Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES 2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21117/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Picciano INDIRIZZO), INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale allegata alla memoria ex art. 380bis .1 depositata il 12 febbraio 2024,
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del l’Abruzzo n. 228/03/2016, depositata il 26 febbraio 2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 2 gennaio 2013, alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi: RAGIONE_SOCIALE) avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale recuperava a tassazione l’importo di € 284.251,50, sulla base di una serie di rilievi effettuati dall’Ufficio Controlli e riportati in apposito Processo verbale di constatazione del 15 novembre 2012.
A seguito di tale verifica, inoltre, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo emanava provvedimento di cancellazione n. 2042/2013 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dall’anagrafe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 10, comma 1, lett. b ) e c ), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ritenendo insussistente il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale (considerata anche la mancanza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse culturale del RAGIONE_SOCIALE previst a dall’art. 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), oltre che l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e la mancata adozione di una contabilità separata relativa allo svolgimento di attività diverse da quella istituzionale.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava, con distinti ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, sia l’avviso di accertamento (emesso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE), sia il provvedimento di cancellazione (emesso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo); la RAGIONE_SOCIALE adìta, con ordinanza in data 29 gennaio 2014, dichiarava la propria incompetenza, individuando come competente la RAGIONE_SOCIALE, ed assegnando i l termine di tre mesi per la relativa riassunzione.
Riassunto quindi il giudizio dinanzi alla C.T.P. suddetta questa, con sentenza n. 27/03/2015, depositata il 19 gennaio 2015, rigettava i ricorsi riuniti, con condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del l’Abruzzo, con sentenza n. 228/03/2016, pronunciata il 28 gennaio 2016 e depositata in segreteria il 26 febbraio 2016, accoglieva integralmente l’appello avverso il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed accoglieva altresì parzialmente l’appello proposto avverso l’avviso di accertamento, ritenendo infondati tutti i rilievi sollevati dall’Ufficio , tranne il rilievo n. 7) relativo alle ‘quote di ammortamento’.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di sei motivi (ricorso notificato il 16 settembre 2016).
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato anche memoria.
Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sei motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di considerare la circostanza relativa alla mancata esibizione, in sede di verifica fiscale, dei seguenti documenti, secondo quanto risultante dal p.v.c. del 15 novembre 2012: 1) libro degli inventari; 2) situazione patrimoniale, conto economico e situazione finanziaria per le attività complessive RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 -bis , comma 1, lett. a ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 3) scritture contabili di cui agli artt. 14, 15, 16 e 18, incluso l’inventario ed i l bilancio per le attività comme rciali e connesse, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 -bis , comma 1, lett. b ), del d.P.R. n. 600/1973; 4) scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione; 5) piano dei conti.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma , num. 3), RAGIONE_SOCIALEo stesso codice.
Sostiene, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE aveva dato ingresso nel giudizio a documenti la cui produzione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto non esibita in sede di verifica fiscale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce motivazione apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, num. 4) e 118 disp. att. cod. proc. civ., e quindi nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Ritiene la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE, in maniera del tutto apodittica, aveva affermato che la RAGIONE_SOCIALE non svolgeva attività diversa da quella istituzionale e, pertanto, non aveva l’obbligo di tenuta di contabilità separata.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460/1997 nonché degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004, del D.M. 18 luglio 2003, n. 266, RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che, nella specie, non fosse necessaria, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’anagrafe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la dichiarazione di interesse culturale da parte del RAGIONE_SOCIALE, che invece era da considerare obbligatoria, non essendo sufficiente la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa Regione Abruzzo.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce, ancora, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio, che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto legittima la detraibilità integrale, da parte di COGNOME (presidente e fondatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE elargizioni effettuate in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per la
quale pertanto doveva escludersi la natura di RAGIONE_SOCIALE proprio perché il suo presidente deduceva integralmente, dal proprio reddito, le erogazioni liberali effettuate.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460/1997, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4), cod. proc. civ.
Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata, per la parte riguardante l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, era nulla, in quanto la C.T.R. si era limitata a riportarsi ad altra sentenza (in particolare, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 817/01/2015), senza valutare autonomamente e specificamente i rilievi contestati nell’avviso di accertamento (dal n. 1 al n. 6).
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Per ragioni di ordine logico-giuridico, deve essere innanzitutto esaminato il sesto motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per mancanza di motivazione, in relazione al ricorso riguardante l’avviso di accertamento.
Il motivo è fondato.
Ed invero, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto
RAGIONE_SOCIALEa diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nu. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione RAGIONE_SOCIALEa fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14814).
Nel caso di specie, la C.T.R. ha acriticamente recepito le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE operate con la sentenza n. 817/01/2015, che aveva deciso su altro avviso di accertamento per altra annualità, senza esaminare in alcun modo l’effettiva identità dei rilievi, e senza effettuare alcuna analisi e valutazione critica, in relazione ai rilievi effettuati dall’Ufficio nell’avviso di accertamento odiernamente impugnato.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve, in parte qua , ritenersi nulla per mancanza di adeguata motivazione.
2.2. Con riferimento, invece, alla restante parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza, attinente essenzialmente al provvedimento di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dall’anagrafe RAGIONE_SOCIALE, la Corte osserva quanto segue.
2.2.1. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati.
Dal processo verbale di constatazione emerge che, in sede di verifica, non sono stati esibiti una serie di documenti; la C.T.R. ha ritenuto utilizzabile tale documentazione, in contrasto con quanto previsto dall’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, che riguarda tutti i casi di mancata esibizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile (Cass. 11 luglio 2022, n. 21798). Peraltro, l’omessa
o intempestiva risposta dei dati richiesti dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, ai sensi del l’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, l’automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta, non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte. Il d.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, cui rinvia il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti. Pertanto, l’omessa esibizione, da parte del contribuente, dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, solo in presenza RAGIONE_SOCIALEo specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa sua mancata ottemperanza non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto (Cass. 22 luglio 2020, n. 15600). Invito che nel caso di specie c’è sicuramente stato.
2.2.2. Il terzo motivo è invece infondato.
Con tale motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per la parte riguardante il provvedimento di cancellazione.
Il motivo, come detto, è infondato, in quanto comunque la sentenza spiega perché ha ritenuto che non vi fossero i
presupposti per la cancellazione, avendo ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE fosse soggetta al controllo RAGIONE_SOCIALEa Regione Abruzzo (ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), e che la sussistenza dei requisiti di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del D.M. n. 266 /2003 fosse stata attestata dall’ente RAGIONE_SOCIALE, che aveva rilasciato anche la dichiarazione di interesse culturale RAGIONE_SOCIALEa fondazione medesima.
2.2.3. Il quarto motivo è invece fondato.
Ed invero, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE, era comunque necessario il riconoscimento da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Ed invero, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, sono considerate RAGIONE_SOCIALE quei soggetti nei cui statuti o atti costitutivi è previsto lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività in uno degli 11 settore elencati nella stessa norma, tra le quali, al num. 07), vi è la tutela, promozione e valorizzazione RAGIONE_SOCIALE cose d’interesse artistico e storico, ed al num. 09) la promozione RAGIONE_SOCIALEa cultura e RAGIONE_SOCIALE‘arte.
Ora, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, la verifica RAGIONE_SOCIALE‘interesse culturale dei beni viene effettuata dai competenti organi del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), i quali «d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal RAGIONE_SOCIALE medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione». Ai sensi del comma 7 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 12 d.lgs. n. 42/2004, «l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo».
Ne consegue che l’organo depositato ad accertare l’interesse culturale di un bene e, quindi, la sua riconducibilità nell’ àmbito del settore n. 07 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460/1997 è RAGIONE_SOCIALEmente il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE).
Ne consegue, pertanto, l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito alla Regione Abruzzo, e non al RAGIONE_SOCIALE, la competenza per la dichiarazione di interesse culturale.
Del resto , proprio perché l’anagrafe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è RAGIONE_SOCIALE a livello nazionale, la certificazione dei requisiti di ‘culturalità’ del bene richieste per inserire l’attività nel settore 07 deve essere effettuata RAGIONE_SOCIALEmente dal RAGIONE_SOCIALE, e non può essere demandata alle Regioni, in quanto non verrebbe assicurata, altrimenti, quella uniformità nella valutazione dei requisiti che, invece, è indispensabile per assicurare un accesso equo e corretto al regime agevolato.
Nel caso di specie, nessuno dei beni indicati nello statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE risulta avere ottenuto la predetta dichiarazione di interesse culturale prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 42/2004. Ne consegue la legittimità del provvedimento di cancellazione dall’anagrafe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2.4. Il quinto motivo è inammissibile.
Invero, la questione posta attiene essenzialmente alla possibilità di detrazione parziale o integrale RAGIONE_SOCIALE elargizioni effettuate in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME, ma non riguarda l’accertamento dei redditi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, pertanto, devono essere accolti il primo, secondo, quarto e sesto motivo di ricorso, mentre il terzo motivo deve essere rigettato, ed il quinto deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo, quarto e sesto motivo di ricorso; rigetta il terzo motivo e dichiara inammissibile il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.