Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19655 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25493/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3294/18/2016, depositata il 5.04.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del 15.01.2013 di diniego dell’iscrizione nell’anagrafe unica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
Oggetto:
Tributi
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto qui rileva, che:
secondo il primo giudice, dallo Statuto si desumeva che lo scopo dell’RAGIONE_SOCIALE era quello di migliorare le condizioni di persone svantaggiate, con esclusione di qualsiasi fine di lucro, e che la presenza di attività a pagamento non era incompatibile con lo scopo della RAGIONE_SOCIALE;
gli artt. 2 e 3 dello S tatuto dell’RAGIONE_SOCIALE indicavano le finalità di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997;
-la finalità esclusivamente solidaristica e l’incompatibilità con qualsiasi scopo di tipo commerciale si evincevano dal riferimento alle condizioni igieniche e sanitarie, sociali ed economiche RAGIONE_SOCIALE popolazioni del terzo mondo e, in particolare, di quelle africane (art. 3);
-anche l’indicazione di attività di carattere sanitario (formazione, educazione di medici e realizzazione di strutture sanitarie, invio di volontari) rientrava nella nozione di aiuti umanitari, prevista dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 460 del 1997;
-l’ attività di vendita nei mercatini era ristretta a ‘materiale prodotto dai soci e/o donato da terzi’, senza alcun riferimento alla vendita di prodotti acquistati e rivenduti;
in relazione al patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE, in caso di scioglimento, era previsto l’obbligo di devolverlo ad altre RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o a fini di pubblica RAGIONE_SOCIALE;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., per avere la CTR confermato la illegittimità del diniego di iscrizione dell’RAGIONE_SOCIALE nell’anagrafe unica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza considerare l’incompatibilità di alcune clausole statutarie con le disposizioni normative, in quanto le attività dichiarate non erano destinate ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati, non erano state sufficientemente descritte le modalità di svolgimento di dette attività e alcune di queste (come quella di partecipare a mercatini per la vendita di materiale) non erano riconducibili ai settori di attività elencati dall’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, e nello Statuto (art. 3) non era stato precisato che la raccolta fondi dovesse avere carattere occasionale;
il motivo è fondato;
-giova ricordare che l’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (rubricato «RAGIONE_SOCIALE»), ratione temporis vigente, stabilisce, per quanto qui interessa, che:
‘1. Sono RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società, le cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
assistenza RAGIONE_SOCIALE e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
tutela, promozione e valorizzazione RAGIONE_SOCIALE cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell’arte;
tutela dei diritti civili;
RAGIONE_SOCIALE scientifica di particolare interesse RAGIONE_SOCIALE svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti RAGIONE_SOCIALE ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE;
il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’RAGIONE_SOCIALE, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre RAGIONE_SOCIALE che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o a fini di pubblica RAGIONE_SOCIALE, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
disciplina uniforme del rapporto associativo e RAGIONE_SOCIALE modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “RAGIONE_SOCIALE” o dell’acronimo “RAGIONE_SOCIALE“.
Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle
attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonchè degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Le finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari RAGIONE_SOCIALE attività statutarie dell’RAGIONE_SOCIALE vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza RAGIONE_SOCIALE e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione RAGIONE_SOCIALE cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della RAGIONE_SOCIALE scientifica di particolare interesse RAGIONE_SOCIALE svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti RAGIONE_SOCIALE ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè le attività’ di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni previste ai commi 2 e 3, nonchè le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative RAGIONE_SOCIALE stesse. L’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto
a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento RAGIONE_SOCIALE spese complessive dell’RAGIONE_SOCIALE. (….)’ ;
come ha già precisato questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 1625 del 27/01/2010), l’iscrizione nell’anagrafe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, che attribuisce all’associazione il diritto ad usufruire di particolari agevolazioni fiscali, non presenta alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione, in quanto è subordinata alla sola verifica dei requisiti prescritti dal medesimo d.lgs. n. 460 cit.;
-per usufruire di un regime fiscale così favorevole, tuttavia, l’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE, nel senso che la finalità solidaristica costituisce l’essenziale requisito qualificante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; a tal fine, l’art. 10 cit. prescrive precisi vincoli statutari, non solo individuando in modo tassativo i settori di attività in cui le RAGIONE_SOCIALE devono operare, ma stabilendo altresì una serie di obblighi (tra i quali appunto ” l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE “) e divieti, ed imponendo l’inserimento di dette clausole negli statuti o negli atti costitutivi (Cass. n. 18395 del 18/09/2015);
-l’art. 10, comma 2, del d.lgs. 460 cit. precisa, poi, che, in relazione ad alcuni settori, il fine solidaristico è configurabile (solo) quando l’attività è diretta ” ad arrecare benefici ” (oltre che a ” componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari “) ” a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ” (siano esse soggetti estranei che soci -o equiparati –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stesse: cfr. successivo comma 3);
a tale proposito è stato precisato che la nozione di “svantaggio” (inRAGIONE_SOCIALE alla luce del principio di stretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme di agevolazione) individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, ovvero
per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economicofamiliare, emarginazione RAGIONE_SOCIALE, poiché la previsione mira a colmare, incentivando l’opera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, obiettive condizioni deteriori, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma in esame, una particolare categoria di soggetti (Cass. n. 3789 del 2013, n. 7311 del 2014, n. 6505 del 2015);
né a diversa conclusione può indurre la previsione del comma 4 dell’art. 10, là dove individua alcuni settori (tra i quali, per quanto qui rileva, quello dell’assistenza RAGIONE_SOCIALE e socio-sanitaria) per i quali si prescinde dalle predette condizioni previste dal comma 2: il legislatore delegato si è, infatti, limitato ad individuare i settori in ordine ai quali la finalità solidaristica, anziché essere collegata alla condizione dei destinatari RAGIONE_SOCIALE prestazioni, è ritenuta ex ante sussistente dal legislatore stesso, che la considera cioè immanente alle attività indicate, in tali casi, pertanto, lo scopo di solidarietà, e quindi la detta situazione di svantaggio, lungi dal non essere richiesta (in quanto ciò contrasterebbe con l’intero impianto normativo e con la sua ratio, oltre che, prima ancora, con la legge delega), costituisce il presupposto implicito essenziale RAGIONE_SOCIALE attività in questione (Cass. n. 18395 del 2015 cit.);
-per le attività ‘ direttamente connesse a quelle istituzionali ‘, in dicate dal comma 5 dell’art. 10 cit. , poi, si prescinde dalle condizioni indicate dai commi 2 e 3 (tra cui la situazione di svantaggio dei soggetti destinatari), ma deve trattarsi di attività che non devono essere “prevalenti” rispetto a quelle istituzionali, le quali, quindi, devono comunque essere svolte in via esclusiva o almeno principale;
-in presenza di una disciplina così rigorosa, l’associazione che intende assumere, attraverso l’iscrizione nella relativa anagrafe, la qualifica di RAGIONE_SOCIALE, deve osservare, quindi, anche sul piano formale,
ciascuna RAGIONE_SOCIALE prescrizioni normative indicate, che devono essere soggette a stretta interpretazione (Cass. n. 18395 del 2015 cit.);
come ha chiarito questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9661 del 2009, ai fini dell’iscrizione dell’ente all’anagrafe, il controllo preventivo è di natura meramente formale, basandosi esclusivamente sui documenti che sono stati presentati insieme alla comunicazione;
poiché la norma di cui all’art. 10 cit. è di stretta interpretazione (cfr. anche Cass. n. 11986 del 2009 e n. 7653 del 2009), la mancanza anche di uno solo di detti requisiti determina (non solo la cancellazione dall’anagrafe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche e comunque) il venir meno RAGIONE_SOCIALE condizioni di riconoscimento del regime agevolato (Cass. n. 16726 del 2015);
orbene, la CTR non ha verificato la compatibilità di alcune clausole statutarie con la previsione dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, laddove alcune attività dichiarate, riconducibili alla ‘istruzione’ , alla ‘formazione’ e alla ‘beneficienza’ (art. 3 dello Statuto), anche sulla base RAGIONE_SOCIALE modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE stesse, avrebbero dovuto essere destinate esclusivamente a soggetti svantaggiati;
con riferimento alla partecipazione ai mercatini per la vendita di materiale prodotto dai soci e/o donato da terzi e alla raccolta di fondi (art. 3 dello Statuto), poi, trattandosi di attività connesse a quelle istituzionali, non risulta che sia stato effettuato alcun accertamento sul carattere meramente occasionale di dette attività;
in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio 2024.