Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31577 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3719/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 5214/2021 depositata il 22/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La Società RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche la ‘Società’), titolare del diritto di superficie su di un’area sita nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) su cui insiste su cui insiste un impianto mini-eolico di potenza unitaria di 0,06 MW e torre di altezza pari a 37 metri – in attuazione dei commi 21 e 22 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d. norma imbullonati), rideterminava con Docfa la rendita degli impianti di cui è causa, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE sole componenti immobiliari, escludendo dalla stima diretta tutte le componenti impiantistiche, ivi compresa la torre.
L’RAGIONE_SOCIALE rettificava in aumento la rendita catastale dell’impianto di cui è causa, reinserendo la torre tra gli elementi valutati, elevandola da Euro 88,00 ad Euro 285,00.
La Società impugnava l’avviso di rettifica per l’incongrua determinazione della rendita rettificata e per la violazione dei dettami dell’art. 1 comma 21 e 22 della Legge n. 208/2015.
La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, con la sentenza n. 228/1/2020 pronunciata il 05.02.2020 e depositata il 21.09.2020 accertava la natura impiantistica della torre, la sua essenzialità rispetto allo specifico processo produttivo, nonché la sua assenza di autonomia funzionale e reddituale e ne affermava la sterilità catastale alla luce della c.d. norma imbullonati, disponendo l’integrale annullamento dell’avviso impugnato.
Sull’appello dell’Ufficio e su quello incidentale della contribuente,la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando l’appello incidentale della Società, con la seguente motivazione: ‘ Ritiene il Collegio che, come esaustivamente rappresentato nell’atto di gravame, la torre dell’aerogeneratore integri, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, una costruzione a tutti gli effetti e non un impianto, non contenendo parti meccaniche deputate alla produzione di energia
elettrica, ma costituendo soltanto un elemento strutturale connesso al suolo con funzione di sostegno dell’impianto eolico. Il concetto di ‘funzionalità allo specifico processo produttivo’ richiamato nella seconda parte dell’art. citato , derogatoria rispetto alla prima, va correlato alla stregua di una piana interpretazione letterale e logica della norma ai ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti’ e non alle ‘costruzioni’ espressamente considerate nella prima parte che prescrive tutto quanto concorre alla determinazione del valore della rendita catastale degli immobili in discorso. Ciò detto non ha pregio l’appello incidentale condizionato formulato dalla Società contribuente dovendosi invero confermare che l’avviso di accertamento in oggetto, giacché emesso in piena aderenza all’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, prima parte, adeguatamente motivato e del tutto intellegibile in ordine agli elementi di fatto e di diritto sottesi all’azionata pretesa tributaria ‘.
Avverso detta decisione ricorre per cassazione la società indicata in epigrafe svolgendo sei motivi. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Il primo motivo, proposto ai sensi dell”art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo il Collegio d’appello acriticamente aderito alla ricostruzione dell’Ufficio non supportata da alcuna evidenza documentale -senza esaminare, né tenere conto dei pareri pro-veritate depositati dalla Società odierna ricorrente, violando i principi generali in materia di ripartizione dell’onere della prova.
Si assume che nel caso di specie la prova/giustificazione esclusiva della rettifica de qua è rappresentata dalla relazione di stima di un immobile redatta dall’Ufficio tecnico interno all’Amministrazione che non configura
una perizia d’ufficio, ma una relazione tecnica di parte. Essa, pertanto, assume il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la sua provenienza e non anche con riferimento al suo contenuto estimativo (in tal senso, Cass. n. 10222/2016). Ne consegue che, qualora il giudice intenda informare la propria decisione ai contenuti della Relazione di Stima, questi è tenuto ad illustrare le ragioni per cui ritiene che tale relazione (di parte) sia corretta e convincente, sia in sé, sia in rapporto a tutte le altre risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio (per tutte, Cass. n. 14418/14 e n. 8890/07).
3.Con il secondo mezzo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la mancata valutazione dei pareri pro-veritate e dell’ulteriore documentazione tecnica versata in atti dalla Società da parte della RAGIONE_SOCIALE, realizzando una violazione del c.d. principio di disponibilità RAGIONE_SOCIALE prove.
Si argomenta che si evidenzia che la mancata valutazione dei pareri proveritate e dell’ulteriore documentazione tecnica versata in atti dall’odierna ricorrente da parte della CTR rileva anche sotto il profilo strettamente processuale, realizzando una violazione del c.d. principio di disponibilità RAGIONE_SOCIALE prove sancito dagli artt. 115 e 116 c.p.c. Il Collegio non solo non ha in alcun modo dato conto dell’intervenuto deposito dei pareri e dell’ulteriore documentazione tecnica da parte della Società, ma ha altresì adottato la propria decisione muovendo dall’assunto che la torre fosse un mero sostegno avente natura di ‘costruzione’, circostanza smentita da tutti i pareri depositati, che – con tutta evidenza – non sono stati minimamente esaminati dal Collegio.
3.I primi due motivi di ricorso non hanno pregio
I pareri pro veritate riflettenti questioni tecniche hanno lo stesso valore RAGIONE_SOCIALE perizie stragiudiziali, ossia di allegazioni difensive e, pertanto, non hanno efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto rilevanti ai fini
della decisione della controversia (Cass. n. 13806/2025). Inoltre, la violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma; non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiche’ in questo caso vi e’ soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ solo per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5; neppure gli articoli 115 e 116 c.p.c., possono ritenersi violati per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 31 maggio 2018, n. 13979; Cass. n. 29518/2018; n. 36559/2022). Pertanto, la violazione della regola sugli oneri probatori mai potrebbe prospettarsi quando da dati fattuali oggettivi, regolarmente acquisiti, e non contestati quanto al loro effettivo e materiale accadimento, si traggono valutazioni giuridiche diverse, tale essendo il compito affidato al libero apprezzamento del giudice. Più precisamente, i vizi dedotti non sono riferibili al caso specifico, per come valutato dalla Corte di merito che, lungi dall’operare una inversione degli oneri gravanti sulle parti processuali, ha ritenuto di includere la torre nel perimetro della rendita catastale, in considerazione della natura costruttiva della stessa.
4.Il terzo strumento di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per l’omesso esame dei
pareri pro-veritate versati in atti dall’odierna ricorrente da parte della CTR che incide anche sull’iter logico giuridico addotto dal Collegio a sostegno della propria decisione. la CTR ha immotivatamente affermato il carattere ‘strumentale’ della torre senza addurre alcuna argomentazione propriamente tecnica o giuridica, nonostante tale inquadramento fosse radicalmente escluso dai pareri pro-veritate in atti.
5. La contestazione è inammissibile.
Va evidenziato che la consulenza tecnica di parte( cui è assimilabile il parere pro veritate), ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass., Sez. 6^-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass., Sez. 1^, 20 giugno 2022, n. 19846), come nel caso in esame. in sintonia con tale esegesi, questa Sezione ha più volte ribadito che la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5^, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez.
5^, 11 marzo 2022, n. 7925; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541). Non si configura, dunque, l’omesso esame di alcun ‘fatto storico’, principale o secondario, consistendo il motivo piuttosto nella deduzione di una insussistente mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, estraneo, peraltro, all’ambito devolutivo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), pure privo del carattere di decisività proprio per la deduzione di una pluralità di fatti, atti e documenti, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13264); le ultime due censure convergono, dunque, sotto profili diversi, in una diversa interpretazione e valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e di ricostruzione della fattispecie operata dal giudice del gravame, esclusivamente spettanti al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).
6. La quarta ragione di contestazione lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22 della L. n. 208/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la CTR non ha condotto un reale accertamento circa la natura impiantistica della torre ma si è limitata ad aderire e riproporre l’indirizzo espresso dalla Circolare 2/E/2016 (addotta dall’Ufficio a sostegno dell’appello proposto), contravvenendo ai principi affermati da codesta Suprema Corte sullo specifico tema oggetto del presente giudizio. per effetto della c.d. norma imbullonati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, devono ritenersi escluse dalla stima diretta tutte le componenti impiantistiche -categoria a cui codesta Suprema Corte ha già espressamente ricondotto la torre – prive di
una residua utilità produttiva/reddituale debbano essere oggetto di scorporo.
Il Legislatore ha – dapprima delineato la nozione di ‘bene immobile o parte integrante di esso, che ne accresce l’utilità ed il valore’ (riconducendovi il suolo, le costruzioni e gli altri elementi ad essi strutturalmente connessi); a partire da questo ‘bene immobile complesso’ ha, quindi, disposto l’esclusione dalla stima diretta di tutte le componenti funzionali allo specifico processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), indipendentemente dal grado di solidità o di fissità di tali elementi. Nel nuovo regime risulta, dunque, invertito il procedimento logico di selezione degli elementi legittimamente valorizzabili ai fini della stima diretta: non viene più utilizzato un parametro di tipo accrescitivo (per cui rientra nella rendita ciò che accresce la redditività del cespite), ma un criterio per esclusione (per cui non si tiene conto, ai fini della stima diretta, di tutte le entità prima incluse ma funzionali ad una specifica produzione, senza che assuma rilevanza la natura fisica del bene in sé)
7.La censura in esame è fondata.
E’ ormai orientamento consolidato di questa Corte, che, ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287 e 21288; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; C Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., Sez. Trib., 27
febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235). Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. Si è affermato, poi, che la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, il quale, in mancanza della torre, non può attuare la funzione per cui è concepito; né il Collegio d’appello ha esaminato la circostanza che la torre di sostegno – che costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico – non è dotata in alcun modo di autonomia funzionale, né di alcuna possibilità di utilizzo in processi produttivi differenti, limitandosi ad interpretare la normativa n. 208/2015 nel senso che essa escluderebbe gli impianti ma non le costruzioni, trascurando di considerare che ciò che rileva ai fini della irrilevanza catastale è la natura strumentale e funzionale al processo produttivo, per cui la torre avulsa all’impianto generatore non è suscettibile di alcuna utilizzazione con le conseguenze che il suo valore va espunto dal calcolo della rendita.
Va, pertanto, ritenuto che la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva per sua natura, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle stesse di offrire la massima resistenza possibile e
al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica (cfr. Cass. n. 21462/2020, cit.), con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella.
La vocazione ‘strutturale’ e la ‘strumentalità’ sostenitiva della torre non sono, dunque, indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della ‘funzionalità’ prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica (Cass. n7399/2025).
Va ancora osservato che la norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di un’esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che -per quanto infissi al suolo e non privi di connotati ‘immobiliari’ rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore RAGIONE_SOCIALE energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass. n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e sostenibilità (così Cass. n. 12482/2023 cit.; nello stesso senso, Cass. 10224/2023 e Cass. n. 9998/2023; nonché Cass. nn. 9764/2023, 9745/2023, 9732/2023, 9721/2023, 9688/2023, 7476/2023; ed ancora Cass. nn. 19763/2022, 8534/2022, 8524/2022, 7412/2022, 3919/2022, 6687/2022, 6719/2022, 6830/2022, 3108/2022, 2381/2022, 380/2022, 25784/2021, 27787/2021, 25789/2021, 25790/2021, 2114/2021, 7343/2021, 6658/2021, 6569/2021, 6568/2021, 6567/2021, 6566/2021, 6290/2021, 6289/2021, 5692/2021, 5691/2021, 5690/2021, 5689/2021, 3422/2021, 3421/2021, 2510/2021, 2509/2021, 2114/2021, 20726/2020, 20727/2020, 20728/2020, 21286/2020, 21287/2020, 21288/2020, 21460/2020, 21461/2020, 21462/2020).
8. La quinta censura denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; la sentenza impugnata si palesa altresì illegittima nella parte in cui la Corte distrettuale ha respinto l’impugnazione incidentale ritenendo adeguatamente motivato l’avviso opposto.
La Corte distrettuale ha ritenuto che la differenza accertata tra la rendita proposta e quella accertata discendesse unicamente da un diverso apprezzamento del valore dell’immobile con la conseguenza di ritenere infondato il motivo relativo al deficit motivazionale dell’avviso opposto essendo questo .
Si afferma che i documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria indicati nella relazione di stima devono essere integrato alla luce RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dalla cosiddetta normativa imbullonati ed essendo atti interni, espressione di potere gerarchico, sono inidonei ad incidere sul rapporto fisco contribuente.
Si osserva che l’ufficio ha rettificato in aumento le componenti dichiarate dalla società titolare dell’impianto con il docfa, inserendo tra gli elementi valutati un componente ulteriore -la torre – rispetto a quelli individuati dalla contribuente; in questo caso l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica non può reputarsi soddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi della classe attribuita, ravvisandosi una discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita, la quale non deriva da una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, bensì da una differente valutazione tecnica sulla natura dei componenti.
Inoltre la sentenza erroneamente ha ritenuto che la documentazione relativa agli immobili di paragone ed i prontuari utilizzati ai fini della
valorizzazione non dovessero essere allegati all’avviso. Tuttavia, la natura pubblica degli atti relativi agli immobili di comparazione non esenta l’ufficio dalla relativa allegazione giusto il tenore dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000: difatti, ferma restando la facoltà di motivare per relationem gli avvisi di accertamento, la motivazione non può essere integrata nel corso del giudizio con documenti che non siano stati prima allegati.
9. La censura è infondata.
Avuto riguardo alla congruità sul piano motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato, va premesso che, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate; e ciò al duplice fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024; Cass. n. 13803/2025).
Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha proceduto ad includere la torre nella rendita catastale, come in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge n. 208/2015 e proceduto alla stima dei singoli componenti indicando i criteri del procedimento indiretto di stima seguito per la relativa valutazione, con riferimento quanto ai relativi costi ai prezzari di settore ed agli immobili di raffronto che, in quanto indicati nell’avviso e facilmente consultabili, non dovevano anche essere ad esso allegati ai fini di una compiutezza motivazionale, così come accertato dal giudice regionale.
Orbene, nel caso di specie è pacifico, per stessa ammissione della parte ricorrente che all’avviso di accertamento catastale era allegata una relazione di stima che ne costituiva parte integrante con il dettaglio dei costi dei vari componenti.
10. Il sesto motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere il decidente omesso di pronunciarsi in ordine alle eccezioni concernenti l’erronea determinazione quantitativa della rendita rettificata. In particolare, la Società nel corso del giudizio di merito aveva eccepito l’illegittimità dell’avviso anche sotto il profilo strettamente estimativo, in ragione della mancata applicazione del deprezzamento, della sproporzione del valore attribuito alla torre in quanto determinato sulla base di valori riferibile ad ‘immobili di paragone’ non riportati né allegati ( supra ), nonché l’erronea inclusione RAGIONE_SOCIALE spese tecniche, agli oneri finanziari e all’utile del promotore concernente la sola torre, come meglio specificato nelle memorie illustrative.
11. Si tratta di motivo, il cui esame -come anticipato -resta assorbito dall’accoglimento della quarta doglianza, avendo la società precisato che la discrasia tra la rendita indicata dalla Società con il DOCFA di scorporo ‘imbullonati’ (pari ad Euro 88,00) e la maggiore rendita accertata dall’Ufficio (pari ad euro 285,00) scaturisce esclusivamente dalla divergente valutazione dell’elemento ‘torre’, che la Società aveva escluso dalla stima diretta ai sensi della c.d. norma imbullonati in quanto elemento impiantistico essenziale e che l’Ufficio aveva invece illegittimamente reinserito nella propria stima a titolo ‘costruzione’, mentre i valori indicati dalla Società con riferimento alle ulteriori componenti (i.e. fondazione, area) erano stati confermati dall’Ufficio in sede di accertamento.
12. Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, e, dovendo essere rideterminata la
rendita catastale, espungendo la torre e le relative voci, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il sesto e respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso nella sezione tributaria della Corte di cassazione il 25.11.2025 IL PRESIDENTE NOME COGNOME