Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10796 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Avv. Acc. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24790/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Bari, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA -SEZIONE STACCATA DI BRESCIA n. 1892/65/2016, depositata in data 31 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La sig.ra NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno
d’imposta 2008. L’RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato (€ 0,00) e accertando un maggior reddito di € 274.457,18 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, tre autovetture di grossa cilindrata, acquisto di titoli di partecipazione e acquisto di ulteriore autovettura di grossa cilindrata.
Avverso l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 54/02/2013, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, statuendo che il reddito andava rideterminato sulla sola base della disponibilità dell’immobile e di due autovetture.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE che, non contestando ad ogni modo la riduzione RAGIONE_SOCIALE autovetture disponibili da tre a due, presentava altresì appello incidentale.
Con sentenza n. 1892/65/2016, depositata in data 31 marzo 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame della contribuente e rigettava quello incidentale dell’ufficio, condannando quest’ultimo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. La contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., con affermazioni generiche e apodittiche, ha stabilito il centro degli interessi della contribuente in Russia, nonostante l’esistenza di visti d’ingresso per l’Italia, dove la stessa era socio di maggioranza di una RAGIONE_SOCIALE che possedeva immobili e autovetture, nonché la sospetta dichiarazione attestante un rapporto di lavoro in Russia e, infine, una non provata famiglia nel citato Paese.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 2 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto che la mancanza di domicilio in Italia fosse dirimente per decidere del difetto di capacità passiva della contribuente, non tenendo invece conto della sua residenza in Italia.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha negato la residenza in Italia della contribuente per il 2008, nonostante la documentata esistenza di un permesso di soggiorno per quell’anno e la sospetta dichiarazione attestante un rapporto di lavoro in Russia.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha affermato che la contribuente non aveva prodotto redditi in Italia, facendo riferimento a sospetta dichiarazione attestante rapporto di lavoro in Russia, a non meglio precisate, e non evincibili da specifica documentazione, cospicue somme ricevute dall’ ex coniuge, il quale ultimo avrebbe anche pagato polizze assicurative e una non definita auto BMW (la contribuente ne possedeva due), così come, infine, a poco attendibile dichiarazione di mancato pagamento di quote sociali della RAGIONE_SOCIALE, dalla dichiarazione dei redditi per il 2009 della quale la contribuente risultava invece essere socia.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 112 cod. proc. civ. e 7 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha considerato invii di denaro dell’ ex coniuge della contribuente superiori ai €180.000,00, ricollegandoli a spese diverse dall’acquisto di autovetture, e il pagamento da parte di questi di polizze RCA, in questo modo decidendo extra petita .
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 38 d.P.R. n. 600/1973, 2697 cod. civ., 2727 e 2729 cod. civ. in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto le erogazioni dell’ ex coniuge idonee a giustificare il reddito della contribuente sinteticamente accertato, senza appurare il titolo di siffatte erogazioni, esse poi non potendosi intendere avere natura liberale data la mancanza di specifica prova documentale a supporto.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ. in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra le somme opposte in elisione del reddito sinteticamente accertato e le spese componenti quest’ultimo, o quantomeno l’entità e durata nel possesso RAGIONE_SOCIALE prime; solo tramite simili prove, la contribuente avrebbe potuto giustificare il reddito sinteticamente accertato.
Preliminarmente va disaminata l’istanza di differimento di udienza avanzata dalla contribuente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Tale richiesta va disattesa.
Nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore della parte costituita prima dell’udienza di discussione (o dell’adunanza in camera di consiglio), non determina l’interruzione del processo. Tuttavia, la Corte ha il potere di differire l’udienza (o l’adunanza), disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentirle di nominare un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti già essere stata informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. Sez. U., 23/01/2006, n. 1206; Cass. Sez. U., 13/01/2006, n. 477; conforme, ex multis , Cass. nn. 7751/2020, 2107/2023).
Nella fattispecie in esame, la parte si è già munita di nuovo difensore, il quale si è costituito con propria comparsa ( nella quale, peraltro, si limita a riportarsi alle argomentazioni già esposte nel controricorso proposto dall’originario difensore, poi deceduto ), quindi, non può ragionarsi in termini di mancata informazione in ordine alla fissazione dell’adunanza camerale .
Tanto premesso, giova premettere alla trattazione dei motivi la considerazione che l’applicazione dell’art. 4, comma 2, della
convenzione Italia-Federazione Russa di cui alla legge 9 ottobre 1997, n. 370 – il quale detta criteri di risoluzione del possibile conflitto tra le potestà impositive dei due Stati, quando una persona fisica sia considerata residente di entrambi- presuppone che sussista in ambedue i Paesi la residenza della medesima persona, nei sensi di cui al primo comma, secondo le rispettive leggi nazionali.
In giurisprudenza, il medesimo principio è stato affermato, sia pur con riferimento ad altra convenzione, da Cass. 18/03/2021, n. 7622 secondo cui ‘ In tema di divieto di doppie imposizioni, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord – ratificata con l. n. 329 del 1990 – il criterio dell'”abitazione permanente” (o le altre regole di cui alle lettere a)-d) del paragrafo 2), può venire in rilievo solo qualora, all’esito dell’esame complessivo del quadro indiziario considerato, si accerti che il contribuente era, nel periodo d’imposta controverso, contemporaneamente “residente” tanto in Italia che nel Regno Unito, nel senso che, in virtù della legislazione di ciascuno di detti Stati, era assoggettato da ognuno ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua RAGIONE_SOCIALE o di ogni altro criterio di natura analoga e sempre che per nessuno di tali Stati ricorra la clausola di riserva di cui al secondo periodo del primo paragrafo dell’art. 4 cit. ‘.
3.1. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non ha accertato la sussistenza dei presupposti della residenza della contribuente in ambedue gli Stai, secondo le rispettive leggi nazionali, poiché ha in radice escluso la residenza della contribuente in Italia, secondo la normativa interna. Pertanto, la ratio decidendi della sentenza impugnata ed il fulcro di questa controversia risiedono, innanzitutto, in quest’ultimo accertamento negativo.
Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile oltre che infondato.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758). Questo principio, in forza del RAGIONE_SOCIALE rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
4.1. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6; la C.t.r. ha motivato l’insussistenza della soggettività passiva in Italia inferendola dal fatto che la ricorrente aveva documentato, attraverso visti sul passaporto, di essere stata presente in Italia per brevi periodi nel 2006 e nel 2007 e che ad agosto 2008 aveva presentato richiesta di permesso di soggiorno ottenuto nel 2009 quando portava la propria residenza in Italia prima a RAGIONE_SOCIALE e poi a Forte dei Marmi.
Il secondo motivo è inammissibile, oltre che infondato.
In tema d’imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché RAGIONE_SOCIALE relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi (nella specie, la collocazione della famiglia e dell’abitazione principale in Italia) ed a prescindere dall’iscrizione del soggetto nell’AIRE (Cass. 19/05/2010, n. 12259; Cass. 29/12/2011, n. 29576; Cass. 16/01/2015, n. 678).
5.1. Nel caso di specie, la C.t.r., a differenza di quanto dedotto nel motivo di ricorso, non ha fondato sulla mancanza di residenza anagrafica o domicilio in Italia la negazione della capacità passiva della contribuente, ma ha opinato, applicando il parametro normativo richiamato, che il centro degli interessi della contribuente non si collocasse in Italia fino al 2009.
Pertanto, il mezzo non attinge puntualmente la ratio decidendi sulla quale si fonda la decisione impugnata, né può comunque censurare
in fatto il relativo accertamento, non essendo ciò ammissibile imn questa sede di legittimità.
Il terzo motivo è infondato.
Nella sentenza non si rinviene una motivazione parvente, avendo la C.t.r. palesato l’iter logico -giuridico con cui è pervenuta al proprio convincimento; né la pronuncia è affetta dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che sussiste solo quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, o quando sostituisca d’ufficio un’azione ad un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda, evenienze che non emergono nel caso di specie.
7. Il quarto motivo è infondato.
Con esso, la ricorrente reitera la censura della motivazione parvente allorquando, nella sentenza, la C.t.r. argomenta sull ‘ accertamento della residenza, o meno, in Italia della contribuente. Valgono, in ordine alla precipua doglianza, le considerazioni svolte sub 4. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 Cost.
Dal rigetto dei primi quattro motivi di ricorso, discende l’assorbimento dei restanti. Infatti, una volta accertato che la contribuente non era soggetto passivo dell’imposizione italiana, le ulteriori questioni di cui allo stesso motivo 4, ed ai motivi 5, 6 e 7, attinenti all’esistenza o meno di un reddito sinteticamente accertato, restano assorbite dalla negazione della legittimazione passiva sostanziale della controricorrente.
In conclusione, vanno rigettati i primi quattro motivi di ricorso con assorbimento dei restanti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti. Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 7.800,00, oltre ad € 200,00 per esborsi ed al rimborso forfettario nella misura del 15 %, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma in data 9 febbraio 2024.