Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5558 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.9657/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-controricorrente-
Avverso la sentenza n.2295/2014 della Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunziata il 26 settembre 2014, depositata il 13 novembre 2014 e non notificata.
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME e la memoria dell’RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Sentito il P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, contro NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto dal l’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, che rilevava in capo al contribuente per l’anno 2004 un reddito imponibile ai fini Irpef di euro 33.123,37, con riferimento all’attività lavorativa dipendente svolta all’estero, irrogando la sanzione di euro 14.993,38.
Il giudice di appello riteneva che il principio di tassazione su base mondiale dei redditi ovunque prodotti da soggetti residenti, di cui all’art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, doveva essere correlato con il concetto di residenza fiscale, di cui all’art.2 del citato decreto.
Secondo il giudice di appello, ai sensi di tale ultima norma, non erano considerati residenti coloro che non erano iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per un periodo di almeno 183 giorni, che non avevano nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano il domicilio, inteso come sede principale dei propri interessi, né la residenza o dimora abituale.
Riteneva la C.t.r. che la sussistenza di anche una sola RAGIONE_SOCIALE menzionate condizioni era sufficiente a radicare la residenza fiscale in RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, secondo il giudice di appello, nel caso di specie, in cui il contribuente aveva dimostrato di aver soggiornato più di 183 giorni in RAGIONE_SOCIALE, dove lavorava come dipendente di una azienda kazakha, non era pertinente il richiamo all’art.15 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica del RAGIONE_SOCIALE contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, né l’art.51 , comma 8 bis , del T.u.i.r.
La CRAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE concludeva, quindi, nel senso che il contribuente aveva pagato le imposte in RAGIONE_SOCIALE, dove era residente fiscalmente, e, non avendo alcun obbligo di dichiarazione in RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere assoggettato ad alcuna sanzione per omessa dichiarazione.
Avverso il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, parte contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.2, 3, 165 (ex art.15), 51 (ex art.48), d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.u.i.r.), e dell’art.15 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Repubblica del RAGIONE_SOCIALE contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 22 settembre 1994, ratificata con legge n.174 del 12 marzo 1996 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1997, 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, in relazione all’art. 36 0, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
La ricorrente rileva che nel caso di specie è pacifico che il contribuente abbia soggiornato in RAGIONE_SOCIALE oltre 183 giorni nell’annualità in contestazione; pertanto l’importo percepito a titolo di retribuzione dalla ditta estera era imponibile sia in RAGIONE_SOCIALE sia in RAGIONE_SOCIALE, ai sensi d ell’art.15 della RAGIONE_SOCIALE.
Tale importo, a norma dell’art.3 T.u.i.r., doveva essere dichiarato in RAGIONE_SOCIALE, dove il contribuente era residente anche fiscalmente, in quanto aveva la sua abitazione principale (sua unica casa di proprietà), i propri legami familiare ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art . 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE, nell’annullare l’atto impositivo anche con riguardo alle sanzioni, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica censura, contenuta nell’atto di appello, secondo cui parte contribuente per l’annualità in contestazione non aveva sollevato alcuna eccezione sul calcolo RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
2.1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente sul presupposto della violazione dell’art. 366 cod. proc. civ, stante la proposizione di un ricorso generico e non autosufficiente.
Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure contrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati.
2.2. Passando all’esame del primo motivo di ricorso, esso è fondato e va accolto.
L ‘art. 3 del T.u.i.r. prevede: <> .
Solo per completezza va rilevato che l’art. 3, commi 1 e 3, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986 – disposizione normativa rimasta in vigore fino al 31/12/2000 in forza dell’art. 38 della l. n 16/1998 – escludeva dall’imposizione i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero (norma non applicabile ratione temporis al caso di specie).
Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, l’art.23 T.u.i.r. (“Applicazione dell’imposta ai non residenti”) prevede che <>.
Dunque, in materia di imposte sui redditi, la legislazione nazionale prevede che l’obbligazione tributaria gravi, in linea di principio, su tutti i possessori di reddito (art. 1 T.u.i.r.), residenti o meno nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 2 T.u.i.r.). I soggetti residenti vengono incisi in base al criterio soggettivo dell’utile mondiale (nel senso che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti”, come precisa l’art. 3, par.1, T.u.i.r.), mentre per i soggetti non residenti il prelievo fiscale avviene in base al criterio oggettivo di “territorialit à ” della fonte del reddito (nel senso che il reddito complessivo imponibile per i non residenti è formato soltanto da quelli prodotti nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
In particolare, per i lavoratori dipendenti non residenti, il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei redditi di lavoro dipendente nella potestà impositiva di uno RAGIONE_SOCIALE è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa.
In tale ipotesi L’RAGIONE_SOCIALE, a seguito della Raccomandazione del Consiglio OCSE del 24 ottobre 1991, si e’ impegnata a seguire il cosiddetto “metodo della presenza fisica”, che tiene conto della
effettiva durata dell’attività svolta nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal lavoratore dipendente non residente (cfr. Cass. n.27278/2023).
Di conseguenza, per determinare il corretto regime fiscale della retribuzione e RAGIONE_SOCIALE indennità corrisposte al lavoratore dipendente per il lavoro svolto all’estero non può prescindersi dalla individuazione della residenza fiscale del percipiente al momento della corresponsione e del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa che ha dato causa alla erogazione degli emolumenti.
Per quanto riguarda la residenza fiscale, a i sensi dell’art. 2 T.u.i.r., <>.
Tale articolo individua, perch é sussista la residenza fiscale nello RAGIONE_SOCIALE, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi RAGIONE_SOCIALE popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello RAGIONE_SOCIALE ai sensi del codice civile; ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in RAGIONE_SOCIALE, allorch è il soggetto abbia nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonch é RAGIONE_SOCIALE proprie relazioni
personali (Cass. n. 13803 del 7/11/2001; Cass. n. 10179 del 26/6/2003; Cass. n. 14434 del 15/6/2010; Cass. 24246 del 18/11/2011; n. 29576 del 29/12/2011; n. 678 del 16/1/2015).
Passando alla disciplina convenzionale, l ‘art.4, comma 1, della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE a sua volta prevede: <>.
Nel caso di specie, il contribuente non ha mai negato di essere residente in RAGIONE_SOCIALE, né ha contestato gli elementi rilevati dall’amministrazione finanziaria, quali la stabile residenza della famiglia del contribuente in RAGIONE_SOCIALE, la proprietà d ell’unico immobile adibito a residenza familiare in RAGIONE_SOCIALE, l’accredito dei compensi derivanti dall’attività lavorativa prestata all’estero su conti correnti accesi presso istituti bancari italiani.
Inoltre, l’elemento evidenziato dal giudice di appello, della permanenza del contribuente in RAGIONE_SOCIALE per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno, non vale di per sé ad escludere la sua residenza in RAGIONE_SOCIALE, in applicazione dei criteri enunciati in particolare dall’art.4 della RAGIONE_SOCIALE (cui la C.t.r., peraltro, fa espresso riferimento).
Dunque, nella specie viene in rilievo la disciplina convenzionale prevista dall’art. 15 per i lavoratori dipendenti, residenti in RAGIONE_SOCIALE, che svolgono la loro attività all’estero .
L ‘art.15 della RAGIONE_SOCIALE prevede :<>.
L’articolo , dunque, stabilisce che i salari che un residente di uno RAGIONE_SOCIALE riceve come corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili solo in detto RAGIONE_SOCIALE, salvo che l’attività non sia svolta nell’altro RAGIONE_SOCIALE contraente. In tale ultimo caso, la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore presuppone la coesistenza di tre requisiti:
il beneficiario soggiorna nell’altro RAGIONE_SOCIALE per un periodo non superiore a 183 giorni dell’anno fiscale;
Al proposito, come più volte evidenziato da questa Corte, deve ricordarsi che la RAGIONE_SOCIALE di Vienna sul diritto dei trattati (art. 31, comma 1) stabilisce che <>.
Nell’interpretazione dell’art.15 della RAGIONE_SOCIALE (che sul punto riproduce i modelli predisposti dall’OCSE) assume importanza la differenza tra le ipotesi in cui espressamente è detto che la potest à impositiva è ‘ soltanto ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di residenza e quelle in cui l’avverbio è omesso.
Sul rilievo da attribuire – in base ai criteri interpretativi dettati dall’art. 31 della RAGIONE_SOCIALE di Vienna sul diritto dei trattati – alla presenza o meno, nelle singole disposizioni RAGIONE_SOCIALE convenzioni contro le doppie imposizioni, dell’avverbio ‘ soltanto ‘ , al fine di stabilire la ripartizione della potest à impositiva tra gli Stati contraenti, questa Corte si è espressa con la sentenza n. 23984 del 2016 (alla cui ampia motivazione si rimanda), affermando, in tema di interpretazione dell’art. 17 della RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE e Francia, che la presenza del ‘soltanto’ non è affatto casuale, ma decisiva, in quanto, in assenza dell’avverbio, la potest à impositiva degli Stati contraenti è concorrente.
Il collegio ritiene, dunque, di superare il diverso orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia n. 9725/21, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE sarebbe chiara ‘nell’ancorare la potest à impositiva allo
RAGIONE_SOCIALE di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato’ , dovendosi ritenere che il ‘soltanto’ di cui al primo periodo sarebbe implicito anche nel secondo.
Alcuni commentatori, in senso critico, hanno rilevato che tale ultima interpretazione non è consentita dal testo dell’art.15 de lla RAGIONE_SOCIALE, secondo i comuni canoni ermeneutici, anche se la differenza tra le due previsioni della tassazione esclusiva o concorrente puo` essere maggiormente apprezzata nel testo della RAGIONE_SOCIALE in lingua tedesca ed inglese (in tale ultima versione, shall be taxable only nel primo caso, may be taxed in that other State nel secondo).
Anche la citazione in Cass. n.9725/21 RAGIONE_SOCIALE istruzioni al Mod. Unico 2009 (secondo cui <>) , secondo taluni dei commentatori, sarebbe viziata, dallo stesso fraintendimento.
Nella specie, la convenzione RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE è redatta ufficialmente sia in italiano, sia in inglese, e nel testo inglese si legge shall be taxable only nel primo periodo, may be taxed in that other State nel secondo periodo.
Sebbene il Commentario Ocse 2017 all’art icolo 15 non accenni esplicitamente alla tassazione concorrente ( Paragraph 1 establishes the general rule as to the taxation of income from employment -other than pensions-, namely, that such income is taxable in the State where the employment is actually exercised), tuttavia , all’articolo 23, punti 6 e 7, ha chiarito che la mancanza dell’avverbio soltanto determina una tassazione concorrente tra i due Paesi contraenti ( <>.
<>).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 36679/2022) in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni ( ex plurimis Cass. 20/11/2019, n. 30140; Cass. 19/12/2018, n. 32842; Cass. 7/9/2018, n. 21865; Cass. 10/11/2017, n. 26638; Cass. 21/12/2018, n. 33218, relativa proprio all’interpretazione della “stabile organizzazione”), deve riconoscersi rilievo interpretativo – cos ì come prevede la stessa convenzione di Vienna (cfr. la citata Cass. n. 23984 del 2016 e Cass. nn. 3367 e 3368 del 2002, n. 7851 del 2004 e n. 9942 del 2000, ivi richiamate) – sia al moRAGIONE_SOCIALE di convenzione approvato in ambito Ocse nel 1963, aggiornato nel 1977 ed oggetto via via di ulteriori emendamenti, sia al commentario Ocse al relativo moRAGIONE_SOCIALE, il quale, pur non avendo valore normativo, costituisce, comunque, una raccomandazione diretta ai paesi aderenti all’Ocse (Cass. 28/7/2006, n. 17206).
Anche nei documenti della prassi amministrativa si legge: <> (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Risposta 27 settembre 2021, n. 626).
Pertanto, nella specie deve concludersi che, in base all’art.15, paragrafo 1, secondo periodo, della RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE lo RAGIONE_SOCIALE della fonte esercita la potestà impositiva in regime di tassazione concorrente con quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di residenza
doppia imposizione giuridica.
Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: <>.
Per completezza, è anche il caso di precisare che quando il lavoratore dipendente, residente in RAGIONE_SOCIALE, presti la propria attività lavorativa all’estero per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi , diventa applicabile l ‘art.51, comma 8 -bis, d.P.R. n. 917/86, il quale prevede che la base imponibile del reddito da lavoro dipendente prestato all’estero sia determinata sulla base RAGIONE_SOCIALE retribuzioni convenzionali, come definite annualmente con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/87.
In caso di reddito determinato convenzionalmente in misura ridotta, in base a quanto previsto dall’ articolo 51, comma 8bis, d.P.R. n. 917/86, il lavoratore dipendente residente fruisce, per le imposte assolte all’estero, di un credito di imposta non in misura piena, ma proporzionale al reddito estero, che concorre alla formazione del proprio reddito complessivo.
Nel caso di specie, non è contestato che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in RAGIONE_SOCIALE, rendendo inapplicabile il meccanismo previsto dall’art.51, comma 8bis, d.P.R. n. 917/86.
Pertanto, il giudice di appello, nel ritenere che il contribuente non fosse residente fiscalmente in RAGIONE_SOCIALE e che non vi fosse la potestà impositiva concorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEno, ai sensi dell’art.15 della RAGIONE_SOCIALE, è incorso nella denunziata violazione della normativa nazionale e convenzionale.
2.3. Il secondo motivo è chiaramente inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione di appello.
Invero la C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento del reddito fosse illegittimo e che il contribuente non fosse incorso in alcuna omissione dichiarativa sanzionabile; pertanto, ha annullato integralmente l’avviso di accertamento, anche con riferimento alle sanzioni irrogate, per le quali è rimasta assorbita ogni questione relativa alla loro quantificazione.
3.1. Infine, in relazione alla violazione dell’art.6 l. n.212/2000, eccepita da parte controricorrente per la prima volta nel presente giudizio, essa è inammissibile sotto plurimi profili, in quanto non risulta avanzata nei precedenti gradi di giudizio e, comunque, è volta ad affermare la violazione di un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, che non sussiste in tema di imposte dirette, come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n.24823/2015).
3.2. In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 6 febbraio 2024