Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29463 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
Oggetto: Diniego di rimborso IRPEF- Convenzione Italia – Regno Unito contro doppie imposizioni
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 3224/2022 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo n. 516/2021, pronunciata il 27 maggio 2021 e depositata il 25 giugno 2021, non notificata
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
NOME sigNOME NOME COGNOME, titolare di pensione d’invalidità RAGIONE_SOCIALE categoria RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) richiese in data 12 dicembre 2017 al Centro Operativo di Pescara il rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute alla fonte subite su detta prestazione pensionistica per gli anni dal 2013 al 2016, invocando l’art. 18 RAGIONE_SOCIALE Convenzione tra Repubblica Italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988, ratificata e resa esecutiva con l. 5 novembre 1990, n. 329.
A sostegno di detta istanza produsse documentazione atta a comprovare, secondo il richiedente, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE propria residenza fiscale in Gran Bretagna per il periodo di riferimento, sebbene la cancellazione dall’anagrafe RAGIONE_SOCIALE popolazione residente in Italia e la conseguente iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) fosse avvenuta soltanto nel 2017.
Su detta istanza fu emesso diniego espresso di rimborso con provvedimento del 30 gennaio 2019, prot. n. 1986.
Detto provvedimento fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, che accolse parzialmente il ricorso per le annualità dal 2014 al 2016, ritenendo che per l’anno 2013 in relazione alla data di proposizione dell’istanza di rimborso il contribuente fosse incorso in decadenza.
La sentenza resa dalla CTP di Pescara fu impugnata dall’Ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, con sentenza n. 516/2021, depositata il 25 giugno 2021, non notificata, accolse integralmente l’appello, confermando la legittimità del diniego di rimborso impugnato dal contribuente sul presupposto RAGIONE_SOCIALE comprovata residenza fiscale del contribuente in Italia sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze anagrafiche.
Il contribuente ricorre per cassazione avverso detta pronuncia, sulla base di un unico motivo di ricorso, cui l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione, il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, alla quale si è riportato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 4, comma 2, lett. a) e 18 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Italia -Regno Unito avverso le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 329, nonché dell’art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto legittimo il diniego espresso di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute alla fonte applicategli sulla pensione d’invalidità percepita per
gli anni dal 2013 al 2016 sul presupposto RAGIONE_SOCIALE ritenuta residenza fiscale del contribuente in Italia in quanto iscritto all’anagrafe RAGIONE_SOCIALE popolazione residente in Italia, laddove avrebbero dovuto essere valorizzate le circostanze, già vagliate dal giudice di primo grado, che avrebbero dovuto invece indurre la CTR a ritenere l’effettiva residenza fiscale del contribuente nel Regno Unito dove si era trasferito sin dal 2010 con l’intero nucleo familiare e dove, dal primo gennaio 2013, risultava soggetto al potere impositivo dell’Autorità fiscale del Regno Unito, come da certificazione dell’Autorità fiscale britannica prodotta agli atti del giudizio di merito.
1.1. Il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso basato, sono fondati e come tali meritevoli di accoglimento.
La sentenza impugnata muove dalla considerazione dell’assoluta prevalenza RAGIONE_SOCIALE normativa RAGIONE_SOCIALE (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis ), secondo cui «i fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi si considerano RAGIONE_SOCIALE le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi RAGIONE_SOCIALE popolazione residente o hanno nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile», con la conseguenza che il criterio formale dell’iscrizione del contribuente all’RAGIONE_SOCIALE ed il correlativo difetto d’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE assumerebbero valore di presunzione assoluta in grado di radicare la residenza fiscale ai sensi RAGIONE_SOCIALE citata norma.
1.2. Tale assunto risulta inficiato dal denunciato error in iudicando .
Premesso che in fatto è pacifico che il trattamento pensionistico sul quale entrambi gli Stati (Italia e Regno Unito) rivendicano il proprio potere impositivo, ha natura di pensione privata, trova applicazione nella fattispecie in esame l’art. 18, par. 1 , RAGIONE_SOCIALE succitata
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, secondo il quale, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19 RAGIONE_SOCIALE Convenzione medesima (che riguarda le pensioni pubbliche), «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno RAGIONE_SOCIALE contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto RAGIONE_SOCIALE».
1.3. La normativa convenzionale, che trova applicazione nelle disposizioni concernenti le imposte sui redditi (art. 75, d.P.R. n. 600/1973) impone, quindi, la verifica, da parte del giudice di merito, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE tie -break rule convenzionale di cui all’art. 4 par. 2, in particolare lettere a) e b), RAGIONE_SOCIALE Convenzione, secondo cui, «uando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni:
detta persona è considerata residente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contraente nel quale dispone di un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno RAGIONE_SOCIALE Stati contraenti, è considerata residente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro RAGIONE_SOCIALE interessi vitali);
se non si può determinare lo RAGIONE_SOCIALE contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno RAGIONE_SOCIALE Stati contraenti, essa è considerata residente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contraente in cui soggiorna abitualmente».
Il contribuente, che ha prodotto certificazione di residenza fiscale ai sensi dell’art. 29 RAGIONE_SOCIALE citata convenzione secondo la quale risulta essere stato subject to tax nel Regno Unito per gli anni ai quali si
riferisce l’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute operate dal Fisco italiano (cfr. al riguardo, Cass. sez. trib., ord. 6 novembre 2023, n. 30779) ha diritto a che, nel merito, siano dunque concretamente indagati i criteri di collegamento convenzionale di cui al citato art. 4, in forza dei quali andrebbe riconosciuta la sola imposizione fiscale del Regno Unito, nel quale il contribuente ha dedotto ed asseritamente provato esservi la propria abitazione permanente ed il centro vitale dei propri interessi, in ragione del prevalente rilievo RAGIONE_SOCIALE convenzione bilaterale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE normativa multilivello (cfr. Cass. sez. 5, ord. 25 maggio 2021, n. 14240; Cass. sez. 5, ord. primo giugno 2021, n. 15207; Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2022, n. 7108).
Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , che, in diversa composizione, provvederà agli accertamenti in fatto demandati in ragione del principio di diritto secondo cui «in materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali di cui all’art. 117, comma 1, Cost., attesa la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione».
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023