Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 990 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 31624 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
Comune di Ciampino, in persona del Commissario Straordinario,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del EMAIL;
-ricorrente –
NOME COGNOME
-intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2485/11/2021, depositata in data 13 maggio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-il Comune RAGIONE_SOCIALE Ciampino, in persona del Commissario Straordinario, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n.3645/12/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 21/2017 con il quale l’ente comunale aveva recuperato l’IMU, per l’anno 2016, in relazione ad un appartamento sito in Ciampino (INDIRIZZO), INDIRIZZO, stante il mancato riconoscimento del diritto all’esenzione per “abitazione principale” attesa la mancata iscrizione anagrafica della contribuente e del suo nucleo familiare nel Comune in cui si trovava l’immobile quale condizione necessaria per la concessione del beneficio in questione ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011;
– in punto di diritto, il giudice di appello ha affermato che: 1) mancanza del dato formale della residenza anagrafica del nucleo familiare della contribuente nell’immobile in questione non toglieva rilievo al fatto conclamato che quest’ultima, con il suo nucleo familiare,
Contro
di fatto abitasse stabilmente nell’immobile oggetto della ripresa a tassazione sin dal 1981, pur essendo formalmente residente a Roma nell’anno di imposta considerato; 2) era da riconoscere il diritto all’esenzione IMU in capo alla contribuente trattandosi dell’unica abitazione definibile come principale, non avendo l’interessata goduto della detta agevolazione per altro immobile sito nel Comune di Roma ed essendo stato congruamente giustificato il difetto della formale residenza anagrafica nel Comune di Ciampino avuto riguardo al particolare assetto territoriale (l’immobile ricadeva per la sua interezza nel territorio del Comune di Ciampino mentre la strada di accesso all’edificio “INDIRIZZO” ricadeva nel Comune di Roma); 3) l’inerzia del contribuente nel trasferire formalmente la residenza nel Comune di Ciampino, pur essendone stata concessa la possibilità a decorrere dal 1986 (in forza di deliberazione della Giunta comunale n. 489 del 1986) non poteva riverberarsi a suo danno, atteso che dalla mancata variazione della residenza non ne era derivato alcun indebito vantaggio, essendo stata quella oggetto della ripresa a tassazione sempre l’unica sua abitazione principale; parallelamente alcun danno economico era conseguito per il Comune di Ciampino considerato che, se la contribuente fosse stato ivi residente, avrebbe avuto senz’altro titolo all’esenzione, con conseguente irrilevanza del difetto di formale residenza nel detto Comune; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-la contribuente è rimasta intimata;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo del ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 13,
comma 2, del d.l. n. 201/2011 per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso in questione attesa la asserita irrilevanza ai fini riconoscimento dell’agevolazione IMU, del difetto del dato formale della residenza anagrafica del nucleo familiare della contribuente nell’immobile de quo stante la situazione di fatto della stabile abitazione di quest’ultimo nello stesso sin dal 1981, ancorché ai sensi dell’art. 13, comma 2, cit. – come interpretato restrittivamente trattandosi di una norma in tema di agevolazioni fiscali- l’attribuzione della qualifica di “abitazione principale” ai fini del riconoscimen dell’esenzione IMU preveda la concorrente sussistenza delle condizioni della iscrizione dell’immobile al catasto urbano e della residenza anagrafica nel comune sul cui territorio insiste lo stesso, essendo stato peraltro, nella specie, consentito già dal 1986 (in forza della deliberazione n. 489 del 1986) il trasferimento della residenza nel Comune di Ciampino a tutti coloro che si trovavano nella situazione della contribuente.
2.11 motivo è fondato.
3.Invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare, che «In tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13 comma 2 del d. I. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l’immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune)» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4166 del 19/02/2020; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15444 del 21/06/2017, in tema di Ici; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21873 del 09/10/2020, in tema di Ici ed Imu).
3.1.La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17408 del 2021, cit., in motivazione, con riguardo al caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale). In definitiva, ai che qui rilevano, «l’abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove l famiglia abita la maggior parte dell’anno).» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17408 del 2021, cit., in motivazione; v. da ultimo Cass. sez. 6-5, n. 1199 del 2022). Sussiste, pertanto, la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (Cass. n. 21873 del 2020; n. 4166/2020; cfr. Cass. n. 18096/2019; 13335/2016).
3.2.Ciò, d’altronde, è conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011; Cass. n. 695 del 16/01/2015), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).
3.3. Peraltro, il caso in esame non è inciso dalla recente sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, con la quale la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il posses dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha, fra
l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comm quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, í soggetti passivi dell’IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero i titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfite superficie sugli stessi (Cass. sez. 6-5, n. 32339 del 2022).
Afferendo la richiamata pronuncia alle ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, ovvero in Comuni diversi, rimane confermata, nell’ipotesi “normale”, la necessità, ai fini della esenzione IMU per l’abitazione adibita a dimora principale, del requisito della residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare nell’immobile oggetto del beneficio fiscale.
3.4. Nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi in quanto nell’annullare l’avviso di accertamento in questione, ha ritenuto irrilevante “la mancanza del dato formale della residenza anagrafica del nucleo familiare” della contribuente nel Comune di Ciampino, attesa l’abitazione, di fatto, stabile nell’immobile oggetto della ripresa a tassazione da parte della contribuente e del suo nucleo
familiare sin dal 1981, pur essendo lo stesso, nell’anno di imposta considerato, formalmente residente a Roma; ciò, ad avviso del giudice di appello, sarebbe stato giustificato dal particolare assetto territoria (della ricomprensione dell’immobile per la sua interezza nel territorio del Comune di Ciampino e della strada di accesso all’edificio “INDIRIZZO” nel Comune di Roma), senza che dalla mancata variazione della residenza concessa dal 1986 – in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 489 – fosse derivato “alcun indebito vantaggio posto che, comunque, una e una sola è sempre stata la sua abitazione principale” e alcun “danno economico (..) per il Comune di Ciampino giacché se l’appellante fosse stato anche formalmente ivi residente avrebbe avuto senz’altro titolo all’esenzione”;
3.5. Intendendo dare continuità ai precedenti richiamati, rileva, pertanto, questo Collegio che alla fattispecie concreta sub iudice non può applicarsi la controversa agevolazione in difetto del requisito necessario, ai fini della connotazione di “abitazione principale” ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, della residenza anagrafica, nell’anno di imposta verificato, della contribuente e del suo nucleo familiare nel Comune di Ciampino di ubicazione dell’immobile, essendo, pur nella peculiarità dell’assetto territoriale sopra descritto, variazione anagrafica (dal Comune di Roma a quello di Ciampino) pacificamente possibile sin dal 1986, in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 489.
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In conclusione, il ricorsoW n Ta cassata la decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, va rigettato il ricorso introduttivo della contribuente.
5.Le spese del giudizio di merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese di lite del merito e condanna la contribuente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquid in euro 1.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022
Il Presidente