIALE esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto dell’appello del contribuRAGIONE_SOCIALE, ancorché l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa. Difatti, la CTR ha motivato il rigetto dell’appello sul rilievo -implicante un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità -della idoneità ex art. 2729 c.c. degli emersi specifici atti di indagine quali le sommarie informazioni e conversazioni ‘skype’, le dichiarazioni di terzi, gli accertamenti telefonici (‘ come evidenziato dagli accertatori l’indagine svolta permetteva di constatare che il contribuRAGIONE_SOCIALE aveva creato una mail e la relativa password successivamRAGIONE_SOCIALE utilizzata in tutti gli scambi commerciali avvenuti tra le società verificate; che NOME si recava in diverse occasioni presso la sede di RAGIONE_SOCIALE per incontrare il suo amministratore delegato Licenziati NOME come confermato da alcuni dipendenti della società e dal contenuto degli accertamenti telefonici in atti; che tale società aveva ricevuto alcuni bonifici da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; che nelle note sequestrate presso l’Ufficio di Seregno erano presenti appellativi riconducibili al contribuRAGIONE_SOCIALE come confermato da RAGIONE_SOCIALE NOME; che COGNOME NOME confermava che NOME si occupava in prima persona della gestione di RAGIONE_SOCIALE e riferiva di averlo personalmRAGIONE_SOCIALE visto presso gli uffici della società in possesso di alcuni token per effettuare bonifici bancari; che anche COGNOME NOME e COGNOME NOME confermavano il potere gestionale esercitato dal contribuRAGIONE_SOCIALE rispetto a RAGIONE_SOCIALE NOME che in due messaggi skype lo NOME informava NOME dell’avvenuta esecuzione di due operazioni commerciali di
cui una nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE adeguatamRAGIONE_SOCIALE riscontrata dalla documentazione bancaria in atti; che altri messaggi skype acquisiti in giudizio tra cui quelli intercorsi tra COGNOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME, documentavano come il cont ribuRAGIONE_SOCIALE fosse costantemRAGIONE_SOCIALE informato dell’andamento RAGIONE_SOCIALE operazioni finanziarie intercorse tra tutte le società che partecipavano alle condotte fraudolRAGIONE_SOCIALE in esame; .. ‘) a comprovare – unitamRAGIONE_SOCIALE alle restante documentazione ( bancaria) indicata nel p.v.c. non oggetto di una specifica contestazione – il ruolo gestionale e direttivo ricoperto da NOME COGNOME all’interno della compagine societaria in esame. A tal proposito , ad avviso del giudice di appello, non era dirimRAGIONE_SOCIALE il mancato rilascio a favore di COGNOME di specifiche procure e/o movimentazioni di denaro a suo beneficio atteso che tali circostanze non erano idonee ad escludere in capo al contribuRAGIONE_SOCIALE la qualifica di amministratore di fatto, considerando che il potere gestorio di un soggetto all’interno di una società ben poteva avvenire senza l’utilizzo di procure e d era del tutto verosimile che NOME preferisse non figurare come beneficiario di specifici pagamenti anche al fine di non essere identificato tra gli autori della condotta illecita ‘. A fronte della accertata e incontestata natura di ‘cartiera’ di RAGIONE_SOCIALE e del ruolo gestionale e direttivo della stessa in capo a NOME, era evidRAGIONE_SOCIALE l’utilizzo della detta società da parte di quest’ultimo a proprio per sonale vantaggio come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari in contestazione. Da qui la asserita responsabilità di COGNOME per le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 472/97 le cui disposizioni erano espressamRAGIONE_SOCIALE applicabili anche nei casi previsti dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003. Trattasi, dunque, di motivazione tale da attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
4.2.Quanto alla denunciata violazione di legge, in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio (mutuato dal diritto penale) della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dall’art.2 comma 2 del d.lgs. n.472 del 1997, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”. In deroga a tale principio, nonché in deroga all’art.11 del d.lgs. n.472 del 1997 che prevede la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE società ( con o senza personalità giuridica) nel cui interesse ha agito la persona
fisica autrice della violazione, l’art.7 del d. I. n. 269 del 2003, convertito nella legge 326 del 2003, ha stabilito che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamRAGIONE_SOCIALE a carico della persona giuridica”. L’applicazione della norma eccezionale introdotta dal citato art.7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Conferma tale conclusione l’art.11 del d.lgs. n.472 del 1997, il quale prevede la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE società senza personalità giuridica per le sanzioni amministrative irrogate a carico della persona fisica autrice della violazione, qualora la violazione sia stata commessa “nell’interesse” della società rappresentata o amministrata; ciò significa, a contrariis, che qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica, ed allo stesso modo non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica ex art.7 d.l.n.269 del 2003, ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa
nell’interesse esclusivamRAGIONE_SOCIALE proprio (conformi le conclusioni di Sez.5 n. 12334/2019; n.28331/ 2018; Sez.5 n.5924/2017; Sez.5 19716/2013).
4.3.In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che in alcuni casi, nonostante il dettato dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, trovi applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamRAGIONE_SOCIALE proprio , e sia quindi sanzionabile la persona fisica autrice della violazione che non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale (Cass. 09/05/2019, n. 12334, e giurisprudenza ivi citata in motivazione, ex plurimis), o che abbia artificiosamRAGIONE_SOCIALE costruito una società per fini illeciti e personali, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera fictio creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria RAGIONE_SOCIALE violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuRAGIONE_SOCIALE (Cass. 18/04/2019, n. 10975; cfr. altresì, in motivazione, Cass. 08/03/2017, n. 5924 e Cass. 28/08/2013, n. 19716).
4.4.Invero, il principio secondo cui «Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in 1. n. 326 del 2003), sono esclusivamRAGIONE_SOCIALE a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017, Rv. 645980 01) non può ritenersi operante anche nell’ipotesi di società artificiosamRAGIONE_SOCIALE costituita poiché, in tal caso, la persona giuridica è una mera “fictio” creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria RAGIONE_SOCIALE violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuRAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 10975 del 18/04/2019).
4.5.Questa Corte ha recRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE ribadito (Cass. 13/11/2020, n. 25757 (in connessione con Cass. 22/05/2020, n. 9448), il principio per il quale «In tema
di violazioni tributarie, la deroga al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, prevista in caso di riferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), si applica soltanto quando la persona fisica che ha realizzato la violazione abbia agito nell’interesse ed a vantaggio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta, ma non anche quando abbia operato nel proprio esclusivo interesse , poiché, in tal caso, viene meno la ‘ ratio ‘ che giustifica l’applicazione della disposizione di cui all’art. 7.» (Cass. sez. 5, n. 36510 del 2021).
4.5.Al riguardo ha sostenuto questa Corte che « il menzionato art. 7 intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuRAGIONE_SOCIALE, e, in particolare, l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica medesima », ma non nel caso in cui la persona fisica sia « esclusivo beneficiario RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate », nel qual caso «non sussiste detta differenza, atteso che quest’ultimo è, al tempo stesso, trasgressore e contribuRAGIONE_SOCIALE, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica» (Cass. n. 19716 del 2013, in motivazione; conf. Cass. n. 5924 del 2017, in motivazione; Cass. n. 10975 del 2019).
4.6.Nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere responsabile ai fini sanzionatori NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 472/97, e non applicabile l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, in quanto a fronte della accertata natura di c.d. ‘ cartiera ‘ della società RAGIONE_SOCIALE e del ruolo gestionale e direttivo svolto al suo interno dal contribuRAGIONE_SOCIALE quale amministratore di fatto della stessa era evidRAGIONE_SOCIALE -con un apprezzamento in fatto non suscettibile di sindacatol’utilizzo da parte di quest’ultimo della società, ‘ a proprio personale vantaggio come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari in contestazione ‘.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024