Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2878 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 2878  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19977/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  domiciliata  ex  lege  in  INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro
NOME,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  NOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
 avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  PIEMONTE  n.  141/2016 depositata il 02/02/2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito  il  P.M.  in  persona  del  AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiararsi inammissibili il primo e secondo ed assorbiti il quinto e sesto motivo;
uditi per la ricorrente  Amministrazione  l’AVV_NOTAIO  e  per  la  controricorrente  l’AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate in atti.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con sei motivi, nei confronti di NOME avverso la sentenza in epigrafe.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della sentenza della CTP di Torino, ha dichiarato illegittimo l’avviso di  accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito di capitale ai fini Irpef  e  dell’atto  di  contestazione  con  il  quale,  per  il  medesimo anno, sono state irrogate sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
L’Ufficio, a seguito RAGIONE_SOCIALE informazioni acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese -consistenti nella documentazione bancaria (la c.d. «RAGIONE_SOCIALE COGNOME») frutto del trafugamento, da parte di un funzionario della HSBC Private Bank di Ginevra, dei dati («scheda-cliente», o «fiche») sulla clientela straniera, poi acquisiti dalle autorità francesi e da questa divulgati ad altri Paesi dell’UE a fini di contrasto dell’evasione fiscale -recuperava a tassazione, ai fini Irpef e relative addizionali, i redditi derivanti dalle disponibilità finanziarie depositate presso detto istituto di credito, non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
 La  Commissione  regionale,  dopo  avere  preliminarmente rilevato che «la contribuente risiedeva stabilmente già fin dal 1991 in  Svizzera»,  nel  merito,  pur  ritenendo  che  la  documentazione acquisita  fosse  utilizzabile  e  che,  quanto  alla  disponibilità  della stessa  da  parte  del  COGNOME,  potessero  far  fede  le  modalità  di acquisizione dell’Amministrazione finanziaria, rilevava come  le
informazioni per tale via acquisite potessero essere utilizzate solo quale impulso o spunto di indagine e di conseguenza gli accertatori potessero farne uso a condizione che l’accertamento fosse supportato da ulteriori elementi, nella specie non addotti dall’Ufficio.
Inoltre, riteneva la CTR  che  l’Ufficio  avesse  omesso  di valutare  la  documentazione  prodotta  dalla  ricorrente  a  titolo  di prova  contraria  della  presunzione  stabilita  dall’art.  12,  comma  2 D.L. n. 78/2009 (la lettera HSBC e gli estratti conto patrimoniali, recanti  un  saldo  contabile  al  31.12.2006  inferiore  al  saldo  al 31.12.2005).
Resiste la contribuente con controricorso.
 Il  Pubblico  ministero  ha  depositato  memoria  ai  sensi dell’art.  378,  comma 1, cod. proc. civ., chiedendo l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia la  «Violazione  o  falsa  applicazione  dell’art.  4  della  Convenzione Italia  –  Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con la legge 23 dicembre 1978 n. 943, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»
Contesta la ricorrente la statuizione con cui la CTR avrebbe valorizzato la residenza elvetica della signora NOME, documentata da un certificato di residenza rilasciato dalla Città di Lugano, accogliendo implicitamente il motivo di ricorso relativo alla pretesa insussistenza del presupposto impositivo costituito dal difetto di residenza italiana della stessa; tale statuizione sarebbe in contrasto con il disposto dell’art. 4 della Convenzione Italia – Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni, alla luce del quale la CTR era invece tenuta a compiere il giudizio di prevalenza degli elementi fattuali dedotti dalle parti ai fini della determinazione del “centro di interessi vitali” della contribuente.
 Con  il  secondo  motivo  di  ricorso  si  denuncia  l’«Omesso esame  circa  fatti decisivi per  il giudizio sui quali vi è stata discussione  tra  le  parti,  in  relazione  all’art.  360,  comma  1,  n.  5 c.p.c.».
Deduce l’Amministrazione che, attribuendo rilievo solamente alla  circostanza  documentale  della  iscrizione  anagrafica  presso  la Città  di  Lugano,  i  Giudici  di  seconde  cure  avrebbero  omesso  di esaminare  i  fatti  dedotti  dall’Ufficio  e  dai  quali  aveva  desunto  la sussistenza della residenza italiana della signora NOME.
Con il terzo motivo l’Amministrazione ricorrente lamenta la «Violazione  degli  articoli  2697,  2727  e  2729  c.c.,  in  relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», censurando la statuizione con cui la CTR ha affermato che i dati desumibili dalla c.d. RAGIONE_SOCIALE costituirebbero  elemento  indiziario  inidoneo  a  fondare  la  pretesa tributaria in mancanza di “ulteriori elementi” fattuali.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la «Violazione e falsa applicazione degli articoli 12, comma 2, D.L n. 78/2009, 4 D.L n. 167/1990, 2697 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», censurandosi la statuizione con cui la CTR ha affermato che l’Ufficio avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta dalla contribuente per vincere la presunzione legale relativa di cui all’art. 12, comma 2 D.L. n. 78/2009 (ossia la presunzione della costituzione RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie estere non dichiarate con redditi sottratti a tassazione in Italia).
Con il quinto strumento la ricorrente denuncia l’«Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360. comma 1, n. 5 c.p.c.».
Osserva  l’Amministrazione  che  la  statuizione  oggetto  del precedente motivo sarebbe, quanto meno, affetta dal vizio indicato in rubrica. Avendo, infatti, erroneamente affermato che l’Ufficio non aveva  valutato  la  documentazione  prodotta  dalla  contribuente  al
fine  di  vincere  la  presunzione  legale  relativa  di  cui  all’art.  12, comma 2 D.L. n. 78/2009, i giudici regionali avrebbero omesso di esaminare quanto rappresentato dall’Ufficio circa l’esatta natura e tipologia degli investimenti finanziari esteri compiuti dalla stessa.
Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la «Violazione dell’art. 2 del D.lgs. 546/92, in combinato disposto con gli artt. 12, comma 2, del d.l. 7812009 e 5 del d.l. 167/90, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», in via subordinata censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato la detenzione di attività finanziarie estere in territorio elvetico non dichiarate all’Amministrazione Finanziaria italiana, ha annullato integralmente gli atti impugnati, in luogo di procedere ad una rideterminazione della pretesa tributaria, rapportata alle disponibilità finanziarie emergenti dagli estratti patrimoniali prodotti.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità  dei  primi  due  motivi  di  ricorso,  sollevata  da  parte resistente e condivisa dal pubblico ministero.
Anche alla luce dell’ampio contraddittorio svoltosi nei gradi di merito  in  relazione  a  tale  questione,  estesamente  riportato  negli atti  di  parte,  il  rilievo  dei  giudici  di  appello  avente  ad  oggetto  la cittadinanza elvetica della contribuente riveste natura di autonoma ratio decidendi a sostegno della pronuncia di accoglimento dell’appello e non mero inciso privo di valenza decisionale.
7.1. I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondati.
E’  pacifico  che  la  signora  NOME,  nell’anno  di  imposta  2006, risultasse residente sia in Italia, nel Comune di Rivalta, e ciò sino al 20 luglio 2010, data di iscrizione all’AIRE (come indicato nell’avviso di  accertamento,  richiamato  in  parte  qua  dalla  ricorrente  ai  fini della  autosufficienza),  sia  nella  Confederazione  elvetica,  come  da
certificazione di residenza rilasciata dalla Città di Lugano, documentazione menzionata anche nella sentenza di appello.
7.2. Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che l’art. 4 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 9 marzo 1976, ratificata con L. 23/12/1978, n. 943, nel quale è stato trasfuso il par. 4 del moAVV_NOTAIO di Convenzione Ocse, prevede che «ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno AVV_NOTAIO contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto AVV_NOTAIO, è assoggettata all’imposta nello stesso AVV_NOTAIO, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga».
Il secondo comma dell’art. 4 prevede poi che «Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo AVV_NOTAIO contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO contraente in cui soggiorna abitualmente; c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO contraente del quale ha la nazionalità; d. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di
essi,  le  autorità  competenti  degli  Stati  contraenti  risolvono  la questione di comune accordo».
Occorre appena evidenziare che la convenzione stipulata tra gli  Stati,  al  pari  RAGIONE_SOCIALE  altre  norme  internazionali  pattizie,  riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi  prevale  su  queste  ultime,  dovendo  la  potestà  legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi  internazionali  sanciti  dall’art.  117,  primo  comma,  Cost. (Cass. 14/05/2021, n. 14240).
Al riguardo va ancora ricordato che, con riferimento a casi analoghi, questa Corte ha affermato che «In tema d’imposte sui redditi, in base all’art. 2, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la residenza fiscale in Italia non può essere esclusa solo con l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché RAGIONE_SOCIALE proprie relazioni personali e ciò in quanto va contemperata la volontà individuale con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi e, di conseguenza, va data prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi. Tale conclusione non è contraddetta dalla Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni (ratificata e resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1978, n. 943) in quanto, ai sensi dell’art. 4 del testo dell’accordo, il concetto di residenza fiscale può ben ricollegarsi, ove non sia possibile l’utilizzazione di diversi criteri, al centro degli interessi vitali, ossia al luogo con il quale il soggetto ha più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali» (Cass. n. 24246 del 2011) e ha quindi precisato che «Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali AVV_NOTAIO stesso, dando prevalenza al luogo in cui
la  gestione  di  detti  interessi  è  esercitata  abitualmente  in  modo riconoscibile  dai  terzi,  non  rivestendo  ruolo  prioritario,  invece,  le relazioni  affettive  e  familiari,  le  quali  rilevano  solo  unitamente  ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento» (Cass. n. 16954/2022; Cass. n. 32992 del 2018; conf. n. 18009/2022).
7.3. Sotto il profilo del vizio di violazione di legge la CTR, nel dare esclusiva rilevanza al dato della residenza e non procedendo al giudizio di comparazione previsto dalla disciplina convenzionale e interna,  non ha applicato i richiamati criteri interpretativi affermati da questa Corte.
7.4. Sotto il profilo della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., va ricordato che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.» (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
7.5. La sentenza in scrutinio rientra pienamente nella fattispecie  appena  descritta,  poiché  ha  omesso  di  esaminare  le deduzioni e produzioni a tale riguardo ostese dalle parti, al fine di
operare il giudizio di prevalenza richiesto dalla disciplina convenzionale.
Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, stante l’intima connessione, sono fondati.
8.1.  La  CTR  ha  ritenuto  che  «la  cosiddetta  ‘RAGIONE_SOCIALE  COGNOME‘ costituisce solo una prova indiziaria e che le pretese dell’Amministrazione Finanziaria devono essere suffragate da ulteriori elementi probatori».
Ciò  premesso,  ha  escluso  «che  l’Ufficio  abbia  supportato  la propria pretesa  tributaria con  i suddetti ‘ulteriori  elementi’», Affermando per contro che esso aveva «aveva omesso di valutare la documentazione che i ricorrenti hanno prodotto», non fornendo la  ‘prova  contraria’  rispetto  alla  documentazione  prodotta  dalla controparte da  cui emergeva  l’inesistenza dei redditi e RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie contestate.
8.2.  L’RAGIONE_SOCIALE  contesta  tale  decisione  sotto  i profili  sia  della  violazione  degli  artt.  2697,  2727  e  2729  c.c.,  sia della violazione dell’art. 12 comma 2 del decreto legge n. 78/2009.
8.3. Con riguardo alla seconda violazione denunciata, questa Corte, pur avendo statuito che la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, con riferimento agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, ha precisato che ciò non preclude all’Ufficio di provare l’esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti occultamente in Paesi a fiscalità privilegiata, anche sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, ex art. 38 d.P.R. n.600 del 1973, con riguardo alla rettifica del reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, senza fare
ricorso  alla  presunzione  legale  in  oggetto  (Cass.  29/11/2019  n. 31243).
Quanto all’acquisizione di dati posti a fondamento dell’atto impositivo impugnato, la giurisprudenza univoca della Corte, con specifico riguardo alla «RAGIONE_SOCIALE», ha stabilito che, in tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da specifica previsione di legge, e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass. 05/12/2019, n. 31779, Cass. 28/04/2015, n 8605).
8.4. A tale riguardo va ancora considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, civile e tributaria, in tema di presunzioni semplici, gli elementi di prova non devono essere più di uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della «concordanza» ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Con specifico riferimento alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, Cass. 12/02/2018, n. 3276 la quale ha affermato che l’Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè, dotato di elevata valenza probabilistica; nei medesimi termini, di recente, v. Cass. 31/10/2023, n. 30199)
8.5. Nel caso in esame la RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che gli elementi tratti dalla la RAGIONE_SOCIALE COGNOME da soli non fossero sufficienti a corroborare la presunzione di evasione, giacché occorrevano ‘ulteriori elementi’, non ha fatto corretta applicazione dei princìpi di cui sopra, ed ha continuato in tale erronea applicazione laddove ha sostenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse fornito la ‘prova contraria’ agli elementi documentali prodotti da controparte, in quanto tale ragionamento sulla necessità della
prova contraria parte proprio dall’idea di fondo, errata, della sicura irrilevanza probatoria RAGIONE_SOCIALE emergenze della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Da  qui  la  fondatezza  dei  motivi  anche  nella  parte  in  cui  si deduce la violazione dell’art. 2729 c.c.
 In  conclusione,  accolti  il  primo,  secondo,  terzo  e  quarto motivo di ricorso e assorbiti il quinto e sesto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo  grado  del  Piemonte  affinché,  in  diversa  composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la  sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia  tributaria di secondo  grado  del  Piemonte  affinché,  in  diversa  composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12/01/2024.