Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33189 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33189 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6667 del Ruolo Generale dell’anno 2020, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare riservato denominato RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 858/19 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, pubblicata in data 9 luglio 2019.
Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 858/19, pubblicata in data 9 luglio 2019, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 153/18, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Novara aveva rigettato i ricorsi della società contribuente -separatamente proposti e poi riunitiavverso due avvisi di accertamento catastale -numero NUMERO_DOCUMENTO e numero NUMERO_DOCUMENTO– inerenti a complessi immobiliari di sua proprietà, ubicati in San NOME COGNOME (No), rientranti nella categoria D, in forza dei quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rideterminato -maggiorandola- la rendita catastale, reputata difforme rispetto a quella indicata nei modelli DOCFA presentati dalla società proprietaria dei cespiti, ai sensi dell’articolo 1, comma 22, della legge numero 208 del 2015.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di gravame ed illustrando le sue difese con memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva alle avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso.
La causa, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame la società ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, della violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, commi 21 e 22, della legge numero 208 del 2015, in combinato disposto con gli articoli 10, 17 e 20 del regio decreto legge numero 652 del 1939, con gli articoli 30, 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949, con l’articolo 1 del decreto ministeriale numero 701 del 1994 e con l’articolo 12 della legge numero 212 del 2000, per non avere l’amministrazione finanziaria effettuato un sopralluogo, indispensabile ai fini della stima diretta dei beni, anche di quelli censiti nelle categorie catastali speciali, qual è la categoria D, al fine di stabilire, in mancanza di dati inerenti agli impianti insistenti sugli immobili, se dovessero essere o meno espunti dalla valutazione. La disciplina dettata dalla legge numero 208 del 2015, infatti, fa venir meno le difficoltà tecnico-estimative nel processo di determinazione della rendita catastale, dando la facoltà agli intestatari degli immobili produttivi già censiti secondo i precedenti criteri di stima di presentare atti di aggiornamento, tramite DOCFA, al cospetto dei quali la pubblica amministrazione, qualora non abbia a disposizione elementi per fare le sue valutazioni, ai fini, a titolo esemplificativo, dell’iscrizione in catasto con l’attribuzione di un nuovo classamento o di una nuova rendita catastale, è tenuta ad effettuare un sopralluogo, in contraddittorio con il contribuente, per accertare in concreto se e quali impianti debbano concorrere alla determinazione del valore dei cespiti.
Il motivo è infondato.
3.1. La determinazione del classamento e la conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria
D deve avvenire, a norma del decreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949 e dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, in seguito a stima diretta dei beni, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche, potendo all’uopo essere utilizzate anche le risultanze documentali a disposizione dell’amministrazione finanziaria, tra le quali l’eventuale perizia proAVV_NOTAIOa dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 7410/95), senza necessità di sopralluogo (cfr. Cass. n. 3103/15). L’attribuzione della rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e, più in generale, ai fabbricati a destinazione speciale, come previsto anche dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, non presuppone, infatti, la necessità di effettuare un previo sopralluogo, che non costituisce né un diritto del contribuente, né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo della rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale la pubblica amministrazione può avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali a sua disposizione (cfr. Cass. n. 12743/18, Cass. n. 6633/19 e Cass. n. 8529/19, che richiama anche i principi enucleabili dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 604 del 1973 e ribadisce la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di avvalersi legittimamente della valutazione, purché mirata e specifica, RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali in suo possesso, come rammenta anche Cass. n. 5362/20).
D’altronde, non vertendosi in materia di tributi armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, ancor più quando -come nella vicenda in esame- si
tratti di una revisione della rendita catastale in mancanza di mutamenti dello stato di fatto, che non richiedono il previo sopralluogo, in linea con quanto avviene allorché il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, giacché le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio preventivo si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dei beni da censire (cfr. Cass. n. 19949/12, Cass. n. 374/17 e Cass. n. 14630/25). Nell’alveo di questa opzione ermeneutica è stato sostenuto, non di meno, che, in materia di accertamento catastale mediante la procedura DOCFA, avente ad oggetto immobili a destinazione speciale, l’amministrazione finanziaria non è tenuta ad eseguire un sopralluogo preventivo, potendo fondare le proprie valutazioni sulle risultanze documentali disponibili, né è obbligata ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con la parte interessata, data la natura fortemente partecipativa della procedura (cfr. Cass. n. 6067/17), che già prevede l’indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte del contribuente (cfr. Cass. n. 9291/21), ed, ancora, che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, essendo tali elementi già conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. n. 18985/25). A maggior ragione tenendo a mente che, con riguardo alla rideterminazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 1, commi 21 e 22, della legge numero 208 del 2015, che esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, spetta al contribuente -e non alla
pubblica amministrazioneprecisare, nella richiesta di aggiornamento catastale, gli elementi che ritiene debbano essere esclusi dal calcolo. Né il giudice tributario può esercitare i poteri istruttori di cui all’articolo 7 del decreto legislativo numero 546 del 1992 per individuare elementi impiantistici non indicati nei DOCFA dalla parte interessata, essendo tali poteri limitati ai fatti deAVV_NOTAIOi dalle parti e non utilizzabili per fini esplorativi, in ossequio ai principi sanciti anche a livello unionale, dai quali comunque non discende un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, categoria alla quale appartiene la materia catastale (cfr. Cass. n. 17863/21 e, nello stesso senso, Cass. n. 2298/23).
3.2. Nella vicenda in esame, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, considerando corretta e suscettibile di conferma la decisione assunta in prime cure, ha evidenziato come la valutazione contestata fosse stata effettuata dall’amministrazione finanziaria sulla scorta dei modelli DOCFA presentati nel 2009 e nel 2016 (finalizzati, questi ultimi, ad ottenere un aggiornamento della rendita catastale, in seguito all’entrata in vigore della legge numero 208 del 2015), in mancanza di mutamenti dello stato di fatto e senza nemmeno attendere ad una vera e propria rideterminazione dei valori, ma reputando meramente insussistenti i presupposti stabiliti dalla legge per un classamento meno gravoso, che sarebbe dovuto derivare, secondo gli auspici della società contribuente, dall’espunzione dal calcolo RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche descritte nei modelli DOCFA presentati ai fini della rideterminazione della rendita catastale.
Ed, infatti, lungi dal prendere in considerazione variazioni dello stato di fatto, del tutto insussistenti, l’amministrazione finanziaria aveva aAVV_NOTAIOato i provvedimenti controversi mettendo in rilievo come i beni in parola non avessero né la destinazione, né fossero muniti di impianti legati al processo produttivo, tali da permettere l’applicazione dell’articolo 1, comma 22, della legge numero 208 del 2015 (cfr., agli atti, gli avvisi di accertamento impugnati).
Con il secondo motivo di gravame la società ricorrente, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, censura, lamentando la violazione dell’articolo 3 della legge numero 241 del 1990 e dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000, l’inadeguatezza della motivazione degli avvisi di accertamento catastale, resa ancor più evidente dal fatto che nei precedenti modelli DOCFA (presentati nel 2009) non erano riportati gli impianti, che erano stati comunque considerati ai fini della determinazione del valore del cespite immobiliare, mentre in quelli (presentati nel 2016) che avevano originato la stima diretta alla quale era conseguita l’emissione degli avvisi di accertamento impugnati erano menzionati ai fini dello scorporo, che, tuttavia, non era stato riconosciuto dall’amministrazione finanziaria, la quale aveva provveduto ad un mero raffronto tra i suddetti modelli DOCFA, senza specificare compiutamente le ragioni RAGIONE_SOCIALE sue determinazioni.
Il motivo è infondato.
5.1. In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi e
della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano contestati dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una loro divergente valutazione, mentre, nel caso in cui vi sia contestazione sugli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto di un eventuale contenzioso (cfr. Cass. n. 29754/24).
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale, infatti, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica fatta dall’amministrazione finanziaria, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati contestati e l’eventuale discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione di carattere tecnico degli immobili, di talché, se i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita, non è possibile reputare necessaria una motivazione più dettagliata. Ciò in quanto è possibile che l’eventuale difformità tra la classificazione prospettata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito di una procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla
disciplina regolamentare in materia catastale, il che esime l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (cfr. Cass. n. 3104/21, Cass. n. 3017/22 e Cass. n. 5449/25).
5.2. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento sono stati congruamente motivati, anche in ragione dell’allegata -ed in essi richiamata- relazione di stima, dalla cui scorsa è possibile evincere agevolmente per quali ragioni l’amministrazione finanziaria abbia inteso rettificare, riproponendo il pregresso classamento, la proposta formulata dalla società contribuente nei modelli DOCFA, per non avere i beni -come si è già avuto modo di dire in precedenza- destinazione ed impianti tali da rientrare nella previsione dell’articolo 1, comma 22, della legge numero 208 del 2015 (cfr., agli atti, gli avvisi di accertamento e la relazione di stima che li correda).
L’amministrazione finanziaria si è limitata, alteris verbis , a valutare o qualificare o inquadrare diversamente i medesimi elementi di fatto, dandone adeguatamente conto e permettendo alla società ricorrente, in tal modo, di comprendere le ragioni RAGIONE_SOCIALE sue determinazioni, giacché gli avvisi di accertamento contengono tutti gli elementi descrittivi e valutativi idonei a mettere in condizione la parte interessata di percepire immediatamente -ed esaurientementei presupposti fattuali -oltre che normativiche l’avevano orientata nella rettifica della proposta di classamento, quale avanzata dalla società contribuente.
Con il terzo motivo di gravame la società ricorrente, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di
procedura civile, stigmatizza la violazione dell’articolo 10 del regio decreto legge numero 652 del 1939, degli articoli 30, 54 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949, dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, dell’articolo 1 del decreto ministeriale numero 701 del 1994, dell’articolo 1, commi 21 e 22, della legge numero 208 del 2015 e dell’articolo 2697 del codice civile, che avrebbero imposto, se non un sopralluogo, una valutazione, mirata e specifica, RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali, qualora in possesso dell’amministrazione, tale da permettere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE peculiarità e RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dei beni. Non era stato effettuato, viceversa, alcun sopralluogo, né sussistevano elementi idonei a permettere qualsivoglia valutazione, non rinvenibili dal mero raffronto tra i modelli DOCFA precedentemente presentati (2009) con quelli presentati successivamente (2016), atteso che nei primi non erano descritti gli impianti da escludere dalla valutazione, né dovevano necessariamente esserlo, alla stregua dell’assetto normativo antecedente al varo della legge numero 205 del 2018. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, oltre tutto, si era inopinatamente concentrata sulla circostanza, del tutto irrilevante, che gli impianti non fossero stati specificamente descritti nei precedenti modelli DOCFA, mentre ciò che doveva essere accertato -in ossequio ai principi regolatori dell’onere della prova, gravante sull’amministrazione finanziariaera il valore dei beni rilevante ai fini della determinazione della rendita catastale, stabilendo se e quali di essi dovessero rientrare nella valutazione.
Con il quarto motivo di gravame -esaminabile congiuntamente a quello che precede per la correlazione RAGIONE_SOCIALE
questioni che essi prospettano- la società ricorrente, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, denuncia la violazione dell’articolo 8 del regio decreto legge numero 652 del 1939 e dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949, nonché dell’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015, per essere state disattese le ragioni di doglianze da essa articolate riguardo al classamento dei beni, rientranti nella categoria D 7 e non in quella D 8, trattandosi di fabbricati industriali e non di tipo commerciale. La classificazione di un immobile in una determinata categoria sarebbe dovuta avvenire in forza di una verifica preventiva della destinazione ordinaria propria dell’immobile e RAGIONE_SOCIALE sue condizioni estrinseche ed intrinseche e RAGIONE_SOCIALE sue caratteristiche, anche costruttive, contrariamente a quanto era avvenuto e ad onta di quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale si era limitata ad affermare, nella sentenza impugnata, che ‘la revisione della categoria non è prevista ex lege per gli atti presentati ai sensi dell’articolo 1, comma 22, della legge numero 208 del 2015’.
I motivi -che, come si è già accennato, possono essere trattati congiuntamente, per la correlazione RAGIONE_SOCIALE questioni che prospettano- sono inammissibili.
7.1. Prendendo le mosse, infatti, da quanto si è in precedenza detto riguardo all’insussistenza dell’obbligo di effettuare un sopralluogo ed alla congruità del procedimento posto in essere dall’amministrazione finanziaria, sul piano della motivazione RAGIONE_SOCIALE sue determinazioni e dell’insussistenza dell’obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo, è opportuno rammentare che l’apprezzamento del giudice
tributario circa la correttezza del classamento o della variazione catastale, attenendo ad una valutazione di fatto, può essere censurato, in sede di legittimità, diversamente da quanto è accaduto nella vicenda in esame, sul terreno della congruità della motivazione (ovvero dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti) e non sotto il profilo della violazione di legge (cfr. Cass. n. 26168/25). Né è possibile invocare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, meno che mai ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile: la ricostruzione in fatto, in relazione all’efficacia ed alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, è compito del giudice di merito, tanto è vero che si esonderebbe in direzione di un non consentito giudizio di merito qualora, in sede di legittimità, si prendessero in considerazione, confrontando la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dall’autorità giudiziaria adita in grado di appello a fondamento della sua decisione (cfr. Cass. n. 961/15, Cass. n. 27250/22, Cass. n. 34374/23 e Cass. n. 4583/24).
Nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria ha effettuato le sue valutazioni, trasfuse negli avvisi di accertamento impugnati, in virtù di dati ed elementi in essi congruamente enunciati, pervenendo, laddove ha rettificato la proposta avanzata dalla società contribuente, alla riproposizione del classamento antecedente, attraverso un accertamento che le corti di merito hanno reputato corretto e che, in sede di legittimità, non è suscettibile di essere scrutinato.
7.2. A questo proposito, è opportuno rammentare che non è possibile, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di
motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sollecitare il giudice di legittimità ad una rivalutazione dei fatti storici esaminati dalle corti di merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi deAVV_NOTAIOi (cfr. Cass. 2682/25).
Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudicante di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalle corti di merito, restando ad esse riservata l’individuazione e la selezione RAGIONE_SOCIALE fonti di convincimento e la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).
7.3. Peraltro, nei motivi di gravame in esame non sono descritti in maniera circostanziata -e ciò induce a nutrire non pochi dubbi anche sull’osservanza dei principi di specificità e di autosufficienzagli immobili di proprietà della società contribuente, né quali impianti, individuati per natura, tipologia e consistenza, insistessero su di essi, con la precisazione RAGIONE_SOCIALE
caratteristiche dei beni, quali descritte nei modelli DOCFA presentati nel 2009 e nel 2016, anch’essi non meglio dettagliati nel loro precipuo ed integrale contenuto, in modo da permettere di comprendere se e perché dovessero rientrare nell’ambito di quelli da escludere ai fini della determinazione della rendita catastale e, più in generale, potessero permettere una sua modifica rispetto a quella pregressa.
7.4. E’ noto che, al fine di agire in sede di legittimità, il ricorrente è tenuto a predisporre un atto che contenga in sé tutti gli elementi necessari ad illustrare le ragioni giustificative dell’invocata cassazione della sentenza impugnata ed a permettere, altresì, la valutazione della fondatezza di siffatte ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne ad esso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 8858/25): egli, infatti, ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto ed individuando, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione, e ciò in quanto il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 27052/25).
L’articolo 366, comma 1, del codice di procedura civile, d’altronde, prevede che siano riepilogati, nel ricorso per cassazione, i fatti di causa, che siano illustrati i motivi di impugnazione e che siano indicati gli atti ed i documenti sui
quali i suddetti motivi si fondano, ai fini dell’osservanza non solo del principio di specificità, ma anche di autosufficienza, che, quale corollario del primo ed in assonanza con i dettami dell’articolo 6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, COGNOME ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25). La ratio sottesa a tale principio, invero, è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanzia della certezza del diritto ed alla corretta amministrazione della giustizia, nell’ottica, per un verso, della salvaguardia della funzione nomofilattica della Corte e, per altro verso, della tutela del diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n. 12481/22). Conseguentemente, è indispensabile che la parte -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esameriproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), adempimento, quest’ultimo,
che può essere concretamente soddisfatto anche fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’articolo 369, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui essi -comunque da indicare specificamente- siano stati proAVV_NOTAIOi o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).
7.5. Al di là dei cennati profili di inammissibilità dei motivi di gravame de quibus , è utile ricordare, per completezza di disamina, che la società ricorrente -e ciò dimostra anche l’infondatezza dei suddetti motivi di gravame – perviene a conclusioni non condivisibili laddove si duole del fatto che l’amministrazione finanziaria -sulla scorta di una valutazione reputata corretta in sede di merito- abbia provveduto alla rettifica della rendita catastale in virtù di un mero -ed acriticoraffronto tra i modelli DOCFA presentati antecedentemente (2009) e quelli presentati successivamente (2016), in quanto, come è possibile evincere dagli avvisi di accertamento impugnati e dalla relazione di stima che li correda, i beni sono stati specificamente valutati ed, avuto riguardo alle loro caratteristiche, è stato appurato come nessuno di essi potesse essere escluso dal calcolo del valore per effetto dell’applicazione dell’articolo 1, comma 22, della legge numero 208 del 2015 ed, in termini più generali, come non ricorressero i presupposti per addivenire ad un mutamento del pregresso classamento.
7.6. L’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015 prevede che, a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sia effettuata, tramite stima
diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, con la precisazione che sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Questo articolo, con una tecnica legislativa ‘per esclusione’, descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore e che, quindi, concorre alla determinazione della rendita catastale, per poi escludere dal calcolo, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti’), meglio noti con la denominazione di ‘imbullonati’. Ciò in quanto la scelta del legislatore si è indirizzata nel senso di sottrarre dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, infisso o meno al suolo (cfr. Cass. n. 20726/20, Cass. n. 25784/21 e Cass. n. 22551/22).
La nozione che emerge dal suddetto articolo di ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo’ e sottratti, quindi, al regime fiscale prescinde, dunque, dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo, così come è irrilevante la consistenza fisica della costruzione, interessando, invece, il
rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, tanto è vero che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità potrebbe anche essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo, tenuto conto del fatto che la norma non ha natura impositiva, ma catastale e, soprattutto, che non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che -anche se infissi al suolo e non privi di connotati ‘immobiliari’ – rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo’ (cfr. Cass. n. 22551/22).
7.7. Il legislatore ha previsto, inoltre, che a decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui all’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015 possano presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale numero 701 del 1994, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, al fine -o meglio, al solo fine, non essendo possibile utilizzare tale procedura per ottenere in modo generalizzato la rideterminazione della rendita catastale (cfr. Cass. n. 18639/24)- di revisionare il pregresso classamento e garantire uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione. L’aggiornamento catastale, per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri, deve avvenire attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più
oggetto di stima catastale, tanto è vero che, a tal fine, è stata adeguata la procedura DOCFA, con la previsione di una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi modificativi sul bene già censito in catasto, ma finalizzata esclusivamente a rideterminare la rendita catastale scorporando eventuali componenti impiantistiche non più valutabili ai fini della determinazione del valore, fermo restando che tale fattispecie di dichiarazione di variazione catastale si innesta pur sempre nell’alveo dell’originaria procedura DOCFA, con la conseguenza che resta invariato il regime degli oneri probatori, gravante sul contribuente (cfr. Cass. n. 17045/24).
7.8. Ed, a questo proposito, è opportuno ribadire che le corti di merito, in ragione di un accertamento non sindacabile in questa sede, hanno evidentemente ritenuto, considerando corrette le determinazioni assunte dall’amministrazione finanziaria, che non fossero stati sottoposti alla loro attenzione elementi tali da dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per l’aggiornamento catastale prospettato dalla società contribuente, la quale, anzi, come ha fatto presente la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ha proAVV_NOTAIOo in giudizio, solamente in grado di appello, ‘un elenco di impianti … asseritamente necessari al fine dello svolgimento della specifica attività di logistica’, che non erano stati adeguatamente rappresentati graficamente e descritti per tipologia e valore, avendo l’amministrazione finanziaria, in ogni caso, ‘correttamente … riproposto tutte le destinazioni e consistenze e valori dichiarati in precedenza’ (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 4, 5 e 6).
Con il quinto motivo di gravame la società ricorrente, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, prospetta la violazione dell’articolo 7 del decreto legislativo numero 546 del 1992, per non avere la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accertato le caratteristiche ed il valore dei beni sulla scorta dei poteri istruttori ad essa attribuiti, che sarebbero potuti essere esercitati anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio.
Il motivo è inammissibile.
9.1. Attraverso la censura in parola, infatti, la società contribuente sollecita una delibazione sull’esercizio o meno di poteri che rientravano nella piena disponibilità dell’autorità giudiziaria adita in secondo grado (cfr. Cass. n. 24463/25).
9.2. Ad ogni modo, quest’ultima non era certamente tenuta -e ciò dimostra anche l’infondatezza del motivo di gravame in esame- ad attivare poteri istruttori, giacché, nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova o una consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzato per supplire alle deficienze probatorie in cui siano incorse le parti, ma solo in funzione integrativa degli elementi istruttori acquisiti, in situazioni di oggettiva incertezza (cfr. Cass. n. 16171/18, Cass. n. 27827/18 e Cass. n. 16476/20), che, evidentemente, il giudice di merito, nel caso di specie, non ha reputato affatto sussistente, avendo ritenuto, anzi, che l’amministrazione finanziaria avesse ben operato, sulla scorta degli elementi che aveva a disposizione, confermando l’originario classamento dei beni.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo a mente che, essendo la parte controricorrente costituita da un’amministrazione pubblica, le spese sono prenotate a debito.
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alla refusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in euro 4.350,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Roma, 25 novembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME