Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1291 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1291 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19061/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIOo Stato (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso la Sentenza AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Regionale AVV_NOTAIOa Campania n. 1275/2023 depositata il 20/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 02.09.2020, l’Ufficio Controlli AVV_NOTAIOa Direzione Provinciale 1 di Napoli -sulla base di un PVC AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE e di una segnalazione AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, dai cui controlli e valutazioni effettuate in sede di verifica, era emerso che il sig. COGNOME, nell’anno 2016, ave va posto in essere diverse attività fraudolente traendone proventi illeciti determinati complessivamente in €
1.061.720,37, di cui € 52.543,95 dall’emissione di fatture false ed € 1.009.176,42 dal riciclaggio internazionale di valuta – notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2016, con il quale determinava ai fini II.DD., ex art. 38 del DPR 600/1973, i compensi non dichiarati in € 1.061.720,37 ed accertava ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 41 bis DPR 600/1973 il reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF in € 1.061.877,00 assoggettando i proventi illeciti a tassazione ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 14, comma 4, AVV_NOTAIOa Legge 24 dicembre 1993 così come modificata dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006 n. 233.
Il contribuente ricorreva avverso il predetto atto impositivo, ma le sue ragioni non trovavano accoglimento nei gradi di merito.
Avverso la decisione assunta dal giudice AVV_NOTAIO‘appello propo neva ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di impugnazione e l ‘ RAGIONE_SOCIALE resist eva con controricorso.
In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata AVV_NOTAIOa controversia ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 bis cod. proc. civ.
Il ricorrente presentava allora istanza di trattazione del ricorso, ritualmente opposta dal ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2 nonché AVV_NOTAIO‘art. 43 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché erroneamente il giudice regionale ha ritenuto che la documentazione e gli elementi prodotti dal contribuente non dimostrassero la sua residenza estera e quindi sotto il profilo AVV_NOTAIO‘errata applicazione del concetto di ‘prova contraria’ sufficiente a vincere la presunzione di potestà impositiva.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione AVV_NOTAIO‘art. 360 n.4 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. per
vizio di motivazione, censurando c’ omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove offerte da parte appellante, oggi ricorrente, nonché la valutazione RAGIONE_SOCIALE stesse, con particolare riferimento ai rilievi tecnici formulati in apposita consulenza, alle risultanze indiziarie richiamate in sentenza e alle plurime documentazioni prodotte in giudizio, riferibili all’effettività AVV_NOTAIOa residenza del contribuente presso il Principato di Monaco fin dal 1991 e del conseguente difetto di potestà impositiva.
I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono inammissibili.
3.1. L’art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testualmente prevede: «1. Soggetti passivi AVV_NOTAIO‘imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio AVV_NOTAIOo Stato. 2. Ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi AVV_NOTAIOa popolazione residente o hanno nel territorio AVV_NOTAIOo Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi AVV_NOTAIOa popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».
Dunque, qualora il soggetto, che si sia cancellato dall’anagrafe nazionale e si sia iscritto ad una anagrafe estera (con conseguente inserimento del suo nominativo anche nell’RAGIONE_SOCIALE.I.RAGIONE_SOCIALE.E. -anagrafe italiani residenti all’estero), abbia fissato la sua residenza in un paese considerato a ‘ fiscalità privilegiata ‘ (quale il principato di Monaco), secondo quanto determinato dal RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘Economia, vi è la presunzione legale di residenza in Italia e quindi di capacità impositiva, salvo prova contraria, che deve essere ovviamente fornita dal soggetto che risiede formalmente all’estero.
3.2. Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la propria residenza effettiva nel principato di Monaco, poiché aveva dedotto a tal fine solo elementi formali, che, peraltro, erano smentiti da una serie di ulteriori elementi indiziari dai quali, invece, poteva ricavarsi la residenza in Italia.
3.3. Sul punto parte ricorrente, pur formalmente censurando la sentenza per violazione di legge, in realtà, ha sollecitato un nuovo accertamento di fatto da parte di questa Corte, come confermato dalle deduzioni svolte nella memoria di opposizione ex art. 380bis c.p.c., laddove il ricorrente afferma, tra l’altro, di avere inteso censurare «la motivazione in quanto tale, la quale nella sua interezza e struttura denota il mancato rispetto del concetto normativo AVV_NOTAIOa ‘prova contraria’ (o comunque non lo esplicita in maniera tale da giustificare poi quella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove) che nella fattispecie sia idonea a vincere la presunzione legale prevista dalla norma».
3.4. Dall’esame AVV_NOTAIOa sentenza impugnata emerge, al contrario, che il giudice di appello ha esaminato gli elementi di prova addotti dall’Ufficio e quelli indicati dal contribuente e, con ragionamento logico ed immune da vizi, ha ritenuto che le prove fornite dall’Amministrazione finanziaria fossero idonee a dimostrare che l’effettiva residenza del COGNOME fosse in Italia.
Nella motivazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata si dà ampio risalto alle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini svolte nei confronti del contribuente, rilevando che le prove contrarie addotte da quest’ultimo, invece, non sono idonee a confutare l’ampio materiale probatorio fornito dall’Ufficio.
Evidenzia la CTR che gli elementi di prova contraria addotti dal contribuente sono costituiti da dati meramente formali (iscrizione all’AIRE; mancanza di legami familiari con l’Italia; abitazione disponibile in Monaco; assicurazione sull’abitazione stipulata a
Monaco; autovetture di proprietà con targa monegasca; consumi energia elettrica comprovanti l’uso AVV_NOTAIO‘abitazione a Monaco; documento di identità monegasco, patente monegasca e passaporto comprovante la residenza a Monaco; dichiarazioni fiscali depositate a Monaco per gli anni 2014/2015/2016/2017; pagamento a Monaco dei contributi pensionistici), assolutamente insufficienti a vincere la presunzione legale.
3.5. La CTR , senza alcuna inversione AVV_NOTAIO‘onere AVV_NOTAIOa prova, che gravava sul contribuente, ha esaminato gli elementi addotti da quest’ultimo e li ha ritenuti insufficienti a dimostrare l’effettiva residenza nel Principato di Monaco, sia perché di natura meramente formale, sia perché smentiti da una serie di ulteriori dati fattuali, emergenti dalle indagini esperite in sede penale (intercettazioni, pedinamenti, verifiche sul territorio, utilizzo del telepass, dichiarazione di terzi, dai quali risultava la presenza costante del contribuente in Italia, la casa di residenza abituale con la sua compagna ed il garage, la residenza in Italia di tutti i suoi familiari).
3.6. Per quanto attiene al tema, sollevato da parte ricorrente, AVV_NOTAIOa archiviazione, in sede penale, RAGIONE_SOCIALE notizie di reato oggetto RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari nelle quali erano stati raccolti gli elementi indiziari posti a fondamento AVV_NOTAIO‘accertamento tributario, si osserva che, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE recenti modifiche normative che hanno comportato l’introduzione del nuovo art. 21 -bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, è solamente la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ad avere efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
3.7. Tanto precisato, si deve ribadire che la critica al ragionamento presuntivo, che nel caso di specie si sostanzia nell’enunciazione di
una diversa modalità AVV_NOTAIOa sua ricostruzione, e si risolve nel suggerimento di un diverso apprezzamento AVV_NOTAIOa questio facti , si pone al di là AVV_NOTAIOa fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., atteso che il giudice di merito, nel porre a fondamento AVV_NOTAIOa propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez., 1, 2/8/2016, n. 16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass.,04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass., 07/02/2004 n. 2357).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
5 . Le spese di lite seguono l’ordinario criterio AVV_NOTAIOa soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme -liquidate in dispositivo – in favore AVV_NOTAIOa controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, c.p.c., nonché AVV_NOTAIOa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, c.p.c.
5 .2. Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis AVV_NOTAIOo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in euro 8.200,00, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento AVV_NOTAIO‘ulteriore somma pari euro 4.100,00, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 96, terzo comma, c.p.c.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di euro 500,00 in favore AVV_NOTAIOa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/01/2025.