Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1123 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1123 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16328/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 4720/2021 depositata il 24/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il presente giudizio trae origine da un atto di recupero del credito IVA emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ( hinc : la contribuente o la
società contribuente) , in relazione all’anno d’imposta 2012. Veniva, in particolare, contestata l’indebita compensazione del credito IVA (pari a Euro 52.996) trasferito alla contribuente dalla controllata RAGIONE_SOCIALE ( hinc : la controllata) nell’ambito della dichiarazione IVA infragruppo.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE ( hinc : CTR), con la sentenza n. 4720/2021 depositata in data 24/12/2021, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 425/2018, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Brescia aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’atto di intimazione.
La CTR, invocando l’applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria non avesse provato di aver correttamente instaurato il contraddittorio con la contribuente, prima dell’emissione dell’atto di recupero. Inoltre, le ragioni esposte dalla società appellata per contestare la fondatezza dell’atto impositivo non erano pretestuose, ma tali da condurre a un diverso esito del giudizio.
3.1. Secondo la CTR, inoltre, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, la controllata poteva rientrare tra i contribuenti virtuosi, essendo subentrata in un ramo di attività precedentemente svolto alla capogruppo, maturando, in tal modo, il requisito dell’esercizio quinquennale dell’attività, illegittimamente contestato dall’amministrazione finanziaria. Tanto più che non era riscontrabile alcun danno per l’erario, considerato che la capogruppo aveva, poi, incorporato per fusione la società controllata.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, d.m. 13/12/1979, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. In particolare, con tale motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la controllata rientrasse tra i contribuenti virtuosi, in quanto subentrata in un ramo d’azienda precedentemente gestito dalla capogruppo. Ad avviso della ricorrente la circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE svolgesse l’attività da più di cinque anni è inconferente, in quanto la società RAGIONE_SOCIALE si era costituita giuridicamente ex novo e, di conseguenza, era un soggetto diverso dalla conferente.
Il collegio rileva che, in relazione al secondo motivo di ricorso, si pone la questione se l ‘art. 38 -bis, comma 7, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile ratione temporis al caso in esame e risultante dalle modifiche apportate dall’art. 3 d.lgs. n. 422 del 1998 ) – nella parte in cui (ai fini del possesso dei requisiti del cd. contribuente virtuoso che esonerano dalla prestazione della garanzia) prevede che: « l’attività è esercitata dall’impresa da almeno cinque anni » -debba essere interpretato nel senso che il termine quinquennale sia da calcolare con esclusivo riferimento all’attività svolta dalla società controllata (che abbia conferito il credito portato in compensazione dalla controllante) o se rilevi il fatto che quest’ultima sia subentrata in un’attività svolta in precedenza dalla capogruppo.
3.1. Considerato che tale questione richiede un ulteriore approfondimento e la conseguente discussione in pubblica udienza, deve essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa ad altro ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.
Il Presidente
NOME