Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30735 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5530/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n. 5855/2020 depositata il 04/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ presentava Docfa in seguito all’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, rideterminando la rendita degli impianti, tenendo conto solo RAGIONE_SOCIALE componenti immobiliari ed escludendo dalla stima diretta tutte le componenti impiantistiche, invece comprese la torre di sostegno.
L’agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate rettificava il classamento proposto attribuendo alle unità indicate nel Docfa la rendita catastale di euro 1.040,00; la società impugnava l’avviso di accertamento ritenendo che la torre di sostegno dovesse essere spunta dalla valorizzazione della rendita catastale.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso della società.
Sull’appello dell’amministrazione finanziaria la Commissione tributaria regionale della Campania, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva il gravame dell’ufficio
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sulla base di un unico motivo.
Replica con controricorso e il ricorso incidentale condizionato la società RAGIONE_SOCIALE.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale ha chiesto la decisione del ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in seguito all’annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica del primo ottobre 2024.
Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.; il AVV_NOTAIO Generale non ha depositato conclusioni.
In prossimità dell’udienza, l’amministrazione ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Con memoria depositata il 30 ottobre 2025, la società ha aderito alla richiesta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di ricorso, l’amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015, nonché dell’art. 812 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente espunto dalla valorizzazione della rendita catastale la torre di sostegno dell’impianto eolico. L’amministrazione osserva che, al contrario, la torre non può essere qualificata come un macchinario o come un congegno o un’attrezzatura, in quanto l’impianto è un insieme di macchinari di attrezzi e di mezzi che servono alla produzione di oggetti o servizi. Si assume che la torre eolica in quanto saldamente ancorata al suolo è materialmente una struttura o costruzione che fungendo da elemento dell’elevazione di sostegno di un macchinario è da qualificarsi come costruzione strutturalmente connessa all’impianto che ne accresce le qualità e l’utilità.
2.Con ricorso incidentale condizionato, la società denuncia la violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo di aver dedotto la violazione di detta norma già nel giudizio di merito, motivo non esaminato dalla commissione tributaria regionale. La società deduce che l’avviso contiene una mera elencazione degli elementi essenziali considerati ai fini della stima diretta, mentre nella relazione di stima sì indica il traliccio di sostegno come componente della valorizzazione della rendita senza esplicitare l’iter logico alla base del disconoscimento della natura dentistica della torre.
Il Consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso, stimandolo manifestamente infondato alla stregua della normativa citata e della giurisprudenza consolidata di legittimità.
3.1. In seguito alla comunicazione della proposta di definizione, l’Ufficio chiedeva istanza di decisione ex art. 380 -bis c.p.c. in quanto nell’ottobre 2024 aveva annullato in autotutela l’avviso di rettifica, ancorchè non avesse depositato la relativa documentazione nel presente giudizio.
3.2. Ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
4.Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587). Va quindi cassata la sentenza impugnata.
4.1. Quanto alle spese processuali, in considerazione dell’accordo RAGIONE_SOCIALE parti, esse possono essere compensate.
5.Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024). Invero, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ‘ordinaria’ dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva
valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14 novembre 2015
IL PRESIDENTE NOME COGNOME