Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10364/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA
INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–
contro
ricorrente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO n. 104/2019 depositata il 24/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Uditi i difensori AVV_NOTAIOe parti.
Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
1.La società RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento per le annualità 20152017 concernenti l’imposta comunale di soggiorno sul presupposto di non poter essere considerato soggetto passivo del rapporto tributario, al quale solo potevano essere inflitte le sanzioni, in quanto il gestore AVV_NOTAIO‘esercizio recettizio non può essere considerato parte del rapporto con il Comune; contestava altresì di essere sostituto di imposta ex art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La Commissione di primo grado di Bolzano, riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza che veniva gravata dalla contribuente. La Commissione Tributaria di secondo
grado di Bolzano con sentenza n. 104/2019 del 25.11.2019 (pubblicata il 24.12.2019, notificata il 14.01.2020), respingeva il ricorso in appello confermando la qualifica di sostituto di imposta AVV_NOTAIO‘esercente l’attività ricettiva.
La società ricorre per la cassazione AVV_NOTAIOa citata decisione sulla base di quattro doglianze, illustrati nelle memorie difensive.
Resiste con controricorso il Comune di Racines.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
1.La prima censura deduce violazione AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 3, legge prov. n. 9/2012; violazione del principio di legalità e AVV_NOTAIO‘art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché AVV_NOTAIO‘art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere il decidente erroneamente applicato il disposto AVV_NOTAIO‘art. 1 legge prov. n. 9/2012 al gestore -albergatore, atteso che il versamento AVV_NOTAIO‘imposta è riconducibile esclusivamente al soggetto passivo AVV_NOTAIO‘imposta, vale a dire al cliente.
Si obietta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente correlato la definizione del versamento alla sequenza temporale dei pagamenti, a prescindere dei soggetti che li effettuano.
Si assume che comma 3 AVV_NOTAIO‘art. 1 AVV_NOTAIOa legge prov. citata prevede una sanzione a carico del soggetto passivo di
imposta che è colui che pernotta nella struttura ricettiva e non l’albergatore.
Con il secondo strumento di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione AVV_NOTAIO‘art. 9 del regolamento del Comune di Racines, AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 3, legge prov. n. 9/2012; violazione del decreto del Presidente provinciale n. 4/2013 (regolamento di esecuzione sull’imposta di soggiorno), nonché degli artt. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 412, 7bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 276, AVV_NOTAIO‘art.3 d.lgs. 16 marzo 1997, n. 268, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.
Secondo la società debitrice l’albergatore non può essere assimilato al soggetto passivo di imposta di soggiorno né è parte del rapporto tributario, ragion per cui non può essere assoggettato a sanzione tributaria, anche se tenuto al versamento al Comune AVV_NOTAIO‘incasso AVV_NOTAIO‘imposta, in quanto non assume il ruolo di sostituto di imposta ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, ruolo che invece gli attribuisce la legge prov. 9/2012.
Adduce che gli enti RAGIONE_SOCIALE (nel caso in esame, la Provincia) devono legiferare in armonia col sistema tributario statale, il quale all’art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 attribuisce ad essi la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, mentre i regolamenti emessi sulla base AVV_NOTAIOa prefata disposizione prevedono che il gestore deve richiedere il pagamento, ma non lo qualificano come responsabile di imposta ovvero sostituto di imposta.
Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Riunite AVV_NOTAIOa Corte dei Conti che ha qualificato l’albergatore come incaricato alla riscossione o agente contabile – e AVV_NOTAIOa riserva di legge in materia tributaria prevista dall’art. 23 Cost., la potestà tributaria dei comuni non può estendersi alla individuazione e definizione AVV_NOTAIOa fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e AVV_NOTAIO‘aliquota massima dei singoli tributi, ex art. 4 d.lgs. n. 23/2011, tanto più che le S.U. AVV_NOTAIOa Corte di cassazione -con sentenza 24.07.2018, n. 19654 -hanno chiarito che il rapporto tra il gestore AVV_NOTAIOa struttura ricettiva e l’ente pubblico è di natura pubblicistica, qualificando il primo come agente contabile o AVV_NOTAIOa riscossione.
Con la conseguenza che la legge prov. citata, laddove attribuisce agli esercizi ricettivi il ruolo di sostituti di imposta ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 64 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600, risulta affetta da profili di incostituzionalità ovvero deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, cosicché, poiché la sostituzione tributaria presuppone un debito tra sostituto e sostituito ovvero un rapporto privatistico, soltanto ove il sostituito sia obbligato ad effettuare un pagamento al sostituto.
Aggiunge che la sanzione è dovuta in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento AVV_NOTAIO‘imposta, imputabile esclusivamente al sostituito, in quanto la normativa fa riferimento al versamento AVV_NOTAIO‘imposta che non può che riferirsi al soggetto passivo di imposta.
Peraltro, si afferma, le sanzioni tributarie devono necessariamente essere previste dalla fonte con rango di legge, si guisa che se si ritenesse che la sanzione sia dovuta dal gestore, per il sostituito non sarebbe prevista alcuna sanzione.
Il terzo motivo prospetta la violazione AVV_NOTAIO‘art. 7, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 cit., ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; per avere la Commissione di secondo grado di Bolzano affermato che non le competeva entrare nel merito AVV_NOTAIO‘entità AVV_NOTAIOa sanzione applicata dall’ente impositore, rientrando nel potere discrezionale AVV_NOTAIO‘amministrazione. Ciò, pur avendo eccepito la sproporzione tra le somme richieste a titolo di imposta per le annualità 2015 e 2016 pari ad euro 40.000,00 con una sanzione pari ad euro 10.000,00, di cui aveva chiesto già in primo grado la riduzione ex art. 7 d.l.gs. n. 472/1997.
L’ultimo mezzo prospetta questione di legittimità costituzionale per contrasto AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 1, legge prov. di Bolzano n. 9/2012 con l’art. 3 d.lgs. n. 268/1992 e con l’art. 3 Cost., nella parte in cui la legge provinciale citata attribuisce la qualità di sostituto di imposta al gestore AVV_NOTAIOa struttura ricettizia, in quanto in disarmonia coi principi del sistema tributario AVV_NOTAIOo stato, mancando il rapporto di debito tra sostituto e sostituito.
5.Le prime due censure -che possono essere esaminate congiuntamente in quanto osmotiche – vanno respinte, assorbita l’ultima.
5.1 La disciplina AVV_NOTAIO‘imposta di soggiorno è enunciata negli elementi essenziali (soggetti, presupposto impositivo e misura AVV_NOTAIO‘obbligazione) dalla normativa nazionale – art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 cit. – che rimette la disciplina integrativa ed attuativa alla regolamentazione comunale ex art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446 in via provvisoria nelle more AVV_NOTAIO‘emanazione del regolamento statale previsto dal comma 3 AVV_NOTAIO‘art. 4 del citato decreto legislativo, al quale gli emanati regolamenti comunali si dovranno conformare.
L’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 individua il soggetto passivo AVV_NOTAIO‘imposta di soggiorno in situate nel territorio dei comuni titolati all’istituzione e che vi abbiano provveduto con la emanazione AVV_NOTAIO‘apposito regolamento. La norma primaria di imposta non prevede altra forma di responsabilità tributaria, né in via solidale o quale sostituto di imposta, da parte di altri soggetti né attribuisce al regolamento comunale istitutivo del prelievo, la facoltà di introdurre la responsabilità tributaria di altri soggetti in aggiunta a quella imputabile alla persona fisica che alloggia nella struttura ricettiva.
Sul punto l’ord. n. 19654/2018 AVV_NOTAIOe SS.UU. specifica che , né tale
ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali. Rapporto di servizio pubblico nel cui ambito le attività di riscossione e di riversamento di danaro implicano la disponibilità materiale di danaro pubblico e quindi il . In sintesi, il gestore, informa l’alloggiante, raccoglie richieste di agevolazioni, calcola e incassa l’imposta, informa l’Ente impositore, riversa all’Ente impositore l’incassato, rendiconta l’incasso. Da tali oneri (legittimamente imposti nel regolamento comunale) scaturiscono certe e variegate responsabilità per il gestore: – di natura amministrativa dovendo egli rispettare le disposizioni regolamentari; – di natura contabile in quanto considerabile come sub -agente contabile di fatto; – di natura penale (peculato) qualora non riversi (o ritardi il versamento) all’Ente impositore le somme incassate dall’alloggiante a titolo di imposta di soggiorno(in termini, Cass., sez.un., n. 1330/2010; Cass., sez.un., n. 14029/2001; Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707).
5.2. A decorrere dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 viene normativamente previsto che il gestore AVV_NOTAIOa struttura turistica sia responsabile per la riscossione (e il successivo riversamento) AVV_NOTAIO‘imposta di soggiorno, addebitata ai visitatori per ciascuna notte di alloggio. In precedenza, nonostante l’esistenza AVV_NOTAIO‘imposta di soggiorno stessa, tale responsabilità non era stata
esplicitata, con la conseguenza che si erano sviluppate controversie in merito alla responsabilità del gestore per il mancato pagamento AVV_NOTAIO‘onere da parte del visitatore.
Con la sopravvenienza AVV_NOTAIO‘articolo 180, co.3, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 il legislatore ha stabilito che .
5.2. Con la riforma introdotta dall’articolo 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, i gestori AVV_NOTAIOe strutture ricettive sono stati considerati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa AVV_NOTAIO‘imposta di soggiorno nei confronti del turista, figura prevista e definita dall’art. 64 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (e non più incaricati di pubblico servizio) . Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento AVV_NOTAIO‘imposta e AVV_NOTAIOa sanzione del 30%, ex articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
6.Con tale sopravventa norma, il responsabile AVV_NOTAIOa struttura ricettiva ha assunto la qualifica di responsabile d’imposta, quale soggetto che incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi AVV_NOTAIO‘obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento AVV_NOTAIO‘imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti
ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina AVV_NOTAIOe sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento AVV_NOTAIO‘imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.
Tale approdo è parallelamente confermato dalla Cassazione penale in merito ai rapporti tra il reato di peculato (art. 314 cod.pen.) ed il mancato pagamento AVV_NOTAIO‘imposta di soggiorno da parte del responsabile AVV_NOTAIOe strutture ricettive: la Cassazione, nel prendere in esame le modifiche di legge, con la sentenza n. 30227/2020 (confermata con la pronuncia n. 36317/20), ha escluso la configurabilità del reato di peculato a decorrere dall’entrata in vigore AVV_NOTAIOe stesse. Ciò in quanto oggi il gestore è debitore in proprio di somme nei confronti AVV_NOTAIO‘ente impositore. Questa Corte, sezione penale, con la sentenza 17.03.2022, n.9213 ha confermato che, in forza AVV_NOTAIOa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5 -quinquies AVV_NOTAIOa legge 17 dicembre 2021, n. 215, «deve escludersi che permanga la rilevanza penale, a titolo di peculato, AVV_NOTAIOe condotte di omesso, ritardato o parziale versamento AVV_NOTAIO‘imposta di soggiorno, realizzate dal gestore di una struttura ricettiva prima AVV_NOTAIOa data del 19 maggio 2020, ossia anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77, atteso che, con la precitata norma interpretativa, il legislatore ha
espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, che ha attribuito all’operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d’imposta (a fronte AVV_NOTAIOa previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo) e, al tempo stesso, alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica».
6. L’art. 5quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 intitolato < – ha chiarito il regime di responsabilità del gestore AVV_NOTAIOa struttura ricettizia, stabilendo che
Va affermato quindi il seguente principio di diritto: .
7.Merita, invece, accoglimento la terza doglianza.
L’art. 2, ultimo comma , AVV_NOTAIOa menzionata legge provinciale è stabilito che . Il regolamento di esecuzione del Presidente AVV_NOTAIOa provincia del primo febbraio 2013, n.4 si è limitato a regolare la responsabilità e la qualifica dei gestori AVV_NOTAIOe strutture alberghiere e la misura del gettito, mentre non si è occupato AVV_NOTAIOa misura AVV_NOTAIOa sanzione che rimane quella stabilita dal citato art.2 AVV_NOTAIOa legge provinciale.
La ricorrente invoca l’applicazione del quarto comma AVV_NOTAIO‘art. 13 d.lgs. 472/1997, reputando che sussista una sproporzione tra l’imposta dovuta – pari a 40.000,00 euro – e la sanzione pari a diecimila euro, senza allegare ulteriori elementi da cui inferire la dedotta sproporzione.
Alla stregua AVV_NOTAIOa versione attuale AVV_NOTAIO‘art. 7, d.lgs. 472/1997, cit., la sanzione può essere diminuita sino alla metà del minimo se c’è sproporzione tra entità del tributo e sanzione, senza che debbano per forza ricorrere circostanze eccezionali e la riduzione per manifesta sproporzione rispetto all’entità del tributo si applica a tutte le sanzioni, anche a quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa.
Questa Corte ha, infatti, condivisibilmente chiarito a più riprese che «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto AVV_NOTAIO‘art. 7 del d.lgs. n. 462 del 1997 che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa – si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale» (Cass. del 18/08/2023, n. 24788; Cass. del 9.11.2022, n.
33098; Cass. del 13.12.2017, n. 29998; Cass. 5209 del 4.03.2011). Inoltre, la Corte ha affermato che «Ove la norma indichi un minimo e un massimo AVV_NOTAIOa sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro questa forbice, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, di modo che la Corte di cassazione non può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati (Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; 8 febbraio 2016, n. 2406). Ed a maggior ragione il principio vale in relazione all’apprezzamento, tipicamente di merito (in termini, vedi Cass. 4 marzo 2011, n. 5209), in ordine alla ricorrenza AVV_NOTAIOe eccezionali circostanze contemplate dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/97» (Cass., 9 giugno 2017, n. 14406). Ciò posto, i giudici tributari non hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo affermato che non rientrava nei loro poteri valutare l’eccepita sproporzione AVV_NOTAIOe sanzioni comminate.
Al contrario, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro questa forbice, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi: la Corte di Cassazione, ciò considerato, non può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati. A maggior ragione, il principio vale in relazione all’apprezzamento, tipicamente di merito, in ordine alla ricorrenza AVV_NOTAIOe eccezionali circostanze che rendono
manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione, tenuto conto che la condotta, per essere sanzionabile, deve però essere rivelatrice di una volontà di occultare l’imposta, cioè tesa al pagamento del dovuto secondo arbitrio o mera convenienza personale e non in ragione di differenti interpretazioni AVV_NOTAIOa disciplina di riferimento.
In conclusione, va accolta la terza censura, respinti i primi due motivi ed assorbito l’ultimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione limitatamente alla statuizione in merito alla quantificazione AVV_NOTAIOe sanzioni.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo, respinti i primi due motivi ed assorbito l’ultimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione limitatamente alla statuizione in merito alla quantificazione AVV_NOTAIOe sanzioni.
Così deciso nell’adunanza camerale AVV_NOTAIOa Sezione tributaria AVV_NOTAIOa Corte di cassazione del 27.02.2024
Il Presidente NOME COGNOME