Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31546 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31546 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23343/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME COGNOME,
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA, n. 1305/2016 depositata il 15/11/2016;
-intimato –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Il ricorso è stato noti ficato anche all’RAGIONE_SOCIALE, terzo chiamato in causa nel giudizio di merito, che, ugualmente, non ha svolto attività difensiva.
Il contribuente, con separati ricorsi, impugnava due distinte cartelle di pagamento.
La CRAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALEp. di Genova emetteva separate sentenze:con la sentenza n. 281 del 2013 rigettava integralmente il primo ricorso; con la sentenza n. 2322 del 2014 lo accoglieva solo per le sanzioni.
Il contribuente appellava la prima sentenza e spiegava appello incidentale avverso la seconda, a propria volta appellata in INDIRIZZO principale dall’Ufficio.
La C.t.r., previa riunione dei due ricorsi, con la sentenza impugnata, a fronte dei vari vizi denunciati, accoglieva quello relativo alla mancata rituale indicazione, in entrambe le cartelle, del responsabile del procedimento e, per l’effetto, annullava «i ruoli -cartelle di pagamento impugnati». Affermava, sul punto, che la disposizione di cui all’art. 36, comma 4 -ter, d.l. n. 249 del 2007 -la quale prevedeva espressamente, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento -non poteva essere elusa dall’indicazione generica del direttore dell’Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato; che lo spirito della norma era quello di mettere il contribuente nella condizione di conoscere la persona fisica che aveva seguito il procedimento; che, con l’i ndicazione generica del funzionario apicale, che certamente non poteva essere a conoscenza effettiva della pratica, l’Ufficio non aveva rispettato la norma .
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 4ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. cod. proc. civ. dell’art. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il precetto normativo non potesse ritenersi soddisfatto dalla generica indicazione del dirigente dell’ufficio ed nella parte in cui ha affermato che lo spirito della norma è quello di mettere il contribuente in condizione di conoscere la persona fisica che ha effettivamente seguito il procedimento. Evidenzia che entrambe le cartelle recavano la precisa indicazione del nome e del cognome del Direttore in carica all’epoca della loro em issione.
Il motivo è fondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 36 d.l. n. 248 del 2007, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 1 giugno 2008, a pena di nullità.
2.2. Come già ritenuto in numerosi precedenti, in base al tenore letterale di detta disposizione è sufficiente, al fine di non incorrere nella detta nullità, l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere, quindi, dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata. Si è precisato, infatti, che siffatta indicazione assicura la tutela degli interessi sottostanti e, cioè, la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa (Cass. 11/02/2022, n. 4458, Cass. 14/11/2019, n. 29652, Cass. 09/05/2018, n. 11130, Cass. 23/02/2016, n. 3533).
2.3. La C.t.r., nel ritenere che fosse insufficiente l’indicazione di cui all e cartelle, che nella specie recavano l’indicazione del nome e del cognome del Direttore in carica all’epoca della loro emissione, e che occorresse , invece, l’individuazione della persona fisica che aveva «effettivamente» seguito il procedimento, non si è attenuta a questi principi.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.