Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3073 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3073 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 3856-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 34/2025 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della BASILICATA, depositata il 30.1.2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2026 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva accolto parzialmente l’appello erariale avverso la sentenza n. 611/2022, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso gli avvisi di classamento con i quali l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato in aumento la rendite proposta (DOCFA) relativamente ad aerogeneratore di proprietà della contribuente, ritenendo di includere nel valore fondiario (e, quindi, nella rendita catastale) anche la componente torre dell’aerogeneratore.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., depositata in data 17 giugno 2025.
Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis n. 1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del AVV_NOTAIO delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio.
2.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente non essendo state illustrate «le ragioni della decisione e gli elementi di prova utilizzati per convalidarla».
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 5 -bis , d.lgs 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente attribuito alla contribuente l’onere di provare l’erroneità del valore fondiario di un immobile a destinazione speciale accertato dall’Ufficio, non avendo, al contrario, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dimostrato la correttezza della rendita catastale rettificata.
2.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’appello erariale sulla scorta RAGIONE_SOCIALE seguenti affermazioni:« … viste anche le difese svolte in appello dalla RAGIONE_SOCIALE, deve riconoscersi che in base ad un esame complessivo degli atti processuali la rendita catastale accertata è erronea solo nella parte in cui è stato ricompreso nel calcolo il valore della torre. A tale conclusione si perviene che in base alla nuova disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) in base all’interpretazione, ormai consolidata, resa dalla Corte di Cassazione (v., ex multis, Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2021, n. 25784), che ‘I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio”; tuttavia, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) – con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati”) – è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato… Nel caso specifico, valutato il contegno processuale RAGIONE_SOCIALE parti in entrambi i gradi di giudizio (v. in particolare le conclusioni della
parte privata in appello dove viene chiesta la conferma della rendita proposta nella DOCFA ‘in esenzione della torre’), deve riconoscersi che l’appello per cui è causa è parzialmente fondato in quanto il dispositivo della sentenza di primo grado travolge interamente l’avviso impugnato, nel quale invece, come esattamente osserva l’Ufficio appellante, gli ulteriori elementi calcolo non sono stati attinti da valide censure e vanno quindi considerati nella attribuzione della rendita».
2.4. Con la proposta di definizione anticipata è stato dunque evidenziato quanto segue:« Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n.4, c.p.c., motivazione apparente violazione art. 36, 2° comma, n. 4 d.lgs. n. 546 del 31/12/1992. Tale motivo è da ritenere manifestamente infondato atteso che per costante giurisprudenza la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2024, n. 14337). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354. Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente ed incoerente
sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al parziale accoglimento del gravame con riguardo alla ritenuta parziale correttezza dell’operato dell’ufficio in relazione alla rendita catastale accertata ritenuta erronea solo nella parte in cui è stato ricompreso nel calcolo il valore della torre facendo applicazione della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016). Per cui, la motivazione del decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale mentre parte ricorrente finisce per denunciare una motivazione insufficiente profilo non deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. 3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n.3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 5 -bis, d.lgs. 546 del 31/12/1992. Orbene la censura, sì come dedotta, è da ritenere inammissibile in quanto viene lamentata la violazione di una norma non applicabile alla fattispecie in esame posto che il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato il 22/02/2022 (secondo quanto risulta ex actis ), cioè anteriormente all’introduzione del comma 5 -bis nell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 in forza dell’art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130. Sul punto è stato condivisibilmente precisato che in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta. (Cass. Sez. 5, 25/07/2024, n. 20816, Rv. 672031 – 01)».
2.5. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizione anticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né la ricorrente ha offerto elementi pe r mutare l’orientamento della stessa .
2.6. È opportuno, comunque, per completezza evidenziare, quanto al secondo motivo, che la censura non coglie neppure la ratio decidendi della sentenza impugnata avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado unicamente evidenziato che, stante le espresse richieste della contribuente di modificare l’atto impugnato solo con riguardo all’esenzione della torre,
per la rimanente parte l’atto impugnato doveva ritenersi valido, né peraltro la ricorrente ha indicato di aver formulato ulteriori contestazioni oltre quella relativa all’errato inserimento della torre nella rendita catastale .
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al pagamento della somma di Euro 4.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e della somma di Euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.1.2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)