Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8772/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Margherita Ligure, in persona del Sindaco, nonché legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, con sede alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE; P.IVA: P_IVA), rappresentato e difeso, per effetto di procura speciale allegata al controricorso, nonché in virtù di Deliberazione della Giunta comunale n. 241 dell’11.11.2022 e della Determinazione del Settore ‘Ufficio Affari Istituzionali’ n. 1234 del 29.11.2022, dall’ AVV_NOTAIO Prof. NOME
COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO (fax n. NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME
Proposta di definizione agevolata -Avviso accertamento parziale versamento ICI – Criterio contabile o catastale
e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE; P.IVA: P_IVA), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE Margherita Ligure (GE), alla INDIRIZZO, in persona dei soci amministratori pro tempore NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE Margherita Ligure (GE) il DATA_NASCITA, e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Genova (GE) il DATA_NASCITA, rappresentata e difesa, come da procura congiunta al controricorso, anche disgiuntamente tra loro, dalla Prof. AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a Roma il DATA_NASCITA (indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL) e dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Roma il DATA_NASCITA (indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL), entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio ‘RAGIONE_SOCIALE , in Roma (RM) alla INDIRIZZO, c.a.p. 00187 (telefax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 788/2022 emessa dalla CTR Liguria in data 05/10/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
1. La RAGIONE_SOCIALE (concessionaria di un’area demaniale costituita da un pontile galleggiante ancorato a terra, con relativa area di ingresso, collocato nel porto turistico di RAGIONE_SOCIALE Margherita Ligure ed adibito dalla società a struttura di servizio per le imbarcazioni da diporto) impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE le aveva contestato un omesso parziale versamento di ICI per l’anno 2010 di Euro 3.169,32 e ne aveva richiesto il pagamento, unitament e agli interessi, definendo l’imposta presuntivamente dovuta e non versata sulla base della nuova rendita catastale rettificata dall’RAGIONE_SOCIALE (che aveva elevato fino ad euro 9.440,00 la rendita proposta con Docfa). 2. La CTP di Genova, prima, e la CTR della Liguria, poi, rigettavano, rispettivamente, il ricorso originario e l’appello proposti dalla contribuente.
Su ricorso della società, con ordinanza n. 11669/2021 la Cassazione accoglieva il primo motivo d’impugnazione, con cui si denunciava la nullità della sentenza impugnata in ragione della manifesta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Margherita Ligure aveva applicato (in luogo del “valore contabile”) il metodo alternativo della “rendita catastale”.
Riassunto il giudizio d’appello su iniziativa della contribuente, la CTR Liguria accoglieva il gravame, evidenziando che l’unico criterio legittimamente adottabile per la determinazione dell’ICI 2010 era quello del cd. ‘valore contabile’, essendo inappl icabile il metodo alternativo della cd. ‘rendita catastale’ poiché attribuita solo successivamente alla presentazione del DOCFA avvenuta in data 11/08/2014.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Margherita Ligure sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con proposta di definizione agevolata il consigliere designato ha ritenuto che il ricorso si profilasse manifestamente inRAGIONE_SOCIALE. Avverso tale proposta ha formulato istanza di decisione l’ente pubblico territoriale , il quale ha anche depositato memoria.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 504/1992 e art. 74 l. n. 342/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, asserito che, in relazione agli immobili in esame, il criterio da adottare per la determinazione dell’imposta ICI anno 2010 fosse quello del c.d. ‘valore contabile’, anzichè quello del c.d. ‘valore catastale’.
1.1. Il motivo è inRAGIONE_SOCIALE.
Sul piano normativo, in base all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, la determinazione della base imponibile dell’imposta consegue all’applicazione di determinati moltiplicatori alla rendita iscritta in catasto al 1° gennaio
dell’anno di imposta. Stabilisce, in particolare, il comma 2 dell’art. 5 citato che <>.
Dispone, poi, l’art. 74, comma 1 della legge n. 342/2000 che <>.
Prevede, da ultimo, l’art. 1, comma 3 del d.m. n. 701/1994, che la rendita proposta mediante procedura DOCFA <>.
In applicazione del combinato disposto delle richiamate norme, risulta evidente come nel caso di specie la rendita catastale proposta con il DOCFA presentato da RAGIONE_SOCIALE nel 2014 avrebbe potuto produrre i suoi effetti ai fini ICI, una volta notificata, soltanto a far data dal 1° gennaio 2014.
La Consulta, con sentenza n. 67 del 2006, ha ritenuto non fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il cui combinato disposto prevede, per i fabbricati ancora privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale “D”, ove interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (come nel caso di specie), che la base imponibile dell’ICI sia costituita «dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso» i coefficienti indicati dalla legge, soggetti ad aggiornamento
con decreto ministeriale.
In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata (dal contribuente), mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, invocata dallo stesso ricorrente, ma sulla base di una interpretazione erronea del dettato normativo; conf. Cass., Sez. U, Sentenza n. 3666 del 15/02/2011).
Pertanto, l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, va interpretato nel senso di ritenere giuridicamente impossibile utilizzare una rendita catastale, prima della notifica del suo corrispondente atto attributivo, al fine di individuare la base imponibile della suddetta imposta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12753 del 06/06/2014).
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché, però, successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova
rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13443 del 27/07/2012; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22653 del 11/09/2019).
1.2. Non trova applicazione, nella fattispecie in esame, il principio, enunciato da Cass. n. 7042/2014 e ribadito da Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13845 del 2017, secondo cui <>, non essendosi in presenza di un riesame del classamento originario.
1.3. Da ultimo, il ricorrente invoca l’art. 1, commi 336 e 337, della l. 30 dicembre 2004, n. 311.
In base al comma 336: <> (la sottolineatura è dello scrivente).
Alla luce del successivo comma 337:<>.
Il RAGIONE_SOCIALE sostiene che, avendo richiesto l’aggiornamento catastale alla fine del 2010, nonostante il Docfa sia stato presentato dalla contribuente, per l’accatastamento del pontile galleggiante, solo in data 26.8.2014 (con la conseguenza che la rendita rettificata, una volta notificata, potrebbe retroagire semmai a questa data), la rendita successivamente attribuita in realtà retroagirebbe al primo gennaio dell’anno (2010) in cui ha notificato la richiesta di aggiornamento catastale.
Tuttavia, come stabilito chiaramente dall’art. 1, comma 336, della l. n. 311/2004, la norma (di natura derogatoria e, quindi, come tale, non suscettibile di applicazione estensiva o analogica) si applica solo agli ‘immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto’, laddove l’area di cui si discute è di proprietà demaniale, oggetto di concessione.
Inoltre, il nuovo classamento ex comma 336 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 viene adottato in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, presupponendo l’analitica indicazione di tali trasformazioni. In particolare, il riclassamento d’ufficio, ex art. 1, comma 336, l. n. 311 del
2004, presuppone che la non conformità dello stato di fatto dell’unità immobiliare con i classamenti catastali, e la conseguente violazione dell’obbligo di aggiornamento dei relativi atti, derivino da variazioni edilizie (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33180 del 29/11/2023).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del DottAVV_NOTAIO, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.400,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente dell’ulteriore somma di euro 1.400,00;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17.9.2024.