Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3343 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3343 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9449-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE – C.F. P_IVA, che la rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 435/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO – SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2022 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME;
Rg 9449/2021 RAGIONE_SOCIALE c/ COGNOME NOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME aveva presentato domanda dì rimborso ai sensi della Convenzione Italia Portogallo per ritenute alla fonte Irpef sull prestazione integrativa corrisposta dall’RAGIONE_SOCIALE, maturata presso RAGIONE_SOCIALE. A seguito della formazione del silenzio rifiuto proponeva opposizione presso la CTP di Pescara, che accoglieva il ricorso della contribuente. A seguito di impugnazione della sentenza di primo grado, la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti p l’applicazione della Convenzione Italia-Portogallo sulla doppia imposizione e riconoscendo il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori somme versate per la prestazione integrativa.
La contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.
Considerato che
1.Con l’unicomotivo del ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., e degli artt. 4 e 27 della Convenzione Italia Portogallo contro l doppie imposizioni ratif. dalla I. 562/1982, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell Convenzione ed avendo la CTR erroneamente ripartito l’onere della prova.
2.11 motivo, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto.
Dalla sentenza impugnata emerge che il giudice di merito ha esaminato la documentazione attestante la residenza della contribuente in Portogallo per più di 183 giorni, come previsto dalla Convenzione Italia Portogallo e dalle istruzioni dell’Ambasciata portoghese depositate in giudízio led ha altresì rilevato che l’Ufficio “non ha sul punto contestato in modo specifico e dettagliato la durata effettiva del periodo di residenza”, né l’efficacia probatoria della documentazione prodotta.
4
Ha poi ritenuto sufficiente al fine dell’applicazione della Convenzione l’astratto assoggettamento al potere fiscale dell’altro Stato, senza che sia necessaria la dimostrazione, come preteso dall’Ufficio, dell’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte in Portogallo.
Il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, che deduce l’insussistenza del presupposti dell’istanza di rimborso per la mancanza di un documento espressamente richiesto dalla Convenzione (art. 27 comma 2, che prevede a corredo dell’istanza di rimborso l’attestazione ufficiale dello stato contraente in cui il contribuente è residente che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alle esenzioni previste nel convenzione) intende in realtà riportare nel giudizio di cassazione, inammissibilmente, contestazioni di fatto esaminate e motivate dal giudice di merito.
Non sussiste peraltro, con conseguente infondatezza del motivo sul punto, il dedotto errato riparto dell’onere della prova da parte dell CTR, avendo questa esaminato la documentazione prodotta e ritenuto dimostrata la residenza della contribuente in Portogallo per il periodo richiesto (183 gg.). L’Ufficio in realtà contesta una mancata valorizzazione di elementi che il giudice ha ritenuto ininfluenti particolare la prova di avere pagato le tasse in Portogallo- statuendo che “non è necessario l’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte nel Paese di residenza ma è sufficiente l’astratto assoggettamento a quel sistema fiscale”. Il principio applicato dalla CTR è coerente con l giurisprudenza di questa Corte che, in relazione alla Convenzione Italia-Svizzera ha sul punto statuito che in tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subìto, essendo lo scopo RAGIONE_SOCIALE convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizìone dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economic
internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540. (Cass. 1070672019; conf. in rel. alla Conv. Italia-Giappone Cass. n. 6583 del 22/03/2011)
È stato altresì statuito, con specifico riferimento alla tassazione del trattamento pensionistico, che questo deve essere tassato nello Stato di residenza del percettore (Cass. n. 6153 del 05/03/2021).
Il ricorso pertanto, contrariamente alla proposta del relatore, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in C. 2.700,00 oltre € 200,00 per esborsi e spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Roma, 15 dicembre 2022