Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31326 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31326 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9056/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE, in CAMPOBASSO n. 101/2022 depositata il 28/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE è proprietaria di un parco eolico sito in Montorio dei Frentani (INDIRIZZO), composto da sette aerogeneratori da 2 Mw ciascuno, sei dei quali oggetto del presente giudizio. Gli impianti, inizialmente accatastati nel 2009 con rendita proposta di circa € 3.790 ,00, sono stati successivamente rettificati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Campobasso a € 11.240,60, valore non contestato e quindi definitivo.
Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 21, della legge 208/2015.
Indi, nel 2016, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, la società ha presentato dichiarazioni DOCFA con cui escludeva dal calcolo della rendita l’intero aerogeneratore e, in generale, tutti i macchinari e gli impianti, limitando la valutazione al suolo, alle fondazioni e, se presenti, alle cabine elettriche, con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALE rendite.
L’RAGIONE_SOCIALE di Campobasso, con avviso di accertamento del 2016, ha rettificato tali valori attribuendo autonoma rilevanza catastale alla sola torre dell’aerogeneratore, ritenuta elemento distinto rispetto a navicella e rotore
La società contribuente ha proposto impugnazione e la CTP di Campobasso ha accolto il ricorso con sentenza n. 98/2018.
La RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello, che la CTR del RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto.
In particolare, la CTR del RAGIONE_SOCIALE ha accolto le tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che le torri eoliche non vadano considerate come macchinari esclusi dalla rendita catastale, bensì come strutture rilevanti ai fini estimativi in virtù della loro stabilità, solidità e fissità al suolo. Ha censurato la sentenza di primo grado per non aver adeguatamente esaminato la giurisprudenza di legittimità richiamata dall’appellante ed ha negato l’applicabilità dell’art. 1, comma 21,
della legge 208/2015, giudicando la motivazione sul punto adottata dal primo giudice ‘estremamente succinta’.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente la difesa erariale ha depositato memoria illustrativa con la quale ha aderito alla tesi del ricorrente, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione art. 1, comma 21, ultimo periodo, legge 208/2015, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. La società ricorrente contesta, in particolare, la decisione della CTR per errata applicazione della legge, sostenendo che l’articolo 1, comma 21, della legge 208/2015 esclude dal calcolo della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli impianti e i macchinari funzionali a uno specifico processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano stabilmente ancorati al suolo. L’ancoraggio, infatti, sarebbe un elemento estraneo alla nuova disciplina, come confermato anche dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella circolare 2/E del 2016, che ha riconosciuto l’esclusione dalla stima catastale di macchinari e impianti produttivi come gru, altoforni, torri di raffinazione o torri eoliche, sebbene stabilmente infissi. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, inoltre, sarebbe consolidata nel ritenere che la torre dell’aerogeneratore costituisca parte integrante del macchinario eolico e, pertanto, non debba concorrere alla determinazione della rendita catastale.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la omessa pronuncia su questione fondamentale ai fini della controversia – violazione art. 360 n. 4 c.p.c.
In particolare, la società ricorrente contesta il fatto che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del RAGIONE_SOCIALE abbia
completamente omesso di pronunciarsi sulla questione preliminare e centrale se la “torre” dell’aerogeneratore debba essere considerata un elemento autonomo o una parte integrante del macchinario stesso.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa motivazione su questione fondamentale ai fini della controversia -violazione art. 360 n. 4 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al primo, riguarda un vizio di omessa motivazione della sentenza della CTR. La società lamenta in particolare che il giudice del gravame, senza a suo avviso fornire alcuna spiegazione, avrebbe considerato la torre dell’aerogeneratore come elemento autonomo, nonostante tre pareri tecnici universitari qualificati avessero evidenziato l’inscindibilità del macchinario (torre, navicella e rotore).
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
La società ricorrente contesta che la RAGIONE_SOCIALE abbia ignorato e omesso di valutare prove decisive prodotte nel giudizio di merito. In particolare, erano stati depositati tre pareri ‘ pro veritate ‘ redatti da qualificati accademici del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, i quali, in modo concorde, avevano affermato che la torre è parte integrante e inscindibile dell’aerogeneratore insieme a navi cella e rotore, oltre a essere priva di qualsiasi autonomia funzionale o reddituale se considerata isolatamente. Nella sentenza impugnata non vi è traccia di tali pareri né RAGIONE_SOCIALE conclusioni in essi contenute, come se non fossero mai stati prodotti. Trattandosi di elementi decisivi per il giudizio, poiché confermavano la natura unitaria del macchinario e la correttezza dell’esclusione dell’intero aerogeneratore dal calcolo della rendita catastale a partire dal 1° gennaio 2016 in applicazione della legge 208/2015, la mancata
valutazione da parte del giudice d’appello configurerebbe un errore tale da imporre la cassazione con rinvio per un nuovo esame.
La questione dedotta con la prima censura è stata già da tempo risolta dalla giurisprudenza di questa Corte.
5.1. In particolare, è stato affermato che ‘Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina’ (Cass. 06/03/2023, n. 6685 (Rv. 667408 – 01)).
Negli stessi termini si è espressa anche altra pronuncia (Cass. 23/12/2024, n. 34230): ‘3. Il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno RAGIONE_SOCIALE centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore) deve essere risolto alla luce dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento ». La norma soggiunge poi che: «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: «Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo,
dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia » (così Cass.n.1010/21; nello stesso senso: Cass. nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20). I passaggi fondamentali di questo indirizzo possono così riassumersi: – la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di ‘immobile urbano’ (art.4 r.d.l. 652/39), di ‘unità immobiliare’ (art.2, co. 3^, dm 2.1.98 n. 28) e la scelta legislativa è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (così Cass. n. 20726/20); con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella; la vocazione ‘strutturale’ e la ‘strumentalità’ sostenitiva della torre non sono dunque indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della ‘funzionalità’ prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica. Va ancora qui osservato come appaia poco persuas ivo anche l’argomento dell’Amministrazione Finanziaria secondo cui l’indirizzo di legittimità in materia contrasterebbe con i criteri di stretta interpretazione che devono pacificamente presiedere l’intera materia RAGIONE_SOCIALE agevolazioni. Va infatti considerato che la norma in esame non ha natura impositiva ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che – per quanto infissi al suol o e non privi di connotati ‘immobiliari’ rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti funzionali allo specifico processo produttivo’. Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore RAGIONE_SOCIALE energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass. n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e sostenibilità. Orbene, quanto in diverso senso sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza qui impugnata contrasta con il su indicato indirizzo nella parte in cui opera sostanzialmente un distinguo non consentito tra funzione di sostegno (imponibile) e funzione di produzione energetica (esente), posto che – come evidenziato -quest’ultima non può prescindere, nel raggiungimento del suo scopo, dalla prima, sicchè entrambi i ruoli vanno unitariamente ed inscindibilmente ascritti, ex art.1 co. 21 cit., al medesimo impianto ed al medesimo processo produttivo dell’energia da fonte eolica. E siccome le conclusioni alle quali è giunta la Commissione Tributaria Regionale derivano non da una difforme ricostruzione dello stato dei luoghi o da un difettoso accertamento della situazione di fatto (del tutto pacifici tra le parti), ma da una determinata, ed erronea, interpretazione della normativa di riferimento, neppure sussistono i presupposti per il rinvio al giudice del merito sul punto specifico dell’accertamento in concreto di questa unitarietà funzionale; risolvendosi dunque il problema nella correzione in diritto della sentenza secondo quanto rientra nella cognizione di questo giudice di legittimità’.
5.2. Ne consegue che sussiste la violazione di legge eccepita dalla ricorrente e il motivo, dunque, risulta fondato.
5.3. Va chiarito che non può farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere – come richiesto dalla controricorrente nell’aderire alla prospettata tesi attorea – non avendo la RAGIONE_SOCIALE annullato in autotutela il provvedimento contestato.
In conclusione, alla luce RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto relativamente al primo motivo, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 25/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME