Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28881 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 497 depositata il 24 maggio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza di appello che, riformando la pronuncia di primo grado, accoglieva l’istanza di rimborso proposta dal contribuente sul presupposto dell’asserita doppia imposizione per gli anni 1997, 1999, 2000 e 2001, essendo egli residente e lavorando all’estero (U.S.A.), mentre l’RAGIONE_SOCIALE riteneva al contrario che avesse il centro degli interessi in Italia, facendo riferimento ai certificati anagrafici, alla comproprietà di un immobile, ed avendo presentato il modello Unico. Sulla base della documentazione
CERTIF DI IMPOSIZ ESTERO
prodotta dal contribuente la RAGIONE_SOCIALE riteneva invece che lo stesso negli anni in rilievo avesse vissuto e lavorato negli Stati Uniti e avesse altresì dimostrato la tassazione all’estero avendo prodotto la relativa dichiarazione dei redditi. La domanda introduttiva veniva quindi respinta solo limitatamente al 1997 per sua tardività. Da ciò il ricorso in cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE, basato su tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo motivo si deduce errata interpretazione dell’art. 15 del Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione italo-statunitense sulla doppia imposizione e dell’art. 2697, cod. civ.
1.1. Il motivo è infondato. Il contribuente non solo ha prodotto la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti, come pacifico, ma altresì aveva già prodotto, fin dalla fase amministrativa (all. 20) la ‘Certification of U.S. Tax Residency’.
Al proposito il modello di convenzione OCSE (il primo risalente al 1963), stabilisce all’art. 4 che l’espressione ‘residente in uno stato contraente’ designa ogni persona la quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato (‘is liable to tax’), espressione ripetuta all’art. 4 della Convenzione italo-statunitense, e nel relativo commentario OCSE si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza (‘The article is intended to define the meaning of term ‘Resident of a contracting state’ and to solve cases of double residences’), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale.
Le stesse indicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE sono in tal senso ‘L’autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l’Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell’aliquota convenzionale. Il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del
beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato. Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile’ e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall’RAGIONE_SOCIALE per i residenti fiscali in Italia (cfr. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 2013/84404).
Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste ‘un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso’ (in tal senso, da ultimo, con riferimento ad analoga disposizione di altra convenzione con identico testo sul punto, Cass. 24/04/2023, n. 10884).
Con il secondo motivo si denuncia nullità della decisione per omessa motivazione in ordine alla residenza all’estero del contribuente.
2.1. Anche tale motivo è infondato dal momento che invece la CTR, pur tenendo ben presenti (pag.2 della sentenza) gli elementi portati dall’RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto prevalenti quelli portati dal contribuente, che ha ricollegato all’onere della prova sul medesimo incombente, e pertanto il vizio denunciato è del tutto insussistente.
Col terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente (a quanto pare evincersi) nei documenti portati a suffragio della residenza in Italia.
3.1. Quanto osservato in relazione al motivo precedente determina l’assorbimento del presente motivo.
Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr.
Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna l’amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in € 4.500,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a., ed oltre esborsi per € 200,00.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024