Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9050 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– contoricorrente –
Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2909/37/16, depositata il 12 maggio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22
febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio alla propria istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate dalla datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE sulle somme a lui corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, t.f.r. e saldo ferie, sul presupposto di essere egli soggetto non residente in Italia, e di aver scontato l’imposta all’estero percependo gli emolumenti in valuta straniera. La CTP accoglieva parzialmente il
ricorso, disponendo il rimborso delle somme trattenute relativamente al periodo di lavoro all’estero. La CTR, adìta dall’RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello.
Ricorre in cassazione quest’ultima prospettando due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 51 TUIR, avendo asseritamente la CTR errato nell’interpretare tali disposizioni finendo per avallare la decisione di primo grado, che appunto assoggettava all’imposizione straniera i redditi colà maturati e percepiti, senza considerare i dati emergenti dal processo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
E’ infatti pacifico fra le parti che il contribuente ha lavorato costantemente all’estero durante il periodo successivo al 1987, e che lo stesso era iscritto all’RAGIONE_SOCIALE
Ora in proposito è vero che in base alla costante giurisprudenza di questa Corte
In tema d’imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 T.U.I.R. e 43 c.c., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione all’AIRE
(cfr. Cass. 11/10/2022, n. 29635).
Tuttavia la CTR, lungi dal disconoscere tale principio, ha svolto un accertamento in fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità, in ordine all’effettività di tale residenza all’estero, ed esaminando criticamente gli elementi che l’RAGIONE_SOCIALE aveva portato a suffragio del mantenimento in Italia del proprio centro di interessi,
il che poggiava essenzialmente sulla presenza sul suolo nazionale della propria famiglia.
In effetti la CTR osservava che anche tale elemento non era nella specie decisivo, visto che i figli erano nati all’estero e che il contribuente aveva fruito di contributi per le spese scolastiche sostenute per gli stessi sempre all’estero.
In definitiva, anche laddove allega la produzione di dichiarazioni in Italia (anche qui oggetto di esame ed accertamento da parte del giudice di merito) ciò che chiede l’RAGIONE_SOCIALE non è la verifica circa l’errata ricognizione della norma o della sussunzione della fattispecie in essa, ma un riesame dell’accertamento di fatto.
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 20 TUIR e 2697, cod. civ., poiché la CTR avrebbe trascurato che, avendo il processo ad oggetto un’istanza di rimborso, il contribuente non avrebbe certificato la sussistenza circa le condizioni richieste per i benefici previsti dalle Convenzioni internazionali nella specie applicabili per ottenere la ripetizione delle ritenute asseritamente corrisposte a titolo di t.f.r.
2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
In tema di azione di rimborso il contribuente è certamente gravato dell’onere di dimostrare i relativi presupposti.
Peraltro, una volta affermata la sua residenza all’estero, come nella specie, e in applicazione dell’art. 18 delle convenzioni sulle doppie imposizioni (tutti gli stati interessati nella specie hanno sottoscritto una convenzione contro le doppie imposizioni in base al comune modello RAGIONE_SOCIALE) dovendosi ritenere ivi tassate anche le somme corrisposte in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, siffatto onere risulta soddisfatto da un lato attraverso la prova delle operate ritenute, il che è pacifico; dall’altro attraverso quella, non già come pare pretendere in principalità l’RAGIONE_SOCIALE, dell’effettività di un prelievo fiscale da parte dello stato estero, sibbene dalla certificazione dell’assoggettamento ad imposizione del cittadino
italiano all’imposizione, indipendentemente da un’effettività del prelievo.
Invero il modello di convenzione RAGIONE_SOCIALE (il primo risalente al 1963), in attuazione del quale è stata firmata a Roma, il 9 marzo 1976 (poi ratificata con l. 23 dicembre 1978, n. 943), anche la Convenzione in oggetto, stabilisce all’art. 4 che l’espressione ‘residente in uno stato contraente’ designa ogni persona la quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato (‘is liable to tax’), espressione ripetuta all’art. 4 della Convezione in esame, e nel relativo commentario RAGIONE_SOCIALE si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza (‘The article is intended to define the meaning of term ‘Resident of a contracting state’ and to solve cases of double residences’), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale.
Anche le indicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE sono in tal senso ‘L’autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l’Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell’aliquota convenzionale. Il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato. Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile’ e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall’RAGIONE_SOCIALE per i residenti fiscali in Italia (cfr. RAGIONE_SOCIALE Entrate prot. n. 2013/84404).
La CTR però, pur a fronte dell’espressa doglianza dell’RAGIONE_SOCIALE, come riportata anche nella parte in fatto della sentenza impugnata, non ha minimamente considerato tale aspetto, così ignorando una verifica dovuta in ossequio al principio dell’onere della prova
stabilito dall’art. 2697, cod. civ., che per l’effetto risulta nella specie effettivamente violato.
La sentenza dev’essere dunque cassata in riferimento all’accoglimento del secondo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, conformandosi al principio espresso nella parte motiva a proposito del motivo accolto, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e in relazione allo stesso cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024