Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33187 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 18/12/2025
CATASTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28369/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), già RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’avv ocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE; EMAIL), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;EMAIL) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3430/2022, depositata il 15 aprile 2022, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25
novembre 2025, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 3430/2022, depositata il 15 aprile 2022, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale emessi dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione a dichiarazioni docfa presentate dalla contribuente relativamente a parchi eolici siti nei Comuni di Baselice e Foiano Val Fortore.
1.1 -Per quel che qui rileva, il giudice del gravame -premesso che sul punto si prospettavano due distinti orientamenti interpretativi della l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, quanto alla rilevanza catastale dell’elemento di impianto costituito dalla torre eolica -ha ritenuto di condividere l’opinione secondo la quale detta torre riveste una «funzione servente» che «non ne consente la … ascrivibilità alle componenti impiantistiche latamente intese» (costituite dal rotore e dalla navicella) atteso che la torre costituisce «parte strumentale, con funzione di mero sostegno, ma non strettamente funzionale alla produzione di energia da parte dell’aerogeneratore ».
–RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo articolato motivo, ed ha depositato memoria.
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione di legge con riferimento alla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, al d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, ed all’art. 812 cod. civ., deducendo, in sintesi, che in ragione dell’inequivoco dato di regolazione contenuto nelle disposizioni di cui all’art. 1, c omma 21, cit., – la torre eolica deve essere considerata quale elemento di impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo assolto da un parco eolico, e da ciascuno dei suoi elementi costitutivi (aerogeneratori), così che deve essere escluso dalla stima diretta dell’unità immobiliare cui raccordare la determinazione della rendita catastale.
Soggiunge la ricorrente che -diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame -alla data della decisione impugnata si era già consolidata, nella giurisprudenza di legittimità, un siffatto orientamento ricostruttivo della irrilevanza catastale della torre eolica, così come da essa esponente segnalato con la depositata memoria.
1.1 -Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, sull’assunto che il giudice del gravame -pronunciando in difformità dall’accertamento in fatto condotto dal primo giudice secondo il quale le torri eoliche «non servono unicamente a sostenere le pale e la navicella, ma hanno anche la funzione di portare le stesse all’altezza utile per poter sfruttare l’energia meccanica del vento, poi trasformata in energia elettrica nonché la funzione di condotto di cablaggio.» -aveva omesso di esaminare i prodotti pareri pro veritate sulla cui base detto accertamento era stata condotto, ed alla cui stregua pianamente emergeva la «inscindibilità della cd. torre dalla restante componente impiantistica (rotore -navicella) che nel suo insieme costituisce il cd. aerogeneratore».
-Il primo motivo -dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo -è fondato, e va accolto.
2.1 -la l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 21, ha disposto nei seguenti termini: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.».
2.2 – La Corte, secondo un orientamento interpretativo che si è consolidato nel tempo, ha statuito che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo; ne consegue che, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato, e, in particolare, ai fini del calcolo della rendita catastale non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo (v. Cass., 22 settembre 2021, n. 25793; Cass., 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., 20 gennaio 2021, n. 1010; v. altresì ex plurimis , Cass.,
27 gennaio 2022, nn. 2532 e 2543; Cass., 30 novembre 2021, n. 37428; Cass., 16 novembre 2021, n. 34548).
2.3 -La Corte ha, in particolare, rimarcato che:
la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di “immobile urbano” (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4), di unità immobiliare (D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3) e di “costruzione stabile” comunque connessa al suolo, e come tale già ritenuta rilevante nella determinazione della rendita catastale (d.l. n. 44 del 2005, art. 1quinquies, conv. in l. n. 88 del 2005, con riguardo alle centrali elettriche);
alla luce di questo quadro normativo, già vagliato anche dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (C. Cost. n. 162/08), si è ritenuto che tanto le pale eoliche quanto le turbine, così come ogni altro elemento non separabile (anche se fisicamente amovibile) senza pregiudizio dalla funzione precipua di generazione energetica, dovessero rilevare ai fini della rendita dei parchi eolici e RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche, da accatastarsi in categoria D1-Opifici (Cass. n. 4028 del 2012, Cass. n. 24815 del 2014, Cass. n. 32861 del 2019 e molte altre); il che ha trovato ulteriore conferma nella Circolare n. 6 del 2012 dell’RAGIONE_SOCIALE (Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi), non in sé, ma in quanto legislativamente richiamata e recepita dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (L. stabilità 2015);
questo quadro è stato inciso (con effetto dal 2016) dalla citata l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, su riportato, il quale, con una tecnica legislativa “per esclusione”, descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte,
tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di imbullonati; sicché “la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” (così Cass., 30 settembre 2020, nn. 20726);
– l’amministrazione finanziaria ha emanato, in applicazione della L. del 2015, varie disposizioni interne (Circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E; Nota Direzione Centrale Catasto 27 aprile 2016, n. 60244; Circolare 13 giugno 2016, n. 27/E) con le quali ha inteso includere le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori RAGIONE_SOCIALE centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo) tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica;
– questa conclusione di prassi urta però con la nozione che invece emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, la quale “prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (…) E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua
specifica funzionalità rispetto al processo produttivo” (v. Cass., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass. n. 20726 del 2020 cit.).
3. -L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata atteso che così come ben rilevato dalla Corte in distinto giudizio (v. Cass., 6 marzo 2023, n. 6685, cit.) -la conclusione cui è pervenuta si fonda su di un non consentito distinguo «tra funzione di sostegno (imponibile) e funzione di produzione energetica (esente), posto che – come evidenziato – quest’ultima non può prescindere, nel raggiungimento del suo scopo, dalla prima, sicché entrambi i ruoli vanno unitariamente ed inscindibilmente ascritti, ex art. 1 comma 21 cit., al medesimo impianto ed al medesimo processo produttivo dell’energia da fonte eolica.», così risolvendosi in un error iuris nella ricostruzione dei contenuti del dato normativo da applicare.
La causa va, pertanto, rinviata, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia al fine di rideterminare le rendite catastali in contestazione previa esclusione dal computo della torre eolica.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME