Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34934 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34934 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11795/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi in giudizio dall’AVV_NOTAIO di Palermo, ivi el.dom.ti in INDIRIZZO, come da procura in atti;
– parte ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– parte controricorrente –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 5710/12/2020 del 27/10/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti presenti;
Fatti rilevanti di causa.
§ 1. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione loro notificati dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in rettifica di valore e recupero di maggiore imposta di registro ed accessori sui due atti notarili 21.7.2015 denominati <>; atti con i quali la madre NOME COGNOME ed il padre NOME COGNOME avevano ceduto alla figlia NOME, rispettivamente, due e nove beni immobili in loro proprietà, a fronte dell’assunzione da parte di quest’ultima dell’obbligo alimentare ed assistenziale per tutta la vita.
La commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE, in particolare, ha osservato che:
-pur essendo nella specie fiscalmente più conveniente concludere una donazione modale dai genitori alla figlia (con fruizione della minore aliquota da discendenza diretta, nonché della franchigia non imponibile, là dove le parti avevano invece sottoposto gli atti all’imposizione di registro), doveva nella specie ritenersi che le parti avessero inteso stipulare proprio un contratto oneroso a prestazioni corrispettive;
-il rapporto sinallagmatico intercorreva tra l’alienazione immobiliare da un lato e l’erogazione, dall’altro, di <>;
-per quanto in uno dei contratti fosse stato espressamente pattuito il divieto di risoluzione in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte dalla cessionaria, era stato comunque fatto salvo <>;
-ciò rendeva evidente la volontà di stipulare un negozio sinallagmatico, non donativo, il che avrebbe del resto richiesto la deduzione di una simulazione degli atti tassati, in realtà mai allegata;
-in tale contesto non risultava applicabile il disposto di cui all’articolo 20 d.P.R. 131/86, con piena conferma della sentenza di primo grado. Resiste con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 20 Tur), con assorbimento della censura residua.
Ragioni della decisione.
§ 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’articolo 20 d.P.R. 131/86 cit., dal momento che questa disposizione attribuiva preminenza alla sostanza sulla forma, prescindeva dal nomen utilizzato dalle parti nella qualificazione del contratto, ed imponeva la ricostruzione, non già della volontà RAGIONE_SOCIALE parti, bensì degli effetti giuridici concretamente prodotti dall’atto. In contrasto con quanto disposto dalla disposizione in ques tione, la Commissione Tributaria Regionale aveva invece basato il proprio convincimento proprio sulle intenzioni RAGIONE_SOCIALE parti ed i (più volte richiamati) risvolti <> dell’operazione, senza considerare che: – l’obbligo alimentare rilevava nella specie quale modo accessorio ad una donazione ex articolo 793 cod.civ.; – nei contratti era stata fatta esplicita menzione della misura degli alimenti ex articolo 438 cod.civ.; – in uno di essi era stata esclusa la possibilità di ottenere la risoluzione in caso di inadempimento degli obblighi del cessionario; – non avrebbe avuto senso alcuno alienare degli immobili al fine di ottenere l’adempimento di un obbligo alimentare che già gravava ex lege in capo alla figlia cessionaria ex articolo 433 cod.civ.; – il valore degli immobili dichiarato negli atti era esso
stesso conforme ai criteri di cui all’articolo 56, comma 4^, d.lgs.346/90 in materia di imposta sulle donazioni.
In definitiva, nell’ambito di una ricostruzione oggettiva e non intenzionale o volitiva del contratto, <> (ric.pag.18).
§ 3.1 Il motivo è infondato.
Esso pone in dubbio la qualificazione dei due contratti ripresi a tassazione, così come stabilita in doppio grado -e <> dai giudici di merito.
Va premesso che, pur con le peculiarità <> che si diranno, non è estraneo alla fattispecie l’ormai assodato indirizzo generale di legittimità in materia di interpretazione negoziale, così brevemente riassumibile (v.Cass.nn. 15603/21, 9461/21, 3115/21, 873/2019, 28319/17, solo per citare alcune decisioni tra le numerosissime):
-la questione interpretativa ha natura prettamente fattuale, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, di quanto sul punto deciso dal giudice di merito;
-è onere del ricorrente per cassazione indicare, nella veste del vizio di applicazione normativa ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., gli specifici criteri ermeneutici legali che si assumono violati, sicchè occorre che nel motivo di ricorso, non solo sia fatto esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma sia altresì precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali;
-è precluso al ricorrente per cassazione lamentare che, in presenza di più interpretazioni parimenti plausibili, il giudice di merito (il cui errore deve
concretarsi, per essere rilevante, in un vizio di attività e non di risultato) abbia attribuito preferenza all’una piuttosto che all’altra interpretazione.
Come si è anticipato, la specificità della materia tributaria e gli ampi margini di autonomia che il diritto tributario assume rispetto al diritto civile -in ragione del carattere pubblicistico ed indisponibile dell’obbligazione d’imposta -inducono tuttavia la giurisprudenza a collocare i canoni generali di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (pure sicuramente utilizzabili) in una luce del tutto peculiare.
Basti in proposito considerare che:
-il problema dell’interpretazione negoziale si pone, ex art. 20 d.P.R. 131/86, non già tra le parti contraenti (come di norma accade nell’applicazione dei canoni codicistici), bensì nei confronti di un soggetto terzo qual è il Fisco; al quale, del resto, è eccezionalmente consentito di disconoscere, appunto all’esito di un’attività ufficiosa di mera qualificazione, gli effetti di un negozio, senza dover a tal fine esperire azione revocatoria o di simulazione (così l’art. 10 -bis , comma 1, della l. 212/00 come introdotto dalla legge 128/15, in base al quale le operazioni elusive « non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni »);
-i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. sono tutti preordinati ad indagare la « comune intenzione RAGIONE_SOCIALE parti », vale a dire un elemento tanto essenziale nell’ambito dell’autonomia negoziale, quanto non dirimente in materia di imposizione fiscale, nella quale, pur non potendosi prescindere del tutto dall’interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni comuni, va data preminenza, sul piano della realtà oggettivizzata, all’emersione di ricchezza imponibile (Cass.Sez.Trib. n. 23584/12; Cass.Sez.Trib. n. 6790/20);
-lo scostamento della interpretazione negoziale «fiscalmente orientata» dai riferimenti privatistici fondamentali della volontà e della dichiarazione trova giustificazione nell’attuazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. (Cass.Sez.Trib. n. 2009/18);
-mentre in ambito contrattuale la qualificazione dell’atto può muovere anche da elementi ad esso esterni come il comportamento complessivo, anche successivo, RAGIONE_SOCIALE parti contraenti (art.1362 comma 2 c.c.), questo (quantomeno a seguito della riformulazione dell’art. 20 d.P.R. 131/86 da parte della legge n. 205/2017) non è possibile in ambito di imposizione di registro.
§ 3.2 Orbene, non risulta che il Collegio RAGIONE_SOCIALE si sia discostato da questi criteri.
In ragione di quanto si è anticipato, può convenirsi con i ricorrenti sul fatto che la qualificazione dei due contratti in questione dovesse muovere dalla considerazione oggettivata dei loro effetti giuridici, non già dalla intenzionalità RAGIONE_SOCIALE parti (recessiva in ambito tributario).
E tuttavia gli elementi posti dalla Commissione Tributaria Regionale a fondamento del proprio convincimento (alienazioni contro rendita vitalizia), per quanto nominalmente imputati alla volontà RAGIONE_SOCIALE parti – in ciò, del resto, sollecitata dagli stessi contribuenti che basavano la propria tesi proprio sulla sussistenza di una intenzionalità tipica dell’ animus donandi – muovono invece dalla considerazione degli effetti giuridici dei due atti nella loro portata oggettiva, così quanto a:
-vincolo funzionale e sinallagmatico tra l’alienazione immobiliare da un lato e l’erogazione, dall’altro, di una prestazione che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si esauriva in quella alimentare ex artt.433 segg. cod.civ., per attingere, oltre a questa, ogni attività di cura, fornitura di medicine, mezzi ed assistenza quotidiana <>;
-predisposizione, attraverso l’alienazione immobiliare, RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche per il vitalizio adempimento di questi ampi obblighi di assistenza;
-irrilevanza della rinuncia alla risoluzione (solo in uno dei contratti), se riguardata a fronte del diritto del cedente di far sequestrare e vendere i beni per assicurarsi, con il ricavato della vendita, <>.
In definitiva, non ha trovato riscontro alcuno -nel ragionamento seguito dai giudici di merito -l’assunto fondamentale dei ricorrenti, secondo cui le disposizioni contenute negli atti risulterebbero riconducibili alla donazione (modale), e ciò quand’anche l’intenzione RAGIONE_SOCIALE parti fosse in ipotesi avulsa da qualsivoglia animo di liberalità.
Vero è invece il contrario, e cioè che -dalla lettura interdipendente e complessiva RAGIONE_SOCIALE clausole contenute in atto -il giudice di appello ha tratto convergenti elementi, da un lato, per escludere qualsivoglia contenuto liberale e, dall’altro, per affermare la rilevanza causale e non meramente accessoria o modale ex art.793 cod.civ., dell’obbligo alimentare e di assistenza assunto dalla cessionaria a corrispettivo dell’alienazione immobiliare.
Si è in proposito stabilito (Cass.n. 28857/21, così Cass.n. 13876/05) che: <>.
La qualificazione dei contratti resa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è dunque qui rivedibile, in quanto posta su solide basi logico-giuridiche e del tutto plausibilmente argomentata.
§ 4.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’articolo 36 d.lgs. 546/92. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale esplicitato le ragioni per cui non sarebbe nella specie applicabile l’articolo 20 cit. quanto ad esclusiva rilevanza obiettiva degli effetti giuridici del contratto. Essa aveva infatti acriticamente recepito le tesi dell’amministrazione finanziaria erroneamente basate sulla intenzionalità RAGIONE_SOCIALE parti; nè il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva preso posizione sulle argomentazioni di parte appellante concernenti appunto l’irrilevanza dell’aspetto psicologico, nonché le caratteristiche del contratto atipico di mantenimento ovvero l’insussistenza dell’alea di vita.
§ 4.2 Il motivo è destituito di fondamento.
Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, la sentenza impugnata contiene una adeguata motivazione che consente di evincere una chiara ragione decisoria, appunto insita nella qualificazione sinallagmatica dei contratti con conseguente loro assoggettamento ad imposizione di registro; né, per quanto già esposto nella disamina del motivo che precede, può fondatamente negarsi che gli elementi interpretativi presi a riferimento dalla Commissione Tributaria Regionale potessero e dovessero rilevare, prima che a livello di mera intenzionalità RAGIONE_SOCIALE parti, quali fattori oggettivamente tipizzanti la fattispecie contrattuale concreta.
Resta da dire dell’affermazione contenuta in sentenza circa la riferita <> dell’articolo 20 d.P.R. 131/86, norma invece imprescindibile nella qualificazione dell’atto presentato alla registrazione.
E tuttavia, proprio sulla scorta del ragionamento seguito e chiaramente esposto dal RAGIONE_SOCIALE, è evidente come con l’espressione in esame – per quanto non del tutto appropriata – il giudice di appello abbia inteso
affermare che nella specie non sussistevano i presupposti per attribuire ai contratti una qualificazione diversa da quella emergente dal nomen utilizzato dalle parti e dalla considerazione complessiva RAGIONE_SOCIALE clausole.
In modo tale che questa affermazione deve essere logicamente letta nel senso non di una astratta e pregiudiziale estraneità della fattispecie al procedimento di riqualificazione negoziale di cui all’articolo 20 cit. (il che si sarebbe comunque risolto in una violazione o falsa applicazione di legge, non già nella denunciata causa di nullità della sentenza per assenza di motivazione), ma appunto in quello della insussistenza di fattori di divergenza tali da far attribuire agli atti presentati alla registrazione, concretamente valutati, un’efficacia giuridica sostanziale diversa da quella propria dei contratti sinallagmatici così come qualificati e tassati dalle parti stesse.
In definitiva, nel ragionamento della Commissione Tributaria Regionale ad essere <> non era dunque l’articolo 20 in sé considerato e, con esso, il potere-dovere dell’amministrazione finanziaria di attribuire all’atto, per sua intrinseca natura, effetti giuridici eventualmente diversi da quelli dichiarati, bensì la possibilità in concreto di consegnare l’atto stesso ad un tipo negoziale (donazione modale) diverso da quello dichiarato dalle parti ed emergente dalla considerazione complessiva RAGIONE_SOCIALE clausole; il che però, a ben vedere, si è risolto -nei fatti ed indipendentemente dall’affermazione censurata nell’ ‘applicazione’ dell’articolo 20 in questione (seppur con esiti confermativi, non modificativi, della qualificazione giuridica dell’atto) e non nella sua preconcetta disattivazione.
§ 5. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito;
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,