Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6175 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6175 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
DOCCHE NOME GAVINO,
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA, n. 562/2023, depositata il 18/09/2023,
Cartella di pagamento -luogo RAGIONE_SOCIALE notifica -risultanze anagrafiche -valore presuntivo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6201/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente – contro
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME impugnava l’atto di pignoramento di crediti presso terzi n.102 2016 2780000580006, per il cui tramite l’RAGIONE_SOCIALE aveva avviato a suo carico un’azione esecutiva al fine di soddisfare, coattivamente, un credito pari ad € 1.617.752,14 derivante dall’omesso pagamento di tributi erariali . Assumeva di esser venuto a conoscenza sia del procedimento esecutivo che degli atti prodromici solo il 3 gennaio 2017, in occasione del ricevimento RAGIONE_SOCIALE notifica di fissazione dell’udienz a ex art. 543 cod. proc. civ. Per l’effetto, chiedeva l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA, 102 2008 0035341647000, 102 2011 0031768570000, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE.
La RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile il ricorso poiché tardivamente proposto stante l’accertata regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche .
Avverso tale pronuncia proponeva appello il contribuente e la RAGIONE_SOCIALE.t.r lo accoglieva parzialmente annullando la cartella 102 NUMERO_CARTA.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione nei confronti del contribuente, il quale non ha espletato attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’ RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
Censura la sentenza per aver dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella sulla base RAGIONE_SOCIALE sole risultanze anagrafiche ponendosi, così, in contrasto con il principio di prevalenza RAGIONE_SOCIALE residenza effettiva su quella anagrafica.
In particolare, l’Ufficio censura la sentenza nella parte in cui -dopo aver rilevato che la notifica RAGIONE_SOCIALE due cartelle era avvenuta presso la precedente residenza anagrafica del contribuente (INDIRIZZO, mentre quella attuale era INDIRIZZO), a mani di persone qualificatesi come impiegata e persona addetta al ritiro -ne ha rilevato la notifica nulla in quanto avvenuta presso un indirizzo non corrispondente a quello di residenza e senza che l’atto fosse stato consegnato a mani proprie del destinatario.
Osserva, in proposito, che, al fine dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata; che, nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario; che, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova; che la residenza effettiva prevale su quella anagrafica. Rileva in proposito che i giudici di primo grado avevano ritenuto che il luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALE notifiche fosse comunque riferibile al destinatario; che il contribuente non aveva addotto prove dalle quali desumere il venir meno del collegamento con detto ultimo, essendosi solo limitato ad affermare che non aveva dipendenti; che presso l’indirizzo in esame il contribuente aveva avuto la propria residenza fino a qualche anno prima e che l’indirizzo era ancora riconducibile al contribuente nell’anagrafe tributaria così come
indicato negli estratti di ruolo in atti; che solo negli anni successivi, come ricavabile dalle relate in atti concernenti successive cartelle di pagamento, l’immobile sito in INDIRIZZO aveva cessato di costituire la residenza effettiva del contribuente.
Il motivo è fondato.
2.1. Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale ultimo assume rilevanza esclusiva ed è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse (Cass. n. 8463/2023). La circostanza secondo la quale nell’indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce, pertanto, mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza RAGIONE_SOCIALE relata (Cass. n. 4274/2019). Si è precisato, quindi, che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo, questa, valore meramente presuntivo (Cass. n. 15183/2024).
2.2. La C.t.r., non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto invalida la notifica, solo perché eseguita in un luogo diverso da quello RAGIONE_SOCIALE residenza anagrafica -e ciò sebbene il plico fosse stato consegnato -ma non ha in alcun modo motivato in ordine alla residenza effettiva del contribuente, ed affermando erroneamente che solo la notifica in mani proprie avrebbe potuto sanare il vizio.
In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sardegna, in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sul regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sardegna in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME