Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3091 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3091 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9698/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA n. 262/2022, depositata il 24 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 262/2022, depositata il 24 ottobre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in accoglimento
dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha annullato l’avviso di accertamento catastale in rettifica n. NUMERO_DOCUMENTO .
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, mentre la RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la C.G.T. escluso il valore del cd. palo eolico dal calcolo della rendita catastale con motivazione apparente.
1.1. La doglianza è infondata.
1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014).
1.3. Non è, però, questo il caso di specie. Il giudice di appello ha, infatti, dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni poste alla base della ritenuta esclusione del valore della torre dal calcolo della rendita, affermando che la torre ‘ costituisce parte dell’impianto produttivo in uno al rotore e navicella (RAGIONE_SOCIALE), cioè componente impiantistica da escludere per espressa disposizione normativa (novella del 2015) dalla stima diretta ai fini della determinazione della rendita catastale’.
1.3.1. Questi i principali passaggi motivazionali: ‘I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria “D/1 -Opificio”; ‘tuttavia, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) -con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati”) -è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche’; pertanto, ‘ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015’, ‘non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato’, sicché ‘non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo’ .
1.4. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi ( ex multis, Cass. 22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).
Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 e dell’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT escluso che la torre rientri nel computo della rendita catastale in acritica adesione ai pareri pro veritate prodotti dalla contribuente.
2.1. La censura è inammissibile, giacché la ricorrente, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, deduce in verità l’errore di valutazione del giudice di appello sulla funzionalità della torre eolica al processo di produzione di energia elettrica, insistendo in una ricostruzione del fatto diversa ed alternativa rispetto a quella operata dal giudice a quo.
2.2. In definitiva, attraverso la censura di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., si richiede una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n. 32505/2023 e n. 24148/2013).
2.3. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 32505/2023, cit.).
2.4. Il motivo è, perciò, sotto questo profilo, all’evidenza inammissibile, in quanto, contestando che la torre eolica partecipi al processo produttivo, mira a sollecitare una rivalutazione degli esiti probatori del tutto preclusa in sede di legittimità, pena l’introduzione di un terzo giudizio di merito non previsto dall’ordinamento (cfr., con riguardo a
fattispecie analoghe a quella in esame: Cass., Sez. V, 27, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235 del 2025, tutte richiamate da Cass. 22299/2025: ‘ La prospettata nullità della sentenza perché esclusivamente basata su pareri pro -veritate è del tutto infondata, in quanto la censura finisce per contestare la formazione della decisione all’esito dell’istruttoria. La contestazione omette, infatti, di considerare che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. VI -2, n. 27847 del 12 ottobre 2021, Rv. 662803 -01, Sez. V, n. 18082 del 2022), errore di fatto non dedotto in alcun modo nel caso in esame’).
2.5. Ad ogni modo, la censura è, pure, infondata, ritenendo il Collegio di dare continuità all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la torre di sostegno degli impianti eolici, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, è soggetta ad esenzione ai sensi della legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782 del 2020; nn. 1010, 6728, 7115, 25784, 25793, 34548 del 2021; nn. 7922, 22551 e 37710 del 2022; nn. 6685, 12482 e 29903 del 2023; tra le più recenti, n. 34230 del 2024, nn. 7396, 31322, 31326 e 33185 del 2025).
2.6. Alla base dell’orientamento di questa Corte la considerazione che, per la legge del 2015, va esclusa la rilevanza catastale di quegli elementi
che, sebbene strutturalmente connessi al suolo o alla costruzione, nonostante le notevoli dimensioni e modalità costruttive, siano coinvolti nel processo produttivo, come la torre di sostegno dell’impianto eolico, la quale, in quanto strutturalmente integrata alla navicella ed al rotore, risulta funzionale al processo di produzione di energia elettrica, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire loro di offrire la massima resistenza possibile ed al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica (Cass. 7922/2022, cit.; 21462/2020, cit.).
2.7. Si è, peraltro, aggiunto come non sia neppure ‘necessario rimettere, come avvenuto talvolta in passato, alcun accertamento di fatto al giudice del merito relativamente alla partecipazione della torre eolica al processo produttivo, tenuto conto dell’affinamento dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tale materia e della circostanza che, proprio alla luce del contenzioso esaminato, sono emerse le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici (in cui la torre di sostegno, come evidenziato, partecipa al processo produttivo)’ (in termini, Cass. 37710 del 2022, cit.).
Col terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver il giudice del secondo grado rideterminato il valore della rendita catastale, al netto del valore della torre di sostegno, omettendo di pronunciare sull’intero contenuto della pretesa fiscale, che non si esauriva nella stima della torre di sostegno, ma comprendeva anche tutti gli altri elementi che l’ufficio aveva ritenuto rilevanti ai fini dell’accertamento catastale oggetto di impugnazione (i.e. C1 ‘Valore lotto’; C2 ‘RAGIONE_SOCIALE‘; C4 ‘Spese tecniche’; C5 ‘Oneri concessori’; C7 ‘Oneri finanziari’; C9 ‘Profitto imprenditore’) e che il contribuente aveva contestato.
3.1. La censura è fondata e va accolta.
3.2. In caso di classamento di immobili con destinazione speciale, come nel caso degli impianti eolici, l’attribuzione della rendita catastale proposta dal proprietario con la cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità, utilizzando o un procedimento diretto, fondato sul reddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile, detratte spese ed eventuali perdite (ex artt. 15 -26 d.P.R. n. 1142 del 1949), ovvero un procedimento indiretto, che individua il valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile (secondo, dunque, il relativo mercato RAGIONE_SOCIALE compravendite, ex art. 28, c. 1, d.P.R. n. 1142 del 1949) o dal costo di ricostruzione (ex art. 28, c. 2, d.P.R. n. 1142 del 1949), tenendo conto, in tale ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (cfr. Cass. 33799/2024; 7984/2022; 4837/2022; 13778/2019; 1476/2018; 888/2018).
3.3. Recependo il dettato legislativo, la Circolare n. 6/T emanata dall’RAGIONE_SOCIALE il 30 novembre 2012 (in materia di ” Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico -estimativi” ), elevata a rango normativo dalla legge n. 190/2014, prevede che, ” con la locuzione “stima diretta” si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità RAGIONE_SOCIALE relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema RAGIONE_SOCIALE tariffe “, chiarendo che ” la rendita catastale può essere determinata con “procedimento diretto” o con “procedimento indiretto” (par. 2). Nell’ambito del procedimento indiretto, la Circolare precisa che “Il valore venale può essere individuato tramite un’indagine del mercato RAGIONE_SOCIALE compravendite, e in via subordinata attraverso il costo di ricostruzione”, indagando, ” in modo simile al procedimento relativo all’approccio reddituale, il mercato RAGIONE_SOCIALE
compravendite, riferite al biennio economico 1988 -89 e relative alla tipologia di immobili simili a quello oggetto di accertamento ” (par. 5).
3.4. Più in dettaglio, i criteri tecnici per la determinazione della rendita catastale con l’approccio di costo sono fissati dall’allegato II alla predetta Circolare, con particolare riguardo al costo di produzione, che risulta dalla sommatoria del valore del lotto, comprensivo dell’area coperta e RAGIONE_SOCIALE aree scoperte, accessorie e pertinenziali, del costo di realizzazione a nuovo RAGIONE_SOCIALE strutture, del costo a nuovo degli impianti fissi, RAGIONE_SOCIALE spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, degli oneri concessori e di urbanizzazione e degli oneri finanziari, nonché al profitto normale del promotore immobiliare, che risulta ” dalla remunerazione ordinaria, connessa al rischio assunto nell’operazione e comprensiva degli interessi sull’eventuale capitale proprio investito, che il promotore ritrae per lo svolgimento la sua attività”.
Tale modo di procedere nasce dalla necessità di svincolare le operazioni di accertamento catastale da circostanze non ordinarie, assicurando, per la determinazione della rendita, criteri perequativi non condizionati dalla individuale capacità di gestione dell’immobile da parte del proprietario (sugli immobili a destinazione speciale o particolare, cfr. Cass. 9109/2024; 9947/2023; 7850/2020; 13778/2019, cit.; 7377/2019; 1476/2018, cit.; 888/2018, cit.; in particolare con riferimento all’approccio di costo, Cass. 22558/2022 e Cass. 3918/2022).
3.5. Orbene, si è già detto che il metodo di determinazione della rendita catastale è stato modificato, con riferimento agli impianti da includere ai fini del calcolo, dall’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui il legislatore ha voluto sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia,
indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.
3.6. Tuttavia, ritiene il Collegio che l’entrata in vigore (dall’1 gennaio 2016) dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non abbia comportato l’abrogazione, nemmeno in forma tacita, dell’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte relativa -attraverso l’espresso rinvio per relationem alla Circ. n. 6/T del 30 novembre 2012 (con i relativi allegati) -alle metodologie estimative degli immobili con destinazione speciale o particolare (Cass. 33185/2025; 22299/2025, cit.; 13831/2025, cit; 13732/2025; 3918/2022).
3.7. La legge n. 208 del 2015, infatti, con l’art. 1, comma 21, si è limitata a ridefinire l’oggetto della stima catastale ai fini della determinazione della rendita, prevedendo che: ” A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento” e, nel secondo periodo, disponendo che: ” Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo’ .
3.8. In definitiva, l’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non ha alterato né eliminato le dettagliate indicazioni della Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 sui profili tecnico -estimativi per la determinazione della rendita, con particolare riguardo ai vari approcci del procedimento diretto (approccio di mercato) ed indiretto (approccio di costo).
3.9. Pertanto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il criterio della stima diretta, nella duplice variante del “procedimento diretto” e del “procedimento
indiretto”, continua a trovare applicazione, ma soltanto per il “suolo”, per le “costruzioni” e per gli “elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento” (in termini: Cass. nn. 34232, 34233, 34234 e 34235 del 2024; più di recente, 22299/2025, cit.; 13806/2025; 7394/2025).
3.10. In conclusione, una volta escluso che il valore della torre sia computabile nella determinazione della rendita, la stima diretta deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui (rispetto alla torre ed agli aerogeneratori), vale a dire sul valore del suolo, RAGIONE_SOCIALE fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, elementi sui quali -secondo il procedimento indiretto di stima della rendita catastale con approccio di costo (in base alle istruzioni fornite dall’allegato II alla Circ. n. 6/T del 30 novembre 2012) -vanno computate le componenti RAGIONE_SOCIALE spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari (Cass. 13732/2025).
3.11. Ciò posto sul piano sostanziale, tornando alla censura, la decisione sullo scomputo della torre eolica dal calcolo della rendita catastale non dispensava il giudice di merito dall’obbligo di rideterminare la rendita, valorizzando l’entità RAGIONE_SOCIALE spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari secondo i criteri della menzionata Circolare, nonché gli altri elementi di fatto da calcolarsi sulle componenti residue che, secondo la normativa vigente in materia catastale, incidono sulla quantificazione della complessiva rendita catastale dell’unità immobiliare (in termini, 31322/2025, cit.; 22299/2025, cit.; 13831/2025, cit; 5452/2025; 22558/2022; 3918/2022, cit.).
3.12. Il processo tributario, infatti, pur introdotto mediante l’impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso ed è, quindi, annoverabile tra i processi di “impugnazione -merito”, essendo diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio.
3.13. Il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può, dunque, limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. 1209/2023; 39660/2021; 18777/2020; 25629/2018).
3.14. A tale obbligo si è, invece, sottratta la Corte territoriale, la quale, esclusa la rilevanza catastale della torre, si è limitata ad annullare l’avviso, omettendo di valutare la correttezza della stima RAGIONE_SOCIALE residue componenti costituenti l’impianto eolico, sulle quali l’amministrazione ha computato le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari e, dunque, di rideterminare la rendita alla stregua dei su menzionati criteri normativi, così incorrendo nel vizio lamentato. Rimane assorbito il quarto motivo con il quale si denuncia la violazione dell’art. 10 r.d.l. n. 652/1939, dell’art.28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949, dell’art. 2 d.l. 16/1993 e dell’art. 1 d.m. 701/1994, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al terzo motivo di ricorso con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia al fine di rideterminare la rendita catastale in contestazione, attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
della Basilicata, in diversa composizione, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME