Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2560 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2560 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13275/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di SALERNO n. 8208/2019 depositata il 04/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente ha presentato dichiarazione RAGIONE_SOCIALE per rideterminare la rendita di due fabbricati D/1. L’ ufficio erariale non ha accolto la richiesta ed ha aumentato la rendita tramite due avvisi di accertamento.
La società ha impugnato gli avvisi davanti alla CTP di Salerno, che ha annullato gli accertamenti ritenendo necessario il sopralluogo prima della rettifica.
La RAGIONE_SOCIALE ha interposto gravame.
In sede di appello, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, la CTR della Campania ha confermato la decisione di primo grado, sostenendo che anche per la procedura RAGIONE_SOCIALE la stima diretta di immobili a destinazione speciale richiede il sopralluogo, come nel caso degli immobili di categoria D.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso
Successivamente parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente, sull’assunto che il ricorso per cassazione sarebbe formulato in termini troppo sintetici e in difetto di autosufficienza: le argomentazioni di parte ricorrente consentono una comprensione dei fatti e contengono il riferimento agli atti di riferimento, così come prescritte alla luce RAGIONE_SOCIALE linee ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863;
Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429). Si riferiscono difatti ad un unico punto chiaramente percepibile della decisione impugnata, anch’essa estremamente sintetica e incentrata sostanzialmente sull’unico punto contestato.
1.1. Nemmeno può essere accolta l’eccezione con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorso tenderebbe ad una nuova valutazione del merito, essendo invece lo stesso indirizzato all’accertamento di una violazione di legge in relazione al criterio di stima adottato.
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015, dell’art. 1 D.M. 701/94, dell’art. 10 R.D. n. 652/39, nonché dell’art. 11 D.L. 70/88, dell’art. 30 D .P.R. 1142/49 e dell’art. 37 TUIR, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.
2.1. La sentenza impugnata è ritenuta erronea per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative al riclassamento degli immobili a destinazione speciale (categoria D), che richiede la stima diretta, la quale non implica obbligatoriamente il sopralluogo, che resta invece facoltativo, e considerato che l’ amministrazione può basarsi anche sui soli dati documentali disponibili. Nel caso di specie, la procedura RAGIONE_SOCIALE ha fornito tutti gli elementi necessari all’ amministrazione per determinare la rendita. La sentenza impugnata, invece, si ritiene abbia erroneamente ritenuto necessario il sopralluogo, commettendo un errore di diritto.
La CTR non ha fatto applicazione di principi già espressi da questa Corte da tempo, e ribaditi con orientamento consolidato: il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D/1 deve basarsi, a norma del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e dell’art.
34 del d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del bene, potendo allo scopo essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio, senza necessità di sopralluogo (Cass. 16/02/2015, n. 3103 (Rv. 634488 01)). E, sempre sulla stessa posizione ermeneutica, più di recente, in tema di estimo catastale: la revisione RAGIONE_SOCIALE rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile (Cass. 31/05/2025, n. 14630 (Rv. 675081 – 01)).
3.1. In termini anche altre decisioni di questa Corte; ex plurimis : in tema di estimo catastale, la revisione RAGIONE_SOCIALE rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile (Cass. 10/01/2017, n. 347 (Rv. 642462 – 01)).
Il motivo va conseguentemente accolto.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME