Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3072 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3072 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 17944-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 161/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della BASILICATA, depositata il 16.5.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva accolto parzialmente l’appello erariale avverso la sentenza n. 645/2022, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato la variazione proposta (DOCFA) includendo nel computo oltre al valore del lotto e della fondazione, anche la torre in acciaio, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente non essendo state illustrate «le ragioni della decisione e gli elementi di prova utilizzati per convalidarla».
1.2. La doglianza va disattesa in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, mentre nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico – giuridico che ha portato alla decisione, laddove i Giudici d’appello hanno affermato
quanto segue:« Stante … la natura di pronuncia di annullamento dell’atto di rettifica, è evidente che la controversia ha avuto un esito favorevole al contribuente, il quale non poteva peraltro chiedere né ha chiesto una rendita diversa da quella proposta con la DOCFA originaria poiché a tal fine, evidentemente, era da ritenersi onerato di una nuova istanza all’RAGIONE_SOCIALE. In definitiva, viste anche le difese svolte in appello dalla RAGIONE_SOCIALE, deve riconoscersi che in base ad un esame complessivo degli atti processuali la rendita catastale accertata è erronea solo nella parte in cui è stato ricompreso nel calcolo il valore della torre. A tale conclusione si perviene che in base alla nuova disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) in base all’interpretazione, ormai consolidata, resa dalla Corte di Cassazione (v., ex multis, Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2021, n. 25784), che ‘I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio”; tuttavia, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) – con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati”) – è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato… Nel caso specifico, valutato il contegno processuale RAGIONE_SOCIALE parti in entrambi i gradi di giudizio (v. in particolare le conclusioni della parte privata in appello dove viene chiesta la conferma della rendita proposta nella DOCFA ‘in esenzione della torre’), deve riconoscersi che l’appello per cui è causa è parzialmente fondato in quanto il dispositivo della sentenza di primo grado travolge interamente
l’avviso impugnato, nel quale invece, come esattamente osserva l’Ufficio appellante, gli ulteriori elementi calcolo non sono stati attinti da valide censure e vanno quindi considerati nella attribuzione della rendita».
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 5 -bis , d.lgs 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente attribuito alla contribuente l’onere di provare l’erroneità de l valore fondiario di un immobile a destinazione speciale accertato dall’Ufficio, non avendo, al contrario, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dimostrato la correttezza della rendita catastale rettificata.
2.2. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado unicamente evidenziato che, stante le espresse richieste della contribuente di modificare l’atto impugnato solo con riguardo all’esenzione della torre, per la rimanente parte l’atto impugnato doveva ritenersi valido , né peraltro la ricorrente ha indicato di aver formulato ulteriori contestazioni oltre quella relativa all’errato inserimento della torre nella rendita catastale.
2.3. La censura, sì come dedotta, è peraltro da ritenere anche inammissibile in quanto viene lamentata la violazione di una norma non applicabile alla fattispecie in esame posto che il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato nel giugno 2021 (secondo quanto risulta ex actis ), cioè anteriormente all’introduzione del comma 5 -bis nell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 in forza dell’art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130, essendo stato sul punto condivisibilmente precisato che in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta (cfr. Cass. n. 20816/2024).
Il ricorso, pertanto, va integralmente respinto.
A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.1.2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)