Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5454 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5454  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 8070/2023 R.G., proposti, rispettivamente,
DA
RAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Roma,  in  persona  del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Roma,  ove  per  legge domiciliata (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Imola  (BO),  in  persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal  AVV_NOTAIO,  con  studio  in  Bologna,  ove elettivamente  domiciliata  (indirizzo  pec  per  comunicazioni  e notifiche: EMAIL ),  giusta  procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
CATASTO DINIEGO DI AUTOTUTELA IMPUGNABILITÀ DECORRENZA RENDITA
Comune di Imola (BO), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Bologna,  ove  elettivamente  domiciliato  (indirizzo  pec  per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), giusta procura in allegato  al  ricorso  successivo  all’introduzione  del  presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Imola  (BO),  in  persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal  AVV_NOTAIO,  con  studio  in  Bologna,  ove elettivamente  domiciliata  (indirizzo  pec  per  comunicazioni  e notifiche: EMAIL ),  giusta  procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna il 21 ottobre 2022, n. 1207/13/2022, notificata a mezzo pec il 20 febbraio 2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata  del  29  gennaio  2025  dal  AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, prima, ed il Comune di Imola (BO), poi, hanno proposto ricorsi successivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza  depositata  dalla Corte  di giustizia tributaria di secondo  grado  RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna  il  21  ottobre  2022,  n. 1207/13/2022, che, in controversia su impugnazione di diniego di revisione catastale (in relazione alla  decorrenza  RAGIONE_SOCIALE rendite)  del  18  agosto  2020,  prot.  n.  NUMERO_DOCUMENTO,  e  di
avviso di accertamento n. 1410/2014 del 2 ottobre 2019 per parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU relativa all’anno 2014 nella misura complessiva di € 18.231,00 , in relazione a quattro fabbricati e ad un’area edificabile nel territorio di Imola (BO), di cui la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era proprietaria, dopo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di accertamento con adesione per la riduzione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile a causa RAGIONE_SOCIALE‘erronea determinazione RAGIONE_SOCIALE rendite , all’esito RAGIONE_SOCIALEa riunione per connessione, ha parzialmente accolto l’appel lo proposto in via principale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna il 14 ottobre 2021, n. 583/01/2021, nonché ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Imola (BO) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna il n. 40/01/2022, con condanne RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del Comune di Imola (BO) alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ .
2. Dopo la riunione degli appelli, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna ha parzialmente riformato le decisioni di prime cure – che avevano accolto il primo ricorso con riguardo alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE rendite ed il secondo ricorso con riguardo al ricalcolo RAGIONE_SOCIALE imposte relative ai fabbricati con le rendite erRAGIONE_SOCIALE -nel senso di riconoscere l’applicazione del saggio di fruttuosità nella misura del 2% anche per il periodo compreso dall’anno 2016 all’anno 2018 per l’immobile con l’originario mappale sub. 5 (ora sub. 12 e sub. 13) e di negarla in relazione al l’immobile con l’originario mappale sub. 6 (ora sub. 9 e sub. 10).
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha resistito con separati controricorsi.
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, si rileva che il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446).
Ne  consegue  che,  secondo  la  sequenza  cronologica  RAGIONE_SOCIALE notifiche,  il  ricorso  proposto  dall ‘RAGIONE_SOCIALE deve qualificarsi  come  ‘ ricorso  principale ‘ (notifica  del  13  aprile 2023), mentre il ricorso proposto dal Comune di Imola (BO) deve  qualificarsi  come  ‘ ricorso  incidentale ‘ (notifica  del  2 gennaio 2024).
Il ricorso principale è affidato a due motivi.
Con  il primo  motivo, si denuncia  violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché RAGIONE_SOCIALE‘ art. 111, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 360,  primo  comma,  n.  3),  cod.  proc.  civ.,  per  essere  stato erroneamente  ritenuto  dal  giudice  di  appello  che  il  ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente fosse ammissibile e che l’istanza per  la  revisione  del  classamento  non  avesse  carattere  di autotutela.
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 L a questione RAGIONE_SOCIALE‘impugnabilità del diniego di autotutela in materia catastale dinanzi al giudice tributario è stata già affrontata da questa Corte (sempre in relazione alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa variazione RAGIONE_SOCIALEa rendita: Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574) con soluzione condivisibile, a cui il collegio ritiene di dare ulteriore continuità in questa sede, tenendo anche conto RAGIONE_SOCIALEa conferma di tale orientamento in un recente arresto (in relazione alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa variazione RAGIONE_SOCIALEa categoria: Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21010).
3.3 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17627; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25573; Cass., Sez. Trib., 23 settembre 2022, n. 27985; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9938; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21010), al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita
proposta con la procedura ‘ DOCFA ‘, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera. Al riguardo è stato, infatti, evidenziato che il termine di dodici mesi dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ DOCFA ‘, fissato dall’art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita definitiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa RAGIONE_SOCIALEa rendita proposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e l’aggiornamento del catasto (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass. Sez. 5^, 15 luglio 2008, nn. 19379 e 19380; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., Sez. 6^-5, 19 febbraio 2015, nn. 3355 e 3358; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5051). Se, dunque, l’esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d’imposta, deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non sia veritiera il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all’amministrazione finanziaria.
3.4  Nel  vigente  sistema  tributario,  la  rendita  catastale,  del resto, non  ha  mai  efficacia  costitutiva diretta di  alcuna obbligazione fiscale, ma soltanto una efficacia riflessa, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito complessivo, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul patrimonio  immobiliare  e  ai  fini  RAGIONE_SOCIALE  imposte  indirette  sui trasferimenti immobiliari; la  rendita  catastale  non  forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non
esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d’imposta, avendo -al contrario -efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità; avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione; pertanto, come l’amministrazione finanziaria, senza conseguente caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuente, non vi è ragione per cui quest’ultimo – avvedutosi RAGIONE_SOCIALE‘errore dichiarativo – non possa correggere i propri errori od omissioni, ripristinando l’esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile.
3.5 La non emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte, del resto, finirebbe per cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti, in contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva garantito dall’art. 53 Cost.; è, infatti, principio generale che le dichiarazioni del contribuente che risultino affette da errore di fatto o di diritto sono sempre emendabili e ritrattabili, quando possa derivarne l’assoggettamento e ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base RAGIONE_SOCIALEa legge, devono restare a suo carico; come la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa solo un momento RAGIONE_SOCIALE‘ iter procedimentale volto all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, lo stesso principio va – a maggior ragione – applicato alla dichiarazione di classificazione catastale, che costituisce l’atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo “cooperativo” per la
classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte che – per valere come base per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta – debbono essere idonee a rappresentare l’indice di capacità contributiva del cittadino; tanto in sintonia con l’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. ” Statuto del contribuente “), secondo cui: « I rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede », essendo – appunto – conforme a buona fede non percepire somme non dovute, ancorché versate per errore dall’obbligato su dichiarazione da lui stesso effettuata; nessuna preclusione di definitività RAGIONE_SOCIALE‘accatastamento può, dunque, essere opposta dall’amministrazione finanziaria all’istanza di variazione presentata dal contribuente (Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25573; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996).
3.6 Pertanto, il giudice di appello ha correttamente escluso la classificazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza RAGIONE_SOCIALEa contribuente nei termini di una richiesta di autotutela e preferito la qualificazione nei termini di un ” istanza di variazione RAGIONE_SOCIALEa classificazione catastale ‘, trattandosi di domanda prospettabile in qualsivoglia momento proprio perché il procedimento di classamento è di tipo accertativo, con conseguente facoltà del contribuente di chiedere la rettifica RAGIONE_SOCIALEa rendita (o RAGIONE_SOCIALEa classificazione) proposta, quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponda al vero (in particolare: Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 2995).
Invero, se l’ordinamento riconosce al possessore RAGIONE_SOCIALE‘immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà,  consegue  indubbiamente  che,  ove  il  classamento non  risulti  soddisfacente,  il  privato  può  ricorrere  al  giudice tributario,  previo  il  diniego  RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione  finanziaria (Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557).
Né si può sostenere che il diniego o rifiuto di variazione catastale rientrerebbe nella tipologia degli atti impugnabili soltanto sub specie del diniego espresso o tacito di autotutela, che può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2019, n. 24032; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo 2021, n. 7378; Cass., Sez. Trib., 23 settembre 2022, n. 27985; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2022, n. 36231; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9938; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21010).
3.7 A tale proposito, il collegio rileva che l’art. 19, lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che il ricorso può essere proposto avverso « gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2 », RAGIONE_SOCIALE stesso d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e quest’ultima disposizione annovera nell’oggetto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti « la consistenza, il classamento RAGIONE_SOCIALE singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale »; non vi è, dunque, ragione di escludere dall’ambito degli « atti relativi alle operazioni catastali » di cui all’art. 19, lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il tacito o espresso diniego ad una istanza di variazione catastale.
Pertanto,  la  domanda  RAGIONE_SOCIALEa  contribuente  va  correttamente qualificata  come  impugnativa  del  diniego  espresso  opposto
dall’amministrazione finanziaria all’istanza di variazione catastale avanzata dalla contribuente, diniego qualificabile come atto relativo alle operazioni catastali di classamento. In sostanza, con l’istanza presentata il 20 aprile 2020, la contribuente ha denunciato la (presunta) erroneità del saggio di interesse per il computo RAGIONE_SOCIALE rendite, che era stato proposto (nella percentuale del 3%, anziché del 2%) con procedura DOCFA del 2007 (n. NUMERO_DOCUMENTO) e confermato dopo vari lavori di frazionamento con procedure DOCFA del 2015 (n. NUMERO_DOCUMENTO) e del 2018 (n. NUMERO_DOCUMENTO), invitando l’amministrazione finanziaria a d apportare la necessaria correzione, ma quest’ultima ha opposto un rifiuto espresso, con provvedimento reso il 18 agosto 2020, confermando le rendite attribuite su proposta RAGIONE_SOCIALEa medesima contribuente il 19 novembre 2007.
3.8 Dunque, nella vicenda sub iudice , il provvedimento negativo con il quale l’amministrazione finanziaria ha mantenuto la precedente attribuzione RAGIONE_SOCIALE rendite, rigettando l’istanza di variazione avanzata dalla contribuente, deve considerarsi atto riguardante un’operazione di classamento catastale; a quest’ultimo riguardo, va sottolineato che gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie (ora, dinanzi alle Corti di giustizia tributaria), gli atti assoggettati alla più ampia ‘ libertà di forma ‘ , non avendo il legislatore definito il nome od il tipo RAGIONE_SOCIALE‘atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta.
La previsione RAGIONE_SOCIALEa generica impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell’ottica del rispetto del diritti di difesa
e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente, quale è la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita, che rappresenta, ai fini di una pluralità di tributi, la misura RAGIONE_SOCIALEa capacita contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Come, dunque, non vi sarebbe ragione di precludere al contribuente la possibilità di emendare la denuncia di classamento precedentemente presentata, non vi è ragione di assegnare al diniego RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria la natura di atto non impugnabile; per cui, deve essere riconosciuto ad ogni proprietario di immobile la facoltà di chiedere una variazione RAGIONE_SOCIALEa classificazione o RAGIONE_SOCIALEa rendita del bene e, ovviamente, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice tributario.
3.9 In conclusione, si può ribadire il principio che, in tema di contenzioso tributario, l’art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che può essere presentato ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, del medesimo d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, norma quest’ultima che annovera nell’oggetto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti « l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘estimo (…), nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento RAGIONE_SOCIALE singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale »; l’atto di diniego RAGIONE_SOCIALEa variazione catastale emesso a seguito di richiesta del contribuente concerne, senza dubbio, una RAGIONE_SOCIALE operazioni catastali menzionate nel citato art. 2 – e, in particolare, il classamento RAGIONE_SOCIALEa singola unità immobiliare ed è, quindi, impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie
(ora, alle Corti di giustizia tributaria) (Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 2006 con  riferimento  al  silenzio-rigetto:  Cass.,  Sez.  6^-5,  13 febbraio 2015, n. 3001).
3.10 Nella specie, escludendo la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato in termini di diniego di autotutela, la sentenza impugnata ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dall’amministrazione finanziaria sul presupposto che ne fosse sempre consentita l’ impugnazione; in tal modo, quindi, il giudice di merito si è attenuto al principio enunciato, esaminando l’istanza di variazione catastale RAGIONE_SOCIALEa contribuente. 4. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 RAGIONE_SOCIALEa legge 21 novembre 2000, n. 342, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le rendite proposte dalla contribuente potessero essere rettificate con decorrenza retroattiva anche per il periodo compreso dall’anno 2016 all’anno 2018.
Secondo la ricorrente: « i giudici d’appello hanno errato nell’analizzare (e decidere) il merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, laddove, seguendo l’univoco indirizzo RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, avrebbero dovuto arrestarsi ad un vaglio sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALE‘impugnato diniego (dichiarando pertanto il ricorso inammissibile) ». Ad ogni modo, « la sentenza qui impugnata trae conclusioni non condivisibili che si risolvono in violazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge indicate », giacché l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa revisione retroattiva ha « chiaramente violato il chiaro disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 RAGIONE_SOCIALEa L. 342/2000, a mente del quale ‘(…) gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione (…)’. »
4.1 Il predetto motivo è fondato.
4.2 Il comma 1 del citato art. 74 RAGIONE_SOCIALEa legge 21 novembre 2000, n. 342, dispone che: « 1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura RAGIONE_SOCIALE‘ Ufficio del RAGIONE_SOCIALE competente, ai soggetti intestatari RAGIONE_SOCIALEa partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALE stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati ».
Secondo la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 26 ottobre 2005, n. 11 (in tema di ‘ Esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autotutela nel settore catastale -Tipologia -Efficacia temporale RAGIONE_SOCIALE rettifiche catastali ‘), a cui la ricorrente ha fatto testuale riferimento nell’illustrazione RAGIONE_SOCIALEa censura in esame , « (…) l’attività di riesame RAGIONE_SOCIALE‘accertamento catastale posta in essere dagli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE può assumere le seguenti connotazioni: 1. riesame d’ufficio o su segnalazione del contribuente, finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi RAGIONE_SOCIALE‘estimo catastale; 2. riesame effettuato a seguito di apposita istanza del contribuente con cui lo stesso sottopone all’Amministrazione fat ti, circostanze o elementi nuovi, non presenti -e, quindi, non valutabili -al momento RAGIONE_SOCIALE‘originario accertamento ».
Adeguandosi al parere reso, su sua richiesta, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  il  14  maggio  2005,  prot.  n.  NUMERO_DOCUMENTO, secondo il quale, in subiecta materia , l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autotutela
« (…) non può che mirare ad eliminare errori di inserimento dei dati, ovvero di applicazione RAGIONE_SOCIALE regole tecniche RAGIONE_SOCIALE‘estimo catastale in relazione ad un immutato contesto », per cui, nell’ambito del particolare settore catastale può ravvisarsi esercizio del potere di autotutela nell’ipotesi descritta sub 1), laddove, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in autotutela « (…) non può che avere effetto ex tunc e cioè retroattivo », vale a dire dalla data di decorrenza del classamento rivelatosi errato e, per tale motivo, successivamente rettificato, l’RAGIONE_SOCIALE si è interrogata sull’armonizzazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE‘autotutela con i principi contenuti nell’art. 21 -nonies RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge 11 febbraio 2005, n. 15 [a tenore del quale: « Il provvedimento amministrativo illegittimo (…) può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge »].
Prendendo atto RAGIONE_SOCIALE‘opinione espressa in proposito dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha ritenuto, in primo luogo, che « (…) dovrà essere ponderata, con riferimento all’interesse generale, la finalità di una corretta operazione di accatastamento, nel rispetto cioè RAGIONE_SOCIALE regole generali RAGIONE_SOCIALE‘estimo, interesse che, come tale, prescinde da quello specifico RAGIONE_SOCIALE‘Ente Territorial e, eventuale beneficiario del gettito proveniente dal tributo locale »; in secondo luogo, e con riferimento al parametro del ‘ termine ragionevole ‘, che « (…) avrà efficacia preclusiva all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘annullamento in autotutela, il decorso di uno spazio temporale tale da avere determinato situazioni ormai consolidate », anche sulla scorta
RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 RAGIONE_SOCIALEa legge 31 novembre 2000, n. 342, l’RAGIONE_SOCIALE si è orientata nel senso che: « Ora, alla luce RAGIONE_SOCIALE condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà di autotutela – in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi RAGIONE_SOCIALE‘estimo catastale – la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva ( ex tunc ), cioè a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALE‘originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALEa nuova rendita agli intestatari RAGIONE_SOCIALEa partita catastale. In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu , come mero atto modificativo RAGIONE_SOCIALEa rendita secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato -ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo RAGIONE_SOCIALEa rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione. Ovviamente, al fine di rendere esplicita negli atti catastali l’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALEa rettifica operata in via di autotutela, nelle annotazioni dei predetti atti dovrà essere opportunamente evidenziato che la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa nuova rendita è corrispondente a quella del classamento rettificato ». 4.3 Tali conclusioni sono state condivise da questa Corte, la quale ha precisato che il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo RAGIONE_SOCIALEa rendita di fabbricati ha effetto retroattivo, con decorrenza dalla data RAGIONE_SOCIALE‘originario
classamento, indipendentemente dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALEa nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi RAGIONE_SOCIALE‘atto, non trattandosi di provvedimento modificativo RAGIONE_SOCIALEa rendita, ma RAGIONE_SOCIALEa correzione di errori insiti nell’originario provvedimento; se, invece, il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all’originario classamento, la rettifica RAGIONE_SOCIALEa rendita, effettuata dopo l’1 gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc (in termini: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7042; Cass., Sez. 6^-5, 31 maggio 2017, nn. 13845, 13846, 13847 e 13848; Cas., Sez. 6^-5, 6 giugno 2017, n. 14739; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2018, n. 13656; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2019, n. 13345; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, nn. 24279 e 24280; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2019, n. 26392; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2019, nn. 28635 e 28636; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30271; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, nn. 30443, 30444 e 30445; Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8543; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446).
In proposito, con specifico riguardo a fattispecie di errore imputabile al contribuente, si è ulteriormente precisato che « i principi affermati da questa Corte – secondo i quali le variazioni RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate dal contribuente all’Ufficio non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui tale errore di fatto sia stato compiuto dall’ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio, invece
nel  caso  di  specie  risultando  che  il  preteso  errore  che  ha originato  il  procedimento  DOCFA  di  rettifica  RAGIONE_SOCIALEa  rendita catastale  sarebbe  stato  commesso  dal  contribuente »  (tra  le tante: Cass., Sez. 5^, 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., Sez. 5^,  5  febbraio  2019,  n.  3273;  Cass.,  Sez.  5^,  11  giugno 20221, n. 16679; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31556; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8550; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24542).
4.4 Tuttavia, nella specie, la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, dando per scontato che l’errore sul calcolo RAGIONE_SOCIALEa rendita (con riguardo alla misura percentuale del saggio di fruttuosità) dovesse essere emendato dall’amministrazione finanziaria con efficacia retroattiva, a prescindere dalla sua imputabilità alla contribuente. Al riguardo, il giudice di appello ha motivato che: « Quanto all’ulteriore motivo di censura e cioè la non retroattività RAGIONE_SOCIALEa revisione del saggio di fruttuosità, sul punto è sufficiente rilevare che la prevalente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALEa revisione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale, senza alcuna distinzione tra errore riferibile all’ufficio e quello imputabile ad una dichiarazione del contribuente. Al riguardo oltre alla giurisprudenza di legittimità riportata nelle controdeduzioni all’appello incidentale da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente, si osserva che in tema d’ICI, l’art. 74 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALEa rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘atto attributivo RAGIONE_SOCIALEa rendita (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 4587 del 21/02/2020 Rv. 657318 – 01); in sintesi ciò che emerge nelle valutazioni RAGIONE_SOCIALE decisioni favorevoli alla tesi RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, oltre alla natura dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa correzione è che, altrimenti opinando, si cristallizzerebbe nel tempo un’imposizione falsata nei suoi presupposti in contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva di cui all’art.53 Cost. Ne discende la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di correzione RAGIONE_SOCIALE‘originario errore ».
Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi.
5.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento  per violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  47,  co mma  2,  ultimo periodo,  del  d.lgs.  31  dicembre  1992,  n.  546,  in  relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata fatta coincidere da l giudice di secondo grado l’udienza di trattazione RAGIONE_SOCIALE ‘istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure con quella di trattazione del merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
5.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del ‘ regolamento per l’applicazione ai tributi comunali RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione ‘ (a pprovato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’11 febbraio 2016, n. 17, e modificato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 18 dicembre 2018, n. 133), 50 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, 59, comma 1, lett. m), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto da l Giudice di secondo grado che l’istanza di accertamento con adesione comportasse in ogni caso la sospensione dei termini per l’impugnazione .
5.3  Con  il  terzo  motivo,  si  denuncia  nullità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 29
del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dal giudice di secondo grado che la richiesta di sospensione del processo fosse irrilevante, non essendo in discussione la rendita applicata se non limitatamente al saggio di fruttuosità. 6. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per l’ autenticazione RAGIONE_SOCIALEa firma del legale rappresentante del ricorrente da parte del difensore in epoca successiva alla sua apposizione (anche se in formato digitale).
Invero, la certificazione da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 2703 c od. civ. dal AVV_NOTAIO o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come ‘ autentica minore ‘ (o ‘ vera di firma ‘).
In questo senso, si è tradizionalmente affermato che, al fine RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘autenticità RAGIONE_SOCIALEa procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 cod. proc. civ., è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa parte, non essendo necessaria l’attestazione RAGIONE_SOCIALE stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 cod. civ . per l’autentica RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata da parte del pubblico ufficiale (da ultima: Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2024, n. 2075). Per cui, la discrasia temporale tra l’apposizione e l’autenticazione RAGIONE_SOCIALEa firma per il conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura non inficia la validità del ricorso.
 Non  altrettanto  può  dirsi  per l’eccezione  di  tardività  del ricorso  per  inapplicabilità  RAGIONE_SOCIALEa  sospensione  dei  termini  di
impugnazione ex art. 1, comma 199, RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Tale  disposizione  prevede  che:  « 199. Per  le  controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge e il 31 luglio 2023 ».
Tuttavia, l’art. 1, comma 205, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge stabilisce che: « 205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti,  l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dei  commi  da  186  a  204  alle  controversie  attribuite  alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale ».
Per cui, la facoltà di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulla sospensione dei termini di impugnazione è strettamente collegata ad un suo espresso recepimento in apposito regolamento, la cui adozione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente locale ex art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere specificamente eccepita (e documentata) dalla parte interessata ad avvalersene, non operando, con riguardo alle norme secondarie, il principio iura novit curia e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1951; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, nn. 2275 e 2422).
Nella  specie,  il  Comune  di  Imola  (BO)  non  ha  dedotto  né documentato  di  aver  emanato  un  apposito  regolamento  per l’applicazione  RAGIONE_SOCIALEa  legge  29  dicembre  2022,  n. 197,  alle
controversie in materia di tributi comunali. Pertanto, in difetto di recepimento regolamentare, la sospensione dei termini di impugnazione non è applicabile alla presente controversia, non rilevando a tal fine che il simultaneus processus riguardi anche un’autonoma (ancorché collegata) controversia in materia di rendita catastale di cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE (che sarebbe altrimenti definibile di default secondo la previsione del comma 186). Difatti, nel contenzioso tributario, la riunione formale di più cause connesse, lasciando immutata la posizione RAGIONE_SOCIALE parti in ciascuna di esse senza che le statuizioni riferite ad un processo si ripercuotano sull’altro, non altera l’autonomia RAGIONE_SOCIALE relative domande e, quindi, RAGIONE_SOCIALE relative decisioni, sicché ciascuna di esse è soggetta al rispettivo regime riguardo alle forme ed ai termini di impugnazione (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25083; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29505; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21455; Cass., Sez. Trib., 20 luglio 2023, n. 21658).
Quindi,  considerando  che  la  sentenza  di  appello  è  stata notificata a mezzo pec il 20 febbraio 2023, il termine breve di impugnazione ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. è venuto a scadenza il 21 aprile 2023. Per cui, essendo stato notificato a mezzo pec soltanto il 2 gennaio 2024, il ricorso è palesemente inammissibile per tardiva proposizione.
Invero, in tema di ricorso per cassazione, la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo pec ( ex art. 3bis RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo, applicabile ratione temporis , modificato dall’art. 16quater , comma 1, lett. d), del d.l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 228) è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver
allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, RAGIONE_SOCIALE ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, RAGIONE_SOCIALEa relata di notificazione nonché RAGIONE_SOCIALEa copia conforme RAGIONE_SOCIALEa sentenza, salvo che il destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (Cass., Sez. 3^, 19 settembre 2017, n. 21597; Cass., Sez. 3^, 5 ottobre 2018, n. 24568; Cass., Sez. Lav., 19 giugno 2019, n. 16421; Cass., Sez. 5^, 21 agosto 2023, n. 24878; Cass., Sez. 3^, 24 luglio 2024, n. 20667).
Essendo  soddisfatte  tali  condizioni  (come  si  evince  dalla documentazione prodotta col fascicolo telematico), non resta che prendere atto che il ricorso in disamina è stato notificato dopo  la  perenzione  del  termine  breve  di  impugnazione,  con conseguente pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘ absolutio ab instantia .
In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale, nonché la tardività del ricorso incidentale, il ricorso principale può trovare accoglimento entro tali limiti, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Le spese giudiziali nei rapporti tra il Comune di Imola (BO) e  la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ seguono  la  soccombenza  e  sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo del ricorso principale; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE ‘Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; condanna il ricorrente incidentale alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 3.100,0 0 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio